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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2892/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1 arte rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA
[...]
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GARATTONI Controparte_1
GIANFRANCESCO e dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5309/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
23.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha chiesto di accertare e dichiarare illegittimo il Controparte_1
prelievo operato dalla a favore dei Dottori Parte_1
Commercialisti sulla pensione di vecchiaia del medesimo ricorrente attuale appellato a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento della Cassa per il periodo decorrente dal 2017; per l'effetto ha chiesto la condanna della parte convenuta alla restituzione in suo favore delle somme trattenute, intimando alla di non proseguire nelle trattenute in futuro. Pt_1
Ha dedotto il ricorrente attuale appellato di essere titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla con decorrenza 01.01.2007; che sul trattamento liquidato la aveva applicato il contributo Pt_1 Pt_1 di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dall'anno
2010 in poi e che i prelievi operati dalla a titolo di contributo di solidarietà erano illegittimi Pt_1
come ribadito dalla Corte di Cassazione in analoghe fattispecie.
Costituitasi la la Controparte_2 quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati dal ricorrente attuale appellato, nonché l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a non subire trattenute in futuro
(trattandosi, secondo l'eccipiente, di accertamento su rapporti futuri), di la medesima ha CP_3
chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, disattesa l'eccezione di improcedibilità (non riproposta nel presente grado di giudizio dall'appellante), ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di ratei non liquidati della prestazione previdenziale, mentre la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335 del 1995 opera solo per i crediti liquidi ed esigibili;
con la conseguenza che, nel presente giudizio, avente ad oggetto restituzione di somme trattenute sui ratei dal 2010, essendo stato notificato il ricorso il 2.12.2020, si erano prescritti i crediti relativi alle mensilità da gennaio 2010 a novembre 2010, mentre da dicembre 2020 in avanti non era maturata alcuna successiva.
Il primo giudice, poi, nel merito ha ritenuto fondata la domanda di ripetizione, richiamando ampio corredo di giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr. Cass. n. 26102 del 2014; in senso conforme ex multis Cass. n. 11792 del 2005; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 26102 del 2014; Cass. n. 12338 del 2016,
Cass. n. 7568 del 2017).”.
Il Tribunale di Roma, pertanto, ha così statuito:
“disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di a conseguire la pensione di Controparte_1 vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà e condanna la
a Favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione Parte_1
delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva Controparte_1
e cpa come per legge”.
Ha proposto appello la lamentando, violazione di legge sotto i seguenti profili: Pt_1 violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della Pt_1
- Violazione dell'art. 3, co. 12 della L. n. 335/1995, dell'art. 1, co. 763 della L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007).
- Violazione dell'art. 1, co. 488 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
- Violazione dell'art. 24, co. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 “Decreto
Salva Italia”).
- Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione dell'art. 38 della Costituzione.
In particolare, la ha dedotto che gli enti previdenziali privatizzati hanno autonomia normativa, Pt_1
regolamentare, gestionale e amministrativa (art. 2 D.Lgs. n. 509/94), per cui possono adottare qualsiasi provvedimento al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, anche in deroga alle norme di legge;
il Regolamento applicato dalla non è un provvedimento unilaterale, ma una norma Pt_1 giuridica idonea ad abrogare le disposizioni di legge, stante l'autonomia conferita agli enti previdenziali dall'art. 2 del D. Lgs. n. 509/1994, con unico limite della ragionevolezza della misura adottata. Il contributo di solidarietà imposto dalla ancora, è ragionevole, equo e adeguato;
- Pt_1 non esiste nell'ordinamento un principio, avente copertura costituzionale, d'intangibilità della pensione ed anzi la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 173 del 13 luglio 2016, ha escluso l'illegittimità costituzionale dei prelievi operati sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di solidarietà, il che comporta la necessità di una revisione dell'orientamento giurisprudenziale sinora seguito in materia. Infine, non può non sottolinearsi la finalità del prelievo, tesa a preservare l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale e l'equità intergenerazionale. L'appellante, poi, ha lamentato la violazione dell'art. 2948 cc, perché nel caso di specie opererebbe la prescrizione quinquennale e, infine, ha censurato il capo della decisione impugnata con il quale non è stata accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto a non subire trattenute in futuro.
