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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1973/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Maria Rosa Petronio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 16.09.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti e il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 31.05.2024 , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 28.03.2002, che dall'unione Controparte_1 coniugale nascevano i figli (il 02.09.2005), (il 19.10.2004), (il Per_1 Per_2 Per_3
20.11.2002), (il 24.06.2000) e (il 09.02.1999), tutti maggiorenni, e di essersi Per_4 Per_5 da lui separata giusta sentenza n. 1226/2023 resa da questo Tribunale il 23.06.2023, (allegata
1 in atti), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio, senza alcuna ulteriore statuizione.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 16.09.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice nulla disponeva in via provvisoria e urgente, non ricorrendone i presupposti di legge, e poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non Controparte_1 si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione tra i coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, (cfr. sentenza depositata in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n.
898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ad Aci Sant'Antonio il
28.03.2002, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n. 1093, parte I, anno 2002).
4. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1973/2024 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa il 28.03.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aci Sant'Antonio (atto n. 1093, parte I, anno 2002); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Aci Sant'Antonio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 18.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Maria Rosa Petronio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 16.09.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti e il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 31.05.2024 , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 28.03.2002, che dall'unione Controparte_1 coniugale nascevano i figli (il 02.09.2005), (il 19.10.2004), (il Per_1 Per_2 Per_3
20.11.2002), (il 24.06.2000) e (il 09.02.1999), tutti maggiorenni, e di essersi Per_4 Per_5 da lui separata giusta sentenza n. 1226/2023 resa da questo Tribunale il 23.06.2023, (allegata
1 in atti), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio, senza alcuna ulteriore statuizione.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 16.09.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice nulla disponeva in via provvisoria e urgente, non ricorrendone i presupposti di legge, e poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non Controparte_1 si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione tra i coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, (cfr. sentenza depositata in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n.
898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ad Aci Sant'Antonio il
28.03.2002, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n. 1093, parte I, anno 2002).
4. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1973/2024 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa il 28.03.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Aci Sant'Antonio (atto n. 1093, parte I, anno 2002); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Aci Sant'Antonio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 18.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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