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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1565/2023 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da: Parte_1 (nata a [...] -TO- il 26.10.1979; C.F.: ), residente in [...] Don Giovanni n. 75, elettiv. domic.to in IN, Via Assietta n. 21 (fax: 011/54.05.10; pec:
, presso lo studio dell'avv. Mauro Pernice del Foro di IN (P. IVA: Email_1 P.IVA_1
), che la rappresenta e difende per delega in atti CodiceFiscale_2 E CP_1 (nato a [...]- il 03.08.1975; C.F.: ), residente in [...] Sapino Don Giovanni n. 75, elettiv. domic.to in IN, Via A. Lamarmora n. 39 (fax: 011/485968; pec:
, presso lo studio dell'avv. Daniela Egles Gioda del Foro di Email_2 IN (P. IVA: ; C.F.: ), che lo rappresenta e difende, per delega in atti;
P.IVA_2 CodiceFiscale_4 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 12.11.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT con richeista di pronuncia divorzile del seguente letterale tenore:
“1) disporre, l'affido congiunto del minore con collocazione principale presso la residenza materna;
la casa Persona_1 familiare sita in NA AL (TO) Via Sapino Don Giovanni n. 75 di esclusiva proprietà della madre del sig. CP_1 Sig.ra viene assegnata con tutto l'arredo ivi esistente al sig. Parte_2 CP_1 I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà ai sensi dell'art. 155, 3° comma codice civile.
2) La sig.ra unitamente al di lei figlio ha trasferito la propria residenza in NA AL (TO), Viale Parte_1 Per_1 Roma 16 portando seco i propri effetti personali;
3) Il papà, previo accordo con la mamma, potrà tenere seco e vedere il figlio ogni qual volta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e con i propri impegni di lavoro, e comunque: i) durante la settimana il giovedì prelevandolo dalla scuola per poi riaccompagnarlo a scuola il mattino dopo;
ii) il martedì mattina, della settimana successiva al week end trascorso con il papà, il Sig. potrà accompagnare il figlio a CP_1 scuola, prelevandolo dalla casa materna;
iii)
pagina 1 di 3 nei fine settimana, ogni 15 giorni, prelevandolo il venerdì presso la casa materna e tenendolo con sé sino alla domenica sera indicativamente sino alle ore 19,00, per poi riaccompagnarlo prima di cena, di volta in volta, presso l'abitazione materna. Viceversa quando trascorrerà il fine settimana con la mamma, il Sig. la domenica sera, indicativamente verso le ore 19,00 Per_1 CP_1 preleverà dalla casa materna e lo terrà con sé sino al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola Per_1 iv) durante le vacanze estive scolastiche, una settimana a luglio e due settimane ad agosto, anche non consecutive, da stabilirsi annualmente entro il 31/05. v) durante le festività Natalizie: metà delle vacanze, dal 26/12 al 31/12 e dal 1/1 al 6/1 compresi. Le parti concorderanno l'alternanza entro il 30 novembre di ogni anno ed in difetto di accordo il signor terrà il figlio con sé dal 26/12 al 31/12 CP_1 negli anni pari e dal 1/1 al 6/1 compresi negli anni dispari. Inoltre, tutti gli anni trascorrerà la Vigilia di Natale con uno Per_1 ed il pranzo del 25 dicembre conl'altro dei genitori, con alternanza annuale salvo diverso accordo tra i genitori. vi) le altre festività scolastiche (Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, festa della Repubblica, Santo Patrono al 24 giugno, oltre agli eventuali altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) saranno alternate tra i genitori;
qualora la festività sia unita ad un fine settimana, la stessa verrà trascorsa con il genitore cui spetta quel fine settimana;
qualora siano più di 6 giorni essi saranno equamente suddivisi, salvo diverso accordo tra i genitori. In occasione della festività di