L'appellato si è costituito e ha concluso domandando il rigetto dell'appello, per essere totalmente condivisibili le ragioni in fatto e diritto spese dalla sentenza impugnata per rigettare il ricorso di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel merito della pretesa della ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, che più volte ha affermato l'illegittimità del prelievo oggetto di causa nel presente procedimento.
Orbene, nell'Ordinanza n. 19561 del 2019 della Suprema Corte, si è chiarito (nell'ambito di similare giudizio avente ad oggetto la legittimità del contributo di solidarietà) che: “Il motivo di ricorso
(proposto dalla Parte_2
è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha esaustivamente
[...]
e reiteratamente chiarito (Cass. 19711/2017, 6702/2016) che in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico,
l'art. 40 del regolamento della di cui alla delibera del 20 Parte_2
dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, viola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della L.. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.
147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio. Inoltre la recente sentenza Cass. 31875/2018 ha affermato che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio
[...]
di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. E' stato altresì fugato qualsiasi dubbio di costituzionalità e rilevato - al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata - che, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, la recente sentenza della Corte Pt_1
Costituzionale n. 173/2016, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, L. n.
147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono - che resistono a tutte le obiezioni ed ai rilievi formulati dall'appellante, deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come chiarito dall'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, un simile prelievo, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni la Suprema Corte ha ritenuto che tra i poteri delle casse previdenziali non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà e ha escluso che la sentenza della Corte Costituzionale, citata dall'appellante, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere
"sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni assunte in tema di illegittimità del prelievo operato dalla a titolo di CP_3
contributo di solidarietà.
In proposito, infatti, i principi sopra enunciati di cui all'ord. n. 19561 del 2019 sono stati affermati dalla Suprema Corte di Cassazione anche nella sentenza n. 29292 del 2019, avente ad oggetto la medesima questione relativa alla legittimità del contributo di solidarietà previsto dal Regolamento della nonché Parte_3
nelle sentenze n. 16814 del 2019, 9864 del 2019, 982 del 2019 e 903 del 2019. La giurisprudenza del
Supremo Collegio è, quindi, pacifica – rileva la Corte - nel ritenere che gli enti previdenziali privatizzati (qual è la non Parte_4
possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (in tal senso Cass. sent. n. 31875 del 2018).
Il rispetto del principio del “pro-rata” - imposto agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995 – richiede, invero, che tale enti, nell'esercizio dell'autonomia gestionale loro accordata dall'art. 2 del D. L.vo n. 509 del 1994, non incidano con i provvedimenti adottati sull'anzianità già maturata dagli assicurati, anzianità che concorre a determinarne il trattamento pensionistico;
risulta, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del pro-rata qualsiasi provvedimento dei suddetti enti che introduce la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti di pensione già quantificati ed attributi (in tal senso Cass. sent.
n. 982 del 2019, in motivazione). Né, infine, l'odierna appellante può invocare l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della Parte_4 prevista dall'art. 2 del D. L.vo n. 509 del 1994 (che ha disposto la trasformazione in
[...]
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), tenuto conto che – secondo quanto osservato dal Supremo Collegio nella sent. n. 982 del 2019 – “… tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle
Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della - non è stato consentito di derogare a disposizioni Parte_4
collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate”. Quanto, poi, alla deduzione dell'appellante, secondo cui i richiamati principi giurisprudenziali non si applicherebbero al caso di specie, nel quale viene in considerazione una trattenuta operata – non già su un trattamento già in liquidazione al momento dell'introduzione della trattenuta, bensì - su una pensione liquidata ab initio con l'applicazione del contributo, è agevole osservare che la suprema Corte (sentenza 18685/2023, di recente, tra le altre) ha mostrato di confermare il ragionamento sul quale si fonda l'accertamento dell'illegittimità del prelievo a prescindere dalla circostanza se quest'ultimo sia intervenuto sin dall'origine della liquidazione del trattamento pensionistico ovvero dopo l'iniziale liquidazione.
Del resto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge ex art. 23 della Costituzione e dovendosi correttamente applicare la regola del pro rata, non si vede come potrebbe rilevare l'epoca di liquidazione del trattamento.
Così definita la questione di merito attinente all'illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà, è infondato, poi, il motivo di appello con il quale si lamenta violazione dell'art. 2948 c..c, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio la prescrizione decennale anziché quella quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995.
Ha accertato il giudice di primo grado che le somme in esame non sono mai state erogate dalla la quale ha operato direttamente delle trattenute sui ratei mensili della pensione. Nessuna Pt_1
censura è stata proposta su tale accertamento in fatto.
