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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1153/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. PEPE Parte_1
FRANCESCO);
E Controparte_1
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_2
CAMPO FILIPPO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 25.10.2018;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26.10- 12.11.2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o posta elettronica e/o altro mezzo equipollente;
2) I figli minori (nato a [...] il [...]), (nato a [...]_2
Palermo il 30/06/2009), e (nati entrambi a Palermo il Per_3 Per_4
06/12/2014), vengono affidati ad entrambi i genitori e i medesimi manterranno la loro dimora e pernottamento prevalente presso il domicilio materno.
3) I genitori concordano espressamente un esercizio disgiunto della potestà genitoriale sui minori per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, di tal che la potestà spetterà, di volta in volta, al genitore affidatario e per il periodo di rispettiva permanenza. I genitori si riservano, al contrario, di assumere obbligatoriamente, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i minori (quali quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, all'educazione o al trasferimento della residenza anagrafica), tenendo prioritariamente conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e dei preminenti interessi dei figli;
I genitori si impegnano a non ostacolare che i
- 2 - minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro e, salvo diverso accordo tra le parti, convengono che il SI. possa vedere e tenere con sè i propri figli, Controparte_2 compatibilmente con le esigenze di studio di questi ultimi e con le proprie esigenze lavorative: a) Due giorni alla settimana (il martedÏ e il giovedÏ o altri giorni da concordare) dalle ore 16,00 alle ore 21,00, cena compresa, (con onere per il padre di prelevare i minori da scuola ovvero dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnarli all'orario previsto e prestabilito); b) A settimane alterne, nel periodo compreso tra le ore 16,00 del sabato e le ore 21.00 della domenica
(con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna ed onere per il padre di prelevare i minori da scuola ovvero dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnarli negli orari previsti e prestabiliti); c) Nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per due periodi (tra loro non continuativi) di dieci giorni consecutivi ciascuno, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e coincidenti, in difetto di accordo, con i primi dieci giorni del mese di luglio ed i primi dieci giorni del mese di agosto;
In tale evenienza vi sarà l'onere di indicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di farla comunicare regolarmente e quotidianamente per telefono con l'altro genitore. Durante tale ultimo periodo il diritto di visita dell'altro genitore rimarr‡ sospeso;
d) In occasione delle festivit‡ natalizie per un periodo di cinque giorni consecutivi comprendente, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'01gennaio. e) Ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo; f) Ad anni alterni, nel giorno del compleanno dei minori e in occasione delle ordinarie festivit‡ civili e religiose.
4) La casa coniugale sita in Palermo nella via Aspasia n. 2, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata a quest'ultima Parte_1 affinchÈ vi abiti con i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano che il SI.
ha già provveduto al prelevamento dalla casa coniugale degli oggetti CP_2 ed arredi di propria esclusiva pertinenza e di avere provveduto alla divisione
- 3 - dei beni mobili comuni;
6) Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra Controparte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.200,00 Parte_1
(Milleduecento /00), quale contributo per il mantenimento dei quattro figli minori rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. E tanto fino al raggiungimento della loro piena e completa autosufficienza economica;
7) I genitori si obbligano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 02.07.2019 che distingue tra: A) Spese rimborsabili al coniuge che le ha integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche se sostenute senza preventivo accordo: Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN; d) ticket sanitari. Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa. Spese extrascolastiche relative a: a) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola: b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. B) Spese straordinarie rimborsabili solo se sostenute con il preventivo accordo dell'altro coniuge: Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Spese scolastiche relative a: a)
Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private e) Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter); c) Viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso Ë condizionato al
- 4 - preventivo assenso di entrambi i genitori, quello che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente al 50%;
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti concordano che tutti i figli minori saranno posti fiscalmente a carico della sig. , la Parte_1 quale conseguentemente beneficerà in via esclusiva ed integrale delle relative e conseguenti detrazioni e/o deduzioni fiscali;
9) Con la sottoscrizione del presente accordo, il sig. dichiara Controparte_2 di rinunciare, così come in effetti rinuncia, alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico e universale così come rinuncia ad ogni altra forma equipollente di prestazione economica erogata a favore dei membri del nucleo familiare;
10) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti rinunciano ad ogni forma di mantenimento dandosi reciprocamente atto e dichiarando di provvedere ciascuno, con le proprie sostanze e risorse finanziarie, al proprio sostentamento e di non avere nulla a pretendere per tali ragioni l'uno dall'altra;
11) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti espressamente dichiarano che null'altro hanno e avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo e/o ragione, in dipendenza dei fatti e rapporti pregressi, presenti e futuri riconducibili al loro rapporto coniugale;
12) Entrambi i coniugi si obbligano a prestare reciprocamente il proprio consenso a che le competenti Autorità rilascino e rinnovino la documentazione per l'espatrio personale e per quello dei propri figli Per_1 Per_2
e Per_3 Per_4
13) Le spese del presente procedimento rimangano compensate tra le parti”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 5 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale (PA) in data 16/06/2007, da Parte_1 nata a [...] il [...] e da , nato a [...]
