Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2024, n. 16287
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Sentenza 12 giugno 2024

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La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso d.lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2024, n. 16287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16287
    Data del deposito : 12 giugno 2024

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