Va quindi escluso che sia stata proposta un'azione di ripetizione di indebito, non essendovi stato alcun pagamento da parte del contribuente alla laddove l'azione è stata proposta per Pt_1 conseguire l'integrale pagamento dei ratei di pensione parzialmente non corrisposti, in quanto oggetto delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, che, a sua volta, costituiva una porzione dei ratei stessi.
Così inquadrata la fattispecie in esame, osserva la Corte che soggetto a prescrizione non è il diritto a pensione, poiché riferito a una situazione giuridica che permane nel tempo, ma il diritto, di credito, ai ratei della prestazione dovuta dall' ; è principio di legittimità ormai Controparte_4
fermo quello secondo cui, se la parte ha tempestivamente eccepito la prescrizione così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, è rimessa al giudice non solo l'identificazione della norma di diritto sulla durata del relativo termine, avuto riguardo alla relativa fattispecie sostanziale, ma pure la qualificazione giuridica di quest'ultima (v. Cass.
4195/2003, 15631/2016). Il RDL n.1827-35 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), all' art.129, statuisce che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' . CP_4
La Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (v. Cass. SS UU n.17742-15, Cass.2563-16)
Tale orientamento, è stato ribadito dalla suprema Corte, con sentenza 31527/2022, la quale ha riaffermato che in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.
4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nella specie, la Cassazione si è pronunciata proprio in un giudizio avente ad oggetto l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà.
Infine, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a non subire la trattenuta in futuro, riproposta con il terzo motivo di appello, la stessa non sussiste.
E' del tutto evidente, infatti, che oggetto del giudizio sia l'accertamento del diritto alla liquidazione della pensione senza contributo di solidarietà e su tale domanda è intervenuta la statuizione del Tribunale.
Tale accertamento spiega effetti anche sui futuri ratei, in difetto di mutamento del quadro normativo, senza che possa parlarsi di condanna o accertamento in futuro, futura essendo solo la corresponsione, nella misura e con i criteri accertati nel presente giudizio con effetto dal 2017.
L'appello, in conclusione, deve essere integralmente rigettato. Le del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della controversia ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2892/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1 arte rappresentata e difesa dall'Avv. DAL BO DANIELA
[...]
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GARATTONI Controparte_1
GIANFRANCESCO e dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5309/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
23.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha chiesto di accertare e dichiarare illegittimo il Controparte_1
prelievo operato dalla a favore dei Dottori Parte_1
Commercialisti sulla pensione di vecchiaia del medesimo ricorrente attuale appellato a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento della Cassa per il periodo decorrente dal 2017; per l'effetto ha chiesto la condanna della parte convenuta alla restituzione in suo favore delle somme trattenute, intimando alla di non proseguire nelle trattenute in futuro. Pt_1
Ha dedotto il ricorrente attuale appellato di essere titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla con decorrenza 01.01.2007; che sul trattamento liquidato la aveva applicato il contributo Pt_1 Pt_1 di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dall'anno
2010 in poi e che i prelievi operati dalla a titolo di contributo di solidarietà erano illegittimi Pt_1
come ribadito dalla Corte di Cassazione in analoghe fattispecie.
Costituitasi la la Controparte_2 quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati dal ricorrente attuale appellato, nonché l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a non subire trattenute in futuro
(trattandosi, secondo l'eccipiente, di accertamento su rapporti futuri), di la medesima ha CP_3
chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, disattesa l'eccezione di improcedibilità (non riproposta nel presente grado di giudizio dall'appellante), ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di ratei non liquidati della prestazione previdenziale, mentre la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335 del 1995 opera solo per i crediti liquidi ed esigibili;
con la conseguenza che, nel presente giudizio, avente ad oggetto restituzione di somme trattenute sui ratei dal 2010, essendo stato notificato il ricorso il 2.12.2020, si erano prescritti i crediti relativi alle mensilità da gennaio 2010 a novembre 2010, mentre da dicembre 2020 in avanti non era maturata alcuna successiva.
Il primo giudice, poi, nel merito ha ritenuto fondata la domanda di ripetizione, richiamando ampio corredo di giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr. Cass. n. 26102 del 2014; in senso conforme ex multis Cass. n. 11792 del 2005; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 26102 del 2014; Cass. n. 12338 del 2016,
Cass. n. 7568 del 2017).”.