CALTAGIRONE (CT) il 21/04/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1153/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. PEPE Parte_1
FRANCESCO);
E Controparte_1
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_2
CAMPO FILIPPO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 25.10.2018;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26.10- 12.11.2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni trasferimento di residenza con raccomandata a.r. o posta elettronica e/o altro mezzo equipollente;
2) I figli minori (nato a [...] il [...]), (nato a [...]_2
Palermo il 30/06/2009), e (nati entrambi a Palermo il Per_3 Per_4
06/12/2014), vengono affidati ad entrambi i genitori e i medesimi manterranno la loro dimora e pernottamento prevalente presso il domicilio materno.
3) I genitori concordano espressamente un esercizio disgiunto della potestà genitoriale sui minori per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, di tal che la potestà spetterà, di volta in volta, al genitore affidatario e per il periodo di rispettiva permanenza. I genitori si riservano, al contrario, di assumere obbligatoriamente, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i minori (quali quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, all'educazione o al trasferimento della residenza anagrafica), tenendo prioritariamente conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e dei preminenti interessi dei figli;
I genitori si impegnano a non ostacolare che i
- 2 - minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro e, salvo diverso accordo tra le parti, convengono che il SI. possa vedere e tenere con sè i propri figli, Controparte_2 compatibilmente con le esigenze di studio di questi ultimi e con le proprie esigenze lavorative: a) Due giorni alla settimana (il martedÏ e il giovedÏ o altri giorni da concordare) dalle ore 16,00 alle ore 21,00, cena compresa, (con onere per il padre di prelevare i minori da scuola ovvero dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnarli all'orario previsto e prestabilito); b) A settimane alterne, nel periodo compreso tra le ore 16,00 del sabato e le ore 21.00 della domenica
(con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna ed onere per il padre di prelevare i minori da scuola ovvero dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnarli negli orari previsti e prestabiliti); c) Nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per due periodi (tra loro non continuativi) di dieci giorni consecutivi ciascuno, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno e coincidenti, in difetto di accordo, con i primi dieci giorni del mese di luglio ed i primi dieci giorni del mese di agosto;
In tale evenienza vi sarà l'onere di indicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di farla comunicare regolarmente e quotidianamente per telefono con l'altro genitore. Durante tale ultimo periodo il diritto di visita dell'altro genitore rimarr‡ sospeso;
d) In occasione delle festivit‡ natalizie per un periodo di cinque giorni consecutivi comprendente, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'01gennaio. e) Ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero nel giorno del Lunedì dell'Angelo; f) Ad anni alterni, nel giorno del compleanno dei minori e in occasione delle ordinarie festivit‡ civili e religiose.
4) La casa coniugale sita in Palermo nella via Aspasia n. 2, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene assegnata a quest'ultima Parte_1 affinchÈ vi abiti con i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
5) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano che il SI.
ha già provveduto al prelevamento dalla casa coniugale degli oggetti CP_2 ed arredi di propria esclusiva pertinenza e di avere provveduto alla divisione
- 3 - dei beni mobili comuni;
6) Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra Controparte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.200,00 Parte_1
(Milleduecento /00), quale contributo per il mantenimento dei quattro figli minori rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. E tanto fino al raggiungimento della loro piena e completa autosufficienza economica;
7) I genitori si obbligano a contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 02.07.2019 che distingue tra: A) Spese rimborsabili al coniuge che le ha integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche se sostenute senza preventivo accordo: Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN; d) ticket sanitari. Spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa. Spese extrascolastiche relative a: a) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola: b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. B) Spese straordinarie rimborsabili solo se sostenute con il preventivo accordo dell'altro coniuge: Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Spese scolastiche relative a: a)
Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private e) Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter); c) Viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso Ë condizionato al
- 4 - preventivo assenso di entrambi i genitori, quello che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente al 50%;
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti concordano che tutti i figli minori saranno posti fiscalmente a carico della sig. , la Parte_1 quale conseguentemente beneficerà in via esclusiva ed integrale delle relative e conseguenti detrazioni e/o deduzioni fiscali;
9) Con la sottoscrizione del presente accordo, il sig. dichiara Controparte_2 di rinunciare, così come in effetti rinuncia, alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico e universale così come rinuncia ad ogni altra forma equipollente di prestazione economica erogata a favore dei membri del nucleo familiare;
10) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti rinunciano ad ogni forma di mantenimento dandosi reciprocamente atto e dichiarando di provvedere ciascuno, con le proprie sostanze e risorse finanziarie, al proprio sostentamento e di non avere nulla a pretendere per tali ragioni l'uno dall'altra;
11) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti espressamente dichiarano che null'altro hanno e avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo e/o ragione, in dipendenza dei fatti e rapporti pregressi, presenti e futuri riconducibili al loro rapporto coniugale;
12) Entrambi i coniugi si obbligano a prestare reciprocamente il proprio consenso a che le competenti Autorità rilascino e rinnovino la documentazione per l'espatrio personale e per quello dei propri figli Per_1 Per_2
e Per_3 Per_4
13) Le spese del presente procedimento rimangano compensate tra le parti”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 5 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale (PA) in data 16/06/2007, da Parte_1 nata a [...] il [...] e da , nato a [...]
CALTAGIRONE (CT) il 21/04/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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