“Ognissanti 2023”, trascorrerà i giorni 1 e 2 novembre con la mamma ed il giorno 3 novembre con il papà che lo terrà con Per_1 sé anche nel fine setti vii) durante le vacanze di Pasqua alternativamente, salvo diverso accordo tra i genitori, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. Nei giorni in cui il papà non sarà con potrà comunque contattarlo anche con video chiamata verso l'ora di cena, salvo Per_1 diverso accordo tra i genitori. Con il comp l quattordicesimo anno di età, ad dovrà essere consentito di disporre di un Per_1 cellulare personale per poter chiamare liberamente i rispettivi genitori. 4) il sig. ha contribuito e contribuirà al mantenimento di con il versamento mensile di 600,00 euro (seicento/00), CP_1 Per_1 entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal mese di giugno 2023 (il 02.06.2023 la sig.ra ha lasciato la casa coniugale Parte_1 unitamente al figlio , oltre l'adeguamento ISTAT annuale. Le spese straordinarie relative al minore e, per l'individuazione Per_1 delle quali, si richiama il contenuto del Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di IN del marzo 2016, saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Per quanto riguarda le spese mediche, fintanto che sarà operativa la polizza sanitaria attualmente in essere, verrà condivisa tra i coniugi solo la quota non rimborsata dall'assicurazione. I coniugi concordano che sia la Sig.ra a Pt_1 percepire per intero l'assegno famigliare unico.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo al mantenimento per sè, poiché economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si rilasciano preventivo consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè e per il figlio Per_1
8) Le parti dichiarano che le spese legali sia della procedura di separazione personale dei coniugi che della procedura d devono intendersi interamente compensate tra le medesime e, quindi le parti hanno provveduto e provvederanno ciascuna a corrispondere le competenze professionali a favore dei rispettivi legali..” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio civile il 26.11.2016 in NA AL (TO) con atto iscritto nel registro atti di matrimonio al n. 44 Parte I Comune di NA AL. Dall'unione, in data 05.08.2016, in NA AL (TO) è nato . Per_1 Separati con sentenza del Tribunale di Ivrea 26/2024 depositata il 8.1.2024 e passata in giudicato. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza definitiva di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea, passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate come chiesto dalle Parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti,
pagina 2 di 3 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e iscrizione i cui Parte_1 CP_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA AL (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate come chiesto dalle Parti. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1565/2023 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da: Parte_1 (nata a [...] -TO- il 26.10.1979; C.F.: ), residente in [...] Don Giovanni n. 75, elettiv. domic.to in IN, Via Assietta n. 21 (fax: 011/54.05.10; pec:
, presso lo studio dell'avv. Mauro Pernice del Foro di IN (P. IVA: Email_1 P.IVA_1
), che la rappresenta e difende per delega in atti CodiceFiscale_2 E CP_1 (nato a [...]- il 03.08.1975; C.F.: ), residente in [...] Sapino Don Giovanni n. 75, elettiv. domic.to in IN, Via A. Lamarmora n. 39 (fax: 011/485968; pec:
, presso lo studio dell'avv. Daniela Egles Gioda del Foro di Email_2 IN (P. IVA: ; C.F.: ), che lo rappresenta e difende, per delega in atti;
P.IVA_2 CodiceFiscale_4 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 12.11.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT con richeista di pronuncia divorzile del seguente letterale tenore:
“1) disporre, l'affido congiunto del minore con collocazione principale presso la residenza materna;
la casa Persona_1 familiare sita in NA AL (TO) Via Sapino Don Giovanni n. 75 di esclusiva proprietà della madre del sig. CP_1 Sig.ra viene assegnata con tutto l'arredo ivi esistente al sig. Parte_2 CP_1 I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà ai sensi dell'art. 155, 3° comma codice civile.
2) La sig.ra unitamente al di lei figlio ha trasferito la propria residenza in NA AL (TO), Viale Parte_1 Per_1 Roma 16 portando seco i propri effetti personali;
3) Il papà, previo accordo con la mamma, potrà tenere seco e vedere il figlio ogni qual volta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e con i propri impegni di lavoro, e comunque: i) durante la settimana il giovedì prelevandolo dalla scuola per poi riaccompagnarlo a scuola il mattino dopo;
ii) il martedì mattina, della settimana successiva al week end trascorso con il papà, il Sig. potrà accompagnare il figlio a CP_1 scuola, prelevandolo dalla casa materna;
iii)
pagina 1 di 3 nei fine settimana, ogni 15 giorni, prelevandolo il venerdì presso la casa materna e tenendolo con sé sino alla domenica sera indicativamente sino alle ore 19,00, per poi riaccompagnarlo prima di cena, di volta in volta, presso l'abitazione materna. Viceversa quando trascorrerà il fine settimana con la mamma, il Sig. la domenica sera, indicativamente verso le ore 19,00 Per_1 CP_1 preleverà dalla casa materna e lo terrà con sé sino al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola Per_1 iv) durante le vacanze estive scolastiche, una settimana a luglio e due settimane ad agosto, anche non consecutive, da stabilirsi annualmente entro il 31/05. v) durante le festività Natalizie: metà delle vacanze, dal 26/12 al 31/12 e dal 1/1 al 6/1 compresi. Le parti concorderanno l'alternanza entro il 30 novembre di ogni anno ed in difetto di accordo il signor terrà il figlio con sé dal 26/12 al 31/12 CP_1 negli anni pari e dal 1/1 al 6/1 compresi negli anni dispari. Inoltre, tutti gli anni trascorrerà la Vigilia di Natale con uno Per_1 ed il pranzo del 25 dicembre conl'altro dei genitori, con alternanza annuale salvo diverso accordo tra i genitori. vi) le altre festività scolastiche (Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, festa della Repubblica, Santo Patrono al 24 giugno, oltre agli eventuali altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) saranno alternate tra i genitori;
qualora la festività sia unita ad un fine settimana, la stessa verrà trascorsa con il genitore cui spetta quel fine settimana;
qualora siano più di 6 giorni essi saranno equamente suddivisi, salvo diverso accordo tra i genitori. In occasione della festività di
“Ognissanti 2023”, trascorrerà i giorni 1 e 2 novembre con la mamma ed il giorno 3 novembre con il papà che lo terrà con Per_1 sé anche nel fine setti vii) durante le vacanze di Pasqua alternativamente, salvo diverso accordo tra i genitori, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. Nei giorni in cui il papà non sarà con potrà comunque contattarlo anche con video chiamata verso l'ora di cena, salvo Per_1 diverso accordo tra i genitori. Con il comp l quattordicesimo anno di età, ad dovrà essere consentito di disporre di un Per_1 cellulare personale per poter chiamare liberamente i rispettivi genitori. 4) il sig. ha contribuito e contribuirà al mantenimento di con il versamento mensile di 600,00 euro (seicento/00), CP_1 Per_1 entro il 5 di ogni mese, a far tempo dal mese di giugno 2023 (il 02.06.2023 la sig.ra ha lasciato la casa coniugale Parte_1 unitamente al figlio , oltre l'adeguamento ISTAT annuale. Le spese straordinarie relative al minore e, per l'individuazione Per_1 delle quali, si richiama il contenuto del Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di IN del marzo 2016, saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Per quanto riguarda le spese mediche, fintanto che sarà operativa la polizza sanitaria attualmente in essere, verrà condivisa tra i coniugi solo la quota non rimborsata dall'assicurazione. I coniugi concordano che sia la Sig.ra a Pt_1 percepire per intero l'assegno famigliare unico.
6) Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo al mantenimento per sè, poiché economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si rilasciano preventivo consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè e per il figlio Per_1
8) Le parti dichiarano che le spese legali sia della procedura di separazione personale dei coniugi che della procedura d devono intendersi interamente compensate tra le medesime e, quindi le parti hanno provveduto e provvederanno ciascuna a corrispondere le competenze professionali a favore dei rispettivi legali..” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio civile il 26.11.2016 in NA AL (TO) con atto iscritto nel registro atti di matrimonio al n. 44 Parte I Comune di NA AL. Dall'unione, in data 05.08.2016, in NA AL (TO) è nato . Per_1 Separati con sentenza del Tribunale di Ivrea 26/2024 depositata il 8.1.2024 e passata in giudicato. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza definitiva di separazione emessa dal Tribunale di Ivrea, passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate come chiesto dalle Parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti,
pagina 2 di 3 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e iscrizione i cui Parte_1 CP_1 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NA AL (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate come chiesto dalle Parti. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 12.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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