Il Tribunale di Roma, pertanto, ha così statuito:
“disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di a conseguire la pensione di Controparte_1 vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà e condanna la
a Favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione Parte_1
delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva Controparte_1
e cpa come per legge”.
Ha proposto appello la lamentando, violazione di legge sotto i seguenti profili: Pt_1 violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della Pt_1
- Violazione dell'art. 3, co. 12 della L. n. 335/1995, dell'art. 1, co. 763 della L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007).
- Violazione dell'art. 1, co. 488 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
- Violazione dell'art. 24, co. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 “Decreto
Salva Italia”).
- Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione dell'art. 38 della Costituzione.
In particolare, la ha dedotto che gli enti previdenziali privatizzati hanno autonomia normativa, Pt_1
regolamentare, gestionale e amministrativa (art. 2 D.Lgs. n. 509/94), per cui possono adottare qualsiasi provvedimento al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, anche in deroga alle norme di legge;
il Regolamento applicato dalla non è un provvedimento unilaterale, ma una norma Pt_1 giuridica idonea ad abrogare le disposizioni di legge, stante l'autonomia conferita agli enti previdenziali dall'art. 2 del D. Lgs. n. 509/1994, con unico limite della ragionevolezza della misura adottata. Il contributo di solidarietà imposto dalla ancora, è ragionevole, equo e adeguato;
- Pt_1 non esiste nell'ordinamento un principio, avente copertura costituzionale, d'intangibilità della pensione ed anzi la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 173 del 13 luglio 2016, ha escluso l'illegittimità costituzionale dei prelievi operati sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di solidarietà, il che comporta la necessità di una revisione dell'orientamento giurisprudenziale sinora seguito in materia. Infine, non può non sottolinearsi la finalità del prelievo, tesa a preservare l'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale e l'equità intergenerazionale. L'appellante, poi, ha lamentato la violazione dell'art. 2948 cc, perché nel caso di specie opererebbe la prescrizione quinquennale e, infine, ha censurato il capo della decisione impugnata con il quale non è stata accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto a non subire trattenute in futuro.
L'appellato si è costituito e ha concluso domandando il rigetto dell'appello, per essere totalmente condivisibili le ragioni in fatto e diritto spese dalla sentenza impugnata per rigettare il ricorso di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel merito della pretesa della ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità, che più volte ha affermato l'illegittimità del prelievo oggetto di causa nel presente procedimento.
Orbene, nell'Ordinanza n. 19561 del 2019 della Suprema Corte, si è chiarito (nell'ambito di similare giudizio avente ad oggetto la legittimità del contributo di solidarietà) che: “Il motivo di ricorso
(proposto dalla Parte_2
è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha esaustivamente
[...]
e reiteratamente chiarito (Cass. 19711/2017, 6702/2016) che in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico,
l'art. 40 del regolamento della di cui alla delibera del 20 Parte_2
dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, viola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della L.. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.
147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio. Inoltre la recente sentenza Cass. 31875/2018 ha affermato che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio
[...]
di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. E' stato altresì fugato qualsiasi dubbio di costituzionalità e rilevato - al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata - che, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, la recente sentenza della Corte Pt_1
Costituzionale n. 173/2016, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, L. n.
147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono - che resistono a tutte le obiezioni ed ai rilievi formulati dall'appellante, deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come chiarito dall'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, un simile prelievo, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni la Suprema Corte ha ritenuto che tra i poteri delle casse previdenziali non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà e ha escluso che la sentenza della Corte Costituzionale, citata dall'appellante, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere
"sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni assunte in tema di illegittimità del prelievo operato dalla a titolo di CP_3
contributo di solidarietà.
In proposito, infatti, i principi sopra enunciati di cui all'ord. n. 19561 del 2019 sono stati affermati dalla Suprema Corte di Cassazione anche nella sentenza n. 29292 del 2019, avente ad oggetto la medesima questione relativa alla legittimità del contributo di solidarietà previsto dal Regolamento della nonché Parte_3
nelle sentenze n. 16814 del 2019, 9864 del 2019, 982 del 2019 e 903 del 2019. La giurisprudenza del
Supremo Collegio è, quindi, pacifica – rileva la Corte - nel ritenere che gli enti previdenziali privatizzati (qual è la non Parte_4
possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (in tal senso Cass. sent. n. 31875 del 2018).
Il rispetto del principio del “pro-rata” - imposto agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995 – richiede, invero, che tale enti, nell'esercizio dell'autonomia gestionale loro accordata dall'art. 2 del D. L.vo n. 509 del 1994, non incidano con i provvedimenti adottati sull'anzianità già maturata dagli assicurati, anzianità che concorre a determinarne il trattamento pensionistico;
risulta, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del pro-rata qualsiasi provvedimento dei suddetti enti che introduce la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti di pensione già quantificati ed attributi (in tal senso Cass. sent.
n. 982 del 2019, in motivazione). Né, infine, l'odierna appellante può invocare l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile della Parte_4 prevista dall'art. 2 del D. L.vo n. 509 del 1994 (che ha disposto la trasformazione in
[...]
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), tenuto conto che – secondo quanto osservato dal Supremo Collegio nella sent. n. 982 del 2019 – “… tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle
Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della - non è stato consentito di derogare a disposizioni Parte_4
collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate”. Quanto, poi, alla deduzione dell'appellante, secondo cui i richiamati principi giurisprudenziali non si applicherebbero al caso di specie, nel quale viene in considerazione una trattenuta operata – non già su un trattamento già in liquidazione al momento dell'introduzione della trattenuta, bensì - su una pensione liquidata ab initio con l'applicazione del contributo, è agevole osservare che la suprema Corte (sentenza 18685/2023, di recente, tra le altre) ha mostrato di confermare il ragionamento sul quale si fonda l'accertamento dell'illegittimità del prelievo a prescindere dalla circostanza se quest'ultimo sia intervenuto sin dall'origine della liquidazione del trattamento pensionistico ovvero dopo l'iniziale liquidazione.
Del resto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge ex art. 23 della Costituzione e dovendosi correttamente applicare la regola del pro rata, non si vede come potrebbe rilevare l'epoca di liquidazione del trattamento.
Così definita la questione di merito attinente all'illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà, è infondato, poi, il motivo di appello con il quale si lamenta violazione dell'art. 2948 c..c, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio la prescrizione decennale anziché quella quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995.
Ha accertato il giudice di primo grado che le somme in esame non sono mai state erogate dalla la quale ha operato direttamente delle trattenute sui ratei mensili della pensione. Nessuna Pt_1
censura è stata proposta su tale accertamento in fatto.
Va quindi escluso che sia stata proposta un'azione di ripetizione di indebito, non essendovi stato alcun pagamento da parte del contribuente alla laddove l'azione è stata proposta per Pt_1 conseguire l'integrale pagamento dei ratei di pensione parzialmente non corrisposti, in quanto oggetto delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, che, a sua volta, costituiva una porzione dei ratei stessi.
Così inquadrata la fattispecie in esame, osserva la Corte che soggetto a prescrizione non è il diritto a pensione, poiché riferito a una situazione giuridica che permane nel tempo, ma il diritto, di credito, ai ratei della prestazione dovuta dall' ; è principio di legittimità ormai Controparte_4
fermo quello secondo cui, se la parte ha tempestivamente eccepito la prescrizione così manifestando la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, è rimessa al giudice non solo l'identificazione della norma di diritto sulla durata del relativo termine, avuto riguardo alla relativa fattispecie sostanziale, ma pure la qualificazione giuridica di quest'ultima (v. Cass.
4195/2003, 15631/2016). Il RDL n.1827-35 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), all' art.129, statuisce che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' . CP_4
La Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (v. Cass. SS UU n.17742-15, Cass.2563-16)
Tale orientamento, è stato ribadito dalla suprema Corte, con sentenza 31527/2022, la quale ha riaffermato che in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.
4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Nella specie, la Cassazione si è pronunciata proprio in un giudizio avente ad oggetto l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà.
Infine, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a non subire la trattenuta in futuro, riproposta con il terzo motivo di appello, la stessa non sussiste.
E' del tutto evidente, infatti, che oggetto del giudizio sia l'accertamento del diritto alla liquidazione della pensione senza contributo di solidarietà e su tale domanda è intervenuta la statuizione del Tribunale.
Tale accertamento spiega effetti anche sui futuri ratei, in difetto di mutamento del quadro normativo, senza che possa parlarsi di condanna o accertamento in futuro, futura essendo solo la corresponsione, nella misura e con i criteri accertati nel presente giudizio con effetto dal 2017.
L'appello, in conclusione, deve essere integralmente rigettato. Le del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della controversia ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 18/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi