CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4874/2021 depositato il 13/08/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2-CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303M400685-2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303M400685-2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 513/02/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, del 12.01.2021, depositata il 10.02.2021, che ha accolto il ricorso proposto dalla società LA RIVENDITA S.
R.L., da Resistente_1 e da Resistente_2, rispettivamente quale Amministratore Unico, il primo, e quale socio, il secondo, della stessa società.
I ricorrenti avevano impugnato l'avviso di accertamento n. TY303M400685-2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, sulla scorta di una segnalazione dell'Ufficio Antifrode della
Direzione Regionale della Sicilia, con il quale, per l'anno d'imposta 2014, era stata contestata alla predetta società "Resistente_3 S.R.L.", esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di elettronica":
- l'indebita detrazione di IVA per € 52.816,00 per la contabilizzazione di elementi passivi fittizi per fatture derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la "Società_2 SRL” per la somma complessiva di € 240.071,00;
- l'omessa dichiarazione dell'IRAP nell'anno pari ad € 13.778,00.
Con il ricorso la società aveva chiesto, ai fini IRAP, l'annullamento parziale del recupero fiscale in ragione del riconoscimento delle deduzioni da computarsi in diminuzione della base imponibile determinata dalla A. F., mentre, ai fini IVA, l'annullamento integrale della pretesa erariale per non avere l'Ufficio dimostrato l'assenza di buona fede della società, condizione indefettibile per operare il recupero nell'ipotesi di fatture relative ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio, controdeducendo in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La CTP di Palermo con la sentenza n.513/02/2021 ha:
- esaminato soltanto il motivo d'impugnazione afferente all'Iva; accolto il ricorso;
- annullato integralmente l'avviso di accertamento;
- compensato le spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, insistendo per il rigetto dell'originario ricorso e censurando la sentenza di primo grado per avere:
- ritenuto fondato il motivo d'impugnazione afferente all'Iva;
- annullato l'avviso di accertamento anche con riferimento all'AP, omettendo, però, di esaminare il relativo motivo d'impugnazione.
Resistente_1, per sé e nella qualità di Amministratore Unico della società Resistente_3 S.r.l., e Resistente_2 quale socio della stessa società, si sono costituiti nel secondo grado del giudizio ed hanno '
depositato:
- in data 13/01/2022, controdeduzioni con le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese;
- in data 15/03/2024, sentenza irrevocabile di assoluzione del sig. Resistente_1 dal reato a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della società "Resistente_3 srl," in conseguenza delle presunte operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con la società "Società_2 S.r.l.".
La Corte, all'udienza del 24 marzo 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-In via preliminare - considerato che gli appellati hanno depositato sentenza irrevocabile di assoluzione del sig. Resistente_1 dal reato a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della società "Resistente_3 srl, in relazione alle presunte operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con la società Società_2 srl è necessario affrontare la controversa questione relativa alla rilevanza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nell'ambito del processo tributario.
In particolare, la parte resistente, oltre ad aver contestato tutti i motivi di appello, in data 15.03.24 ha prodotto in giudizio la sentenza n. 1066/21 del 20.10.2021, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Palermo -
GUP Dott. Nominativo_2, che ha assolto il sig. Resistente_1 "dal reato a lui ascritto perché manca la prova che il fatto costituisce reato".
Il D.Lgs. n.74/2000, art.21 bis, comma 1, (inserito dall'art.1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 14/06/2024
n.87, a decorrere dal 20/06/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.87/2024) recita: "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".
Tale norma - della quale la Corte di Cassazione (n.21584/2024, n.23570/2024 e n.16584/2024) ha valutato l'immediata operatività con riguardo a decisioni penali preesistenti alla novella – si riferisce alle sole sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", emesse "a seguito di dibattimento".
L'applicazione della nuova disciplina, pertanto, è subordinata alla ricorrenza di tre condizioni: la sentenza penale deve essere stata pronunciata "in seguito a dibattimento”: sono, perciò, così esclusi dal perimetro dell'articolo 21-bis i decreti di archiviazione;
le sentenze c.d. di "patteggiamento", le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato;
- la sentenza penale deve avere per oggetto gli stessi "fatti materiali" oggetto di valutazione nel processo tributario;
-le formule assolutorie della sentenza penale rilevanti sono esclusivamente quelle per cui "il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso", con conseguente esclusione sia delle formule assolutorie quali
"il fatto non costituisce reato”, “l'imputato non è punibile o non è imputabile” sia delle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia.
Tuttavia, la norma - che ha modificato in maniera significativa i rapporti tra processo penale e processo tributario, prevedendo un automatismo tra alcune fattispecie assolutorie in sede penale e la valutazione del fatto da parte del giudice tributario - ha determinato l'insorgenza di numerose questioni interpretative, variamente decise sia in sede di merito che dal giudice di legittimità. Tanto è vero che sia le sezioni unite della Corte di Cassazione sia la Corte Costituzionale sono state chiamate a dirimere i profili interpretativi di maggiore complessità e rilevanza. Una delle questioni ampiamente dibattute è quella che nasce dall'esigenza di un coordinamento tra la portata dell'articolo 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 con le formule assolutorie indicate nei primi due commi dell'articolo
530 c.p.p.
È noto che, ai sensi dell'articolo 530, primo comma, c.p.p., “se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo"; mentre, ai sensi dell'articolo 530, secondo comma, "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fa fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile".
È noto, altresì, che, a seguito dell'abrogazione della formula assolutoria "per insufficienza di prove", la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e la prova negativa della sua responsabilità, sono considerate di pari valore agli effetti del giudizio di colpevolezza.
Ciò posto, in relazione alla portata applicativa dell'articolo 21-bis rispetto alla duplice tipologia delle formule assolutorie, si sono formati due orientamenti: secondo un primo orientamento, pur dovendosi considerare che nel giudizio penale la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (articolo 530, comma 1) e la prova negativa della sua responsabilità (articolo 530, comma 2) hanno pari valore, nell'interpretazione degli articoli 651-654 c.p.p. vanno distinte le due situazioni, dovendosi attribuire differente valore alle ipotesi di assoluzione pronunciate a norma del primo comma rispetto a quelle pronunciate a norma del secondo comma, tenuto conto dell'indirizzo ermeneutico consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermato anche dalle Sezioni Unite14, secondo il quale con riguardo all'articolo 652, ma anche agli artt. 651,653 e
654 c.p.p., "la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto” (Cass. civ. sez. V, 14 febbraio 2025, n.3800; Cass., sez. trib., 19 febbraio 2025
n. 4294).
Il secondo orientamento formatosi sulla questione è, invece, favorevole alla estensione degli effetti dell'articolo 21-bis anche alle sentenze di assoluzione con formula di merito pronunciate ai sensi dell'articolo
530, comma 2, c.p.p. sul rilievo che l'articolo 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 sfuggirebbe al sistema degli artt.
651-654 c.p.p., ponendosi come regola autonoma e speciale, rispetto alla quale risulterebbero inconferenti gli esiti della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, sia quanto ai presupposti di applicabilità (Cass. civ., 3 settembre 2024 n. 23570; Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2024, n. 23609).
Un'altra delle questioni più controverse è, poi, quella relativa all'individuazione degli effetti che genera, con riguardo alla fattispecie impositiva, nel processo tributario (anche di Cassazione), la sentenza penale irrevocabile di assoluzione che risponda ai requisiti previsti all'articolo 21-bis, essendosi formati a tale riguardo due orientamenti differenti, non conciliabili.
Il primo indirizzo riconosce l'efficacia del giudicato penale anche ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini del rapporto tra contribuente ed erario (Cass. n. 23570/2024; n. 23609/2024; in senso conforme Cass. civ., sez. trib., 31 luglio 2024, n. 21584; Cass. civ., sez. trib., 28 novembre 2024 n.
30675; Cass. civ., sez. trib., sez. V, 2 dicembre 2024 n. 30814, Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2025 n. 936;
Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2025 n. 1021)
La seconda posizione opera invece una lettura riduttiva della novella legislativa, la quale verrebbe ad esplicare i suoi effetti esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate. Con riguardo all'imposta, invece, la sentenza penale, e sempre che i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, continuerebbe ad essere una possibile fonte di prova, autonomamente valutabile dal giudice tributario, esattamente come avveniva prima della recente riforma (Cass. civ., sez. trib., 28 luglio 2025, n. 21594; Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2025 n.
3800; in senso conforme anche Cass. civ. 25 febbraio 2025 n. 4916; Cass. n. 4921; Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2025 n. 4924; Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2025 n. 4935).
Così, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, volendo assumere una posizione prudenziale, che tenga conto anche degli orientamenti di legittimità più restrittivi (da ultimo sent. 21594 del 27/07/2025) il Giudice tributario a fronte della sentenza penale dibattimentale di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc.
-
pen., è tenuto ad apprezzare, con valutazione autonoma, la suddetta decisione come elemento di prova unitamente agli altri elementi introdotti nel processo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. e dell'art. 20 del D.
Lgs n. 74 del 2000, con un giudizio di sintesi che non è condizionato dal passaggio in giudicato della decisione penale.
2-Ebbene, con riferimento al caso di specie va preliminarmente rilevato che l'avviso di accertamento originario trae origine da una segnalazione, a carico della Resistente_3 srl, operata dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma. In particolare, la Direzione di Roma aveva segnalato alla Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo - Ufficio Controlli che, nell'ambito delle operazioni di verifica condotte nei confronti della società "Società_2.", per l'anno d'imposta 2014, era emerso che la predetta società agiva in qualità di “missing trader” e, conseguentemente, tutte le fatture emesse nei confronti dei propri clienti nell'anno 2014, erano da considerarsi “soggettivamente inesistenti”, secondo la definizione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000.
Nell'ambito della verifica, era stato accertato che, nel corso dell'anno 2014, la predetta "Società_2." aveva emesso diverse fatture nei confronti della società "Resistente_3 s.r.l.", per l'importo imponibile complessivo di €. 240.071,00, oltre IVA al 22% per €. 52.816,00.
Pertanto l'Ufficio, valutati tutti gli elementi raccolti e le ragioni esposte nel predetto processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma nei confronti della "Società 2 srl" - che hanno indotto i verbalizzanti a ritenere che la società in questione fosse un mero missing trader - ha ritenuto che le fatture emesse nei confronti dei clienti nell'anno 2014 dovessero essere considerate tutte "soggettivamente inesistenti", ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 74/2000. Il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento impugnato ritenendo che l'Ufficio non abbia dimostrato, anche in via presuntiva, la consapevolezza dell'attività illecita da parte della società "Resistente_3 srl".
L'Agenzia appellante lamenta che la CTP, nonostante avesse precisato che con l'avviso di accertamento n.
TY303M400685-2019 l'Amministrazione Finanziaria aveva operato un recupero d'imposta sia ai fini IRAP per l'omessa dichiarazione di tale imposta, sia ai fini IVA su operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, ha disposto l'annullamento integrale dell'atto impositivo senza, però, nulla disporre in ordine all'IRAP.
In particolare, L'Agenzia obietta che la CTP, sebbene abbia correttamente valutato la posizione della "Società_2 srl" stabilendone la natura di "missing trader”, sulla base di vari elementi riscontrati in sede di verifica, ha poi ritenuto che "ragionevolmente" tali elementi potevano non essere conosciuti dalla controparte, senza tuttavia riscontrare quali fossero stati, in realtà, i rapporti commerciali tra la "missing trader” e l'odierna appellata, come prescritto nella Giurisprudenza citata nella stessa sentenza.
In altri termini, la CTP non avrebbe valutato, nel caso di specie, la sussistenza di quei minimali rapporti che debbono necessariamente sussistere, in campo commerciale, tra fornitore ed acquirente sia preliminarmente, in fase di contrattazione nella fornitura della merce, sia successivamente, al momento dell'acquisto, avuto riguardo, in tale ipotesi, alle modalità di consegna e trasporto della stessa al destinatario, ossia agli elementi decisivi per giudicare l'operato di controparte.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'appello è parzialmente fondato.
Quanto al rilievo in materia di Iva, va ricordato che, nell'ambito delle soluzioni giurisprudenziali più recenti, si è ormai consolidato il principio richiamato dal Giudice di primo grado.
Infatti, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n.
15369/2020).
La prova, della quale l'Amministrazione è onerata a tale scopo, può ritenersi raggiunta mediante la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta), e anche con indizi integranti presunzione semplice, della fittizieta dell'operazione (Cass., n. 28246/2020). A tal fine, nell'ambito del quadro indiziario, possono essere considerati elementi sintomatici della frode l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneita allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione (Cass., n. 05339/2020).
In realtà, va valutato che nel corso del contraddittorio e con successiva memoria del 13/03/2019 inviata dal professionista delegato – come attestato peraltro nell'avviso di accertamento (p.8) - la parte ha rappresentato che i rapporti commerciali con la società "Società 2 srl" avvenivano nel seguente modo: "..esso si caratterizzava dal fatto che la merce veniva sempre consegnata attraverso uno spedizioniere nazionale, nel caso di specie prevalentemente Società 3 S.p.A.", e veniva pagata sempre anticipatamente subito dopo il ricevimento di una cosiddetta fattura pro-forma. Detta fattura pro-forma alla quale seguiva, appunto, il pagamento dell'intera fornitura e solo successivamente la spedizione della merce in parola. Rimane tuttavia da evidenziare che, in ogni caso e probabilmente anche per le sopra citate rigide condizioni di vendita, la società "Società 2 srl" ha rappresentato un fornitore del tutto marginale e ciò in quanto l'incidenza degli acquisti di merce effettuati presso la suddetta società "Società 2 srl" è stata soltanto del 7,15% (€.
301.633,54) sul totale degli acquisti di merce complessivamente effettuati nel corso dell'anno 2014 (€. 4.216.543)".
Anche il Giudice penale, nell'assolvere l'imputato, ha dato rilievo agli stessi elementi: "E, invero, la percentuale comunque minima che gli acquisti della società facente capo all'odierno imputato
-
Resistente 3 S.R.L. - presso la società "Società 2 srl" rispetto al totale degli acquisti;
la totale assenza di elementi sintomatici di rapporti ulteriori, oltre quelli commerciali di compravendita, tra l'odierno imputato, da un lato, e la società "Società_2 srl" e i soggetti ai quali la stessa è riconducibile, dall'altro; le pratiche commerciali in uso tanto nel settore di pertinenza quanto quelle specifiche de Resistente_3 S.R.L.; l'annullamento degli accertamenti emessi in sede amministrativa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti de
Resistente 3, documentati dalla sentenza acquisita agli atti nel corso dell'udienza preliminare;
tutti i predetti elementi sono tali da ritenere mancante la prova della consapevolezza dell'imputato circa la natura di sostanziale cartiera della società "Società 2 srl".
Alla luce di tale quadro probatorio, è condivisibile l'affermazione del Collegio di primo grado volta a riconoscere che "i dati acquisiti all'esito delle indagini e degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, pur avendo offerto un quadro probatorio solido in ordine alla posizione della Elettro Glap, non appaiono altrettanto adeguati per far presumere ragionevolmente che la ricorrente fosse [o dovesse essere] consapevole dell'attività illecita della prima".
Gli elementi valorizzati dall'Ufficio al fine di verificare l'esistenza della frode, riguardano unicamente la società
Società 2 srl, a cui si riferisce anche il PVC prodotto in primo grado.
La natura fittizia delle operazioni commerciali intercorse con "Resistente_3 srl", contestata dalla GDF e poi dall'Ufficio, deriva unicamente dal fatto che la società "Società 2 srl" fosse stata considerata una 'cartiera'.
Nessun altro elemento o circostanza fattuale viene addotta da cui possa presumersi in modo ragionevolmente certo che la ricorrente fosse a conoscenza della frode posta in essere della "Società_2 srl", considerato anche il tipo di attività svolta, consistente nel commercio di prodotti elettronici.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui ha:
- ritenuto legittima la detrazione IVA effettuata dalla società in ordine alle operazioni negoziali concluse dalla società Resistente 3 S.r.l. con la Società 2;
- annullato l'avviso di accertamento con riguardo alla maggiore imposta IVA determinata dall'Agenzia delle Entrate.
L'appello è, invece, fondato quanto all'AP. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano dedotto: "Con riferimento all'AP, considerato che per l'anno 2014 è stata omessa la presentazione della relativa dichiarazione, si chiede l'applicazione delle deduzioni previste dalla legge, da computarsi in diminuzione della base imponibile comunque considerata ai fini del presente avviso di accertamento".
Sul punto l'Agenzia delle Entrate aveva controdedotto che l'invocata deduzione non poteva essere riconosciuta poiché il valore della produzione accertata si pone al di sopra della soglia limite prevista dall'art. 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n.446/1997.
Tale questione è stata totalmente ignorata dal giudice di primo grado, il quale, pur non avendola minimamente esaminata, ha disposto, poi, senza alcuna motivazione, l'annullamento dell'avviso di accertamento anche riguardo all'AP.
Sussiste, pertanto, il vizio di omessa motivazione denunciato dall'appellante.
Ciò premesso, va ricordato che nel processo tributario l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, deve riproporre, in modo chiaro ed univoco, le questioni non esaminate dal giudice di primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art.56 del D.Lgs. n.546/1992.
La volontà di riproposizione deve essere espressa dall'appellato, non solo in modo specifico, come richiede l'art.56 del D.Lgs. n.546/1992, ma anche tempestivamente, ossia - a pena di decadenza nell'atto di
-
controdeduzioni, da depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio della parte resistente, richiamato, per quanto riguarda il giudizio di appello, dal successivo art.54 (Cass. n.26830/2014). Nel caso in esame, quanto al motivo d'impugnazione afferente all'AP (formulato nell'originario ricorso, ma invero non esaminato affatto dal giudice di primo grado) tale termine non è stato rispettato dagli appellati, i quali hanno depositato le controdeduzioni soltanto in data 13/01/2022, mentre la notifica dell'appello si era perfezionata nei loro confronti il 13/08/2021. Il motivo d'impugnazione afferente all'AP, non esaminato dal giudice di primo grado, deve conseguentemente ritenersi rinunciato.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso deve essere rigettato limitatamente al recupero a tassazione dell'AP ed alla sanzione irrogata in relazione a tale imposta.
Nel resto, quanto al merito, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Tenuto conto della parziale, reciproca, soccombenza, le spese dei due gradi del giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della C.T.P. di Palermo n.513/2021, appellata dall'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Palermo, rigetta l'originario ricorso limitatamente al recupero a tassazione dell'AP ed alla sanzione irrogata in relazione a tale imposta.
Nel resto, quanto al merito, conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il PresidenteIl Giudice estensore
Prof. ssa RI Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4874/2021 depositato il 13/08/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2-CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303M400685-2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303M400685-2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 513/02/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, del 12.01.2021, depositata il 10.02.2021, che ha accolto il ricorso proposto dalla società LA RIVENDITA S.
R.L., da Resistente_1 e da Resistente_2, rispettivamente quale Amministratore Unico, il primo, e quale socio, il secondo, della stessa società.
I ricorrenti avevano impugnato l'avviso di accertamento n. TY303M400685-2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, sulla scorta di una segnalazione dell'Ufficio Antifrode della
Direzione Regionale della Sicilia, con il quale, per l'anno d'imposta 2014, era stata contestata alla predetta società "Resistente_3 S.R.L.", esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di elettronica":
- l'indebita detrazione di IVA per € 52.816,00 per la contabilizzazione di elementi passivi fittizi per fatture derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la "Società_2 SRL” per la somma complessiva di € 240.071,00;
- l'omessa dichiarazione dell'IRAP nell'anno pari ad € 13.778,00.
Con il ricorso la società aveva chiesto, ai fini IRAP, l'annullamento parziale del recupero fiscale in ragione del riconoscimento delle deduzioni da computarsi in diminuzione della base imponibile determinata dalla A. F., mentre, ai fini IVA, l'annullamento integrale della pretesa erariale per non avere l'Ufficio dimostrato l'assenza di buona fede della società, condizione indefettibile per operare il recupero nell'ipotesi di fatture relative ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio, controdeducendo in relazione ad ognuno dei motivi dell'impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La CTP di Palermo con la sentenza n.513/02/2021 ha:
- esaminato soltanto il motivo d'impugnazione afferente all'Iva; accolto il ricorso;
- annullato integralmente l'avviso di accertamento;
- compensato le spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, insistendo per il rigetto dell'originario ricorso e censurando la sentenza di primo grado per avere:
- ritenuto fondato il motivo d'impugnazione afferente all'Iva;
- annullato l'avviso di accertamento anche con riferimento all'AP, omettendo, però, di esaminare il relativo motivo d'impugnazione.
Resistente_1, per sé e nella qualità di Amministratore Unico della società Resistente_3 S.r.l., e Resistente_2 quale socio della stessa società, si sono costituiti nel secondo grado del giudizio ed hanno '
depositato:
- in data 13/01/2022, controdeduzioni con le quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese;
- in data 15/03/2024, sentenza irrevocabile di assoluzione del sig. Resistente_1 dal reato a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della società "Resistente_3 srl," in conseguenza delle presunte operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con la società "Società_2 S.r.l.".
La Corte, all'udienza del 24 marzo 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-In via preliminare - considerato che gli appellati hanno depositato sentenza irrevocabile di assoluzione del sig. Resistente_1 dal reato a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della società "Resistente_3 srl, in relazione alle presunte operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con la società Società_2 srl è necessario affrontare la controversa questione relativa alla rilevanza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nell'ambito del processo tributario.
In particolare, la parte resistente, oltre ad aver contestato tutti i motivi di appello, in data 15.03.24 ha prodotto in giudizio la sentenza n. 1066/21 del 20.10.2021, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Palermo -
GUP Dott. Nominativo_2, che ha assolto il sig. Resistente_1 "dal reato a lui ascritto perché manca la prova che il fatto costituisce reato".
Il D.Lgs. n.74/2000, art.21 bis, comma 1, (inserito dall'art.1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 14/06/2024
n.87, a decorrere dal 20/06/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.87/2024) recita: "La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".
Tale norma - della quale la Corte di Cassazione (n.21584/2024, n.23570/2024 e n.16584/2024) ha valutato l'immediata operatività con riguardo a decisioni penali preesistenti alla novella – si riferisce alle sole sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", emesse "a seguito di dibattimento".
L'applicazione della nuova disciplina, pertanto, è subordinata alla ricorrenza di tre condizioni: la sentenza penale deve essere stata pronunciata "in seguito a dibattimento”: sono, perciò, così esclusi dal perimetro dell'articolo 21-bis i decreti di archiviazione;
le sentenze c.d. di "patteggiamento", le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato;
- la sentenza penale deve avere per oggetto gli stessi "fatti materiali" oggetto di valutazione nel processo tributario;
-le formule assolutorie della sentenza penale rilevanti sono esclusivamente quelle per cui "il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso", con conseguente esclusione sia delle formule assolutorie quali
"il fatto non costituisce reato”, “l'imputato non è punibile o non è imputabile” sia delle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia.
Tuttavia, la norma - che ha modificato in maniera significativa i rapporti tra processo penale e processo tributario, prevedendo un automatismo tra alcune fattispecie assolutorie in sede penale e la valutazione del fatto da parte del giudice tributario - ha determinato l'insorgenza di numerose questioni interpretative, variamente decise sia in sede di merito che dal giudice di legittimità. Tanto è vero che sia le sezioni unite della Corte di Cassazione sia la Corte Costituzionale sono state chiamate a dirimere i profili interpretativi di maggiore complessità e rilevanza. Una delle questioni ampiamente dibattute è quella che nasce dall'esigenza di un coordinamento tra la portata dell'articolo 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 con le formule assolutorie indicate nei primi due commi dell'articolo
530 c.p.p.
È noto che, ai sensi dell'articolo 530, primo comma, c.p.p., “se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo"; mentre, ai sensi dell'articolo 530, secondo comma, "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fa fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile".
È noto, altresì, che, a seguito dell'abrogazione della formula assolutoria "per insufficienza di prove", la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, e la prova negativa della sua responsabilità, sono considerate di pari valore agli effetti del giudizio di colpevolezza.
Ciò posto, in relazione alla portata applicativa dell'articolo 21-bis rispetto alla duplice tipologia delle formule assolutorie, si sono formati due orientamenti: secondo un primo orientamento, pur dovendosi considerare che nel giudizio penale la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (articolo 530, comma 1) e la prova negativa della sua responsabilità (articolo 530, comma 2) hanno pari valore, nell'interpretazione degli articoli 651-654 c.p.p. vanno distinte le due situazioni, dovendosi attribuire differente valore alle ipotesi di assoluzione pronunciate a norma del primo comma rispetto a quelle pronunciate a norma del secondo comma, tenuto conto dell'indirizzo ermeneutico consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermato anche dalle Sezioni Unite14, secondo il quale con riguardo all'articolo 652, ma anche agli artt. 651,653 e
654 c.p.p., "la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto” (Cass. civ. sez. V, 14 febbraio 2025, n.3800; Cass., sez. trib., 19 febbraio 2025
n. 4294).
Il secondo orientamento formatosi sulla questione è, invece, favorevole alla estensione degli effetti dell'articolo 21-bis anche alle sentenze di assoluzione con formula di merito pronunciate ai sensi dell'articolo
530, comma 2, c.p.p. sul rilievo che l'articolo 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 sfuggirebbe al sistema degli artt.
651-654 c.p.p., ponendosi come regola autonoma e speciale, rispetto alla quale risulterebbero inconferenti gli esiti della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, sia quanto ai presupposti di applicabilità (Cass. civ., 3 settembre 2024 n. 23570; Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2024, n. 23609).
Un'altra delle questioni più controverse è, poi, quella relativa all'individuazione degli effetti che genera, con riguardo alla fattispecie impositiva, nel processo tributario (anche di Cassazione), la sentenza penale irrevocabile di assoluzione che risponda ai requisiti previsti all'articolo 21-bis, essendosi formati a tale riguardo due orientamenti differenti, non conciliabili.
Il primo indirizzo riconosce l'efficacia del giudicato penale anche ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini del rapporto tra contribuente ed erario (Cass. n. 23570/2024; n. 23609/2024; in senso conforme Cass. civ., sez. trib., 31 luglio 2024, n. 21584; Cass. civ., sez. trib., 28 novembre 2024 n.
30675; Cass. civ., sez. trib., sez. V, 2 dicembre 2024 n. 30814, Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2025 n. 936;
Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2025 n. 1021)
La seconda posizione opera invece una lettura riduttiva della novella legislativa, la quale verrebbe ad esplicare i suoi effetti esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate. Con riguardo all'imposta, invece, la sentenza penale, e sempre che i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, continuerebbe ad essere una possibile fonte di prova, autonomamente valutabile dal giudice tributario, esattamente come avveniva prima della recente riforma (Cass. civ., sez. trib., 28 luglio 2025, n. 21594; Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2025 n.
3800; in senso conforme anche Cass. civ. 25 febbraio 2025 n. 4916; Cass. n. 4921; Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2025 n. 4924; Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2025 n. 4935).
Così, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, volendo assumere una posizione prudenziale, che tenga conto anche degli orientamenti di legittimità più restrittivi (da ultimo sent. 21594 del 27/07/2025) il Giudice tributario a fronte della sentenza penale dibattimentale di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc.
-
pen., è tenuto ad apprezzare, con valutazione autonoma, la suddetta decisione come elemento di prova unitamente agli altri elementi introdotti nel processo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. e dell'art. 20 del D.
Lgs n. 74 del 2000, con un giudizio di sintesi che non è condizionato dal passaggio in giudicato della decisione penale.
2-Ebbene, con riferimento al caso di specie va preliminarmente rilevato che l'avviso di accertamento originario trae origine da una segnalazione, a carico della Resistente_3 srl, operata dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma. In particolare, la Direzione di Roma aveva segnalato alla Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo - Ufficio Controlli che, nell'ambito delle operazioni di verifica condotte nei confronti della società "Società_2.", per l'anno d'imposta 2014, era emerso che la predetta società agiva in qualità di “missing trader” e, conseguentemente, tutte le fatture emesse nei confronti dei propri clienti nell'anno 2014, erano da considerarsi “soggettivamente inesistenti”, secondo la definizione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000.
Nell'ambito della verifica, era stato accertato che, nel corso dell'anno 2014, la predetta "Società_2." aveva emesso diverse fatture nei confronti della società "Resistente_3 s.r.l.", per l'importo imponibile complessivo di €. 240.071,00, oltre IVA al 22% per €. 52.816,00.
Pertanto l'Ufficio, valutati tutti gli elementi raccolti e le ragioni esposte nel predetto processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma nei confronti della "Società 2 srl" - che hanno indotto i verbalizzanti a ritenere che la società in questione fosse un mero missing trader - ha ritenuto che le fatture emesse nei confronti dei clienti nell'anno 2014 dovessero essere considerate tutte "soggettivamente inesistenti", ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 74/2000. Il Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento impugnato ritenendo che l'Ufficio non abbia dimostrato, anche in via presuntiva, la consapevolezza dell'attività illecita da parte della società "Resistente_3 srl".
L'Agenzia appellante lamenta che la CTP, nonostante avesse precisato che con l'avviso di accertamento n.
TY303M400685-2019 l'Amministrazione Finanziaria aveva operato un recupero d'imposta sia ai fini IRAP per l'omessa dichiarazione di tale imposta, sia ai fini IVA su operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, ha disposto l'annullamento integrale dell'atto impositivo senza, però, nulla disporre in ordine all'IRAP.
In particolare, L'Agenzia obietta che la CTP, sebbene abbia correttamente valutato la posizione della "Società_2 srl" stabilendone la natura di "missing trader”, sulla base di vari elementi riscontrati in sede di verifica, ha poi ritenuto che "ragionevolmente" tali elementi potevano non essere conosciuti dalla controparte, senza tuttavia riscontrare quali fossero stati, in realtà, i rapporti commerciali tra la "missing trader” e l'odierna appellata, come prescritto nella Giurisprudenza citata nella stessa sentenza.
In altri termini, la CTP non avrebbe valutato, nel caso di specie, la sussistenza di quei minimali rapporti che debbono necessariamente sussistere, in campo commerciale, tra fornitore ed acquirente sia preliminarmente, in fase di contrattazione nella fornitura della merce, sia successivamente, al momento dell'acquisto, avuto riguardo, in tale ipotesi, alle modalità di consegna e trasporto della stessa al destinatario, ossia agli elementi decisivi per giudicare l'operato di controparte.
Tanto premesso, la Corte osserva che l'appello è parzialmente fondato.
Quanto al rilievo in materia di Iva, va ricordato che, nell'ambito delle soluzioni giurisprudenziali più recenti, si è ormai consolidato il principio richiamato dal Giudice di primo grado.
Infatti, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n.
15369/2020).
La prova, della quale l'Amministrazione è onerata a tale scopo, può ritenersi raggiunta mediante la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta), e anche con indizi integranti presunzione semplice, della fittizieta dell'operazione (Cass., n. 28246/2020). A tal fine, nell'ambito del quadro indiziario, possono essere considerati elementi sintomatici della frode l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneita allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione (Cass., n. 05339/2020).
In realtà, va valutato che nel corso del contraddittorio e con successiva memoria del 13/03/2019 inviata dal professionista delegato – come attestato peraltro nell'avviso di accertamento (p.8) - la parte ha rappresentato che i rapporti commerciali con la società "Società 2 srl" avvenivano nel seguente modo: "..esso si caratterizzava dal fatto che la merce veniva sempre consegnata attraverso uno spedizioniere nazionale, nel caso di specie prevalentemente Società 3 S.p.A.", e veniva pagata sempre anticipatamente subito dopo il ricevimento di una cosiddetta fattura pro-forma. Detta fattura pro-forma alla quale seguiva, appunto, il pagamento dell'intera fornitura e solo successivamente la spedizione della merce in parola. Rimane tuttavia da evidenziare che, in ogni caso e probabilmente anche per le sopra citate rigide condizioni di vendita, la società "Società 2 srl" ha rappresentato un fornitore del tutto marginale e ciò in quanto l'incidenza degli acquisti di merce effettuati presso la suddetta società "Società 2 srl" è stata soltanto del 7,15% (€.
301.633,54) sul totale degli acquisti di merce complessivamente effettuati nel corso dell'anno 2014 (€. 4.216.543)".
Anche il Giudice penale, nell'assolvere l'imputato, ha dato rilievo agli stessi elementi: "E, invero, la percentuale comunque minima che gli acquisti della società facente capo all'odierno imputato
-
Resistente 3 S.R.L. - presso la società "Società 2 srl" rispetto al totale degli acquisti;
la totale assenza di elementi sintomatici di rapporti ulteriori, oltre quelli commerciali di compravendita, tra l'odierno imputato, da un lato, e la società "Società_2 srl" e i soggetti ai quali la stessa è riconducibile, dall'altro; le pratiche commerciali in uso tanto nel settore di pertinenza quanto quelle specifiche de Resistente_3 S.R.L.; l'annullamento degli accertamenti emessi in sede amministrativa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti de
Resistente 3, documentati dalla sentenza acquisita agli atti nel corso dell'udienza preliminare;
tutti i predetti elementi sono tali da ritenere mancante la prova della consapevolezza dell'imputato circa la natura di sostanziale cartiera della società "Società 2 srl".
Alla luce di tale quadro probatorio, è condivisibile l'affermazione del Collegio di primo grado volta a riconoscere che "i dati acquisiti all'esito delle indagini e degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, pur avendo offerto un quadro probatorio solido in ordine alla posizione della Elettro Glap, non appaiono altrettanto adeguati per far presumere ragionevolmente che la ricorrente fosse [o dovesse essere] consapevole dell'attività illecita della prima".
Gli elementi valorizzati dall'Ufficio al fine di verificare l'esistenza della frode, riguardano unicamente la società
Società 2 srl, a cui si riferisce anche il PVC prodotto in primo grado.
La natura fittizia delle operazioni commerciali intercorse con "Resistente_3 srl", contestata dalla GDF e poi dall'Ufficio, deriva unicamente dal fatto che la società "Società 2 srl" fosse stata considerata una 'cartiera'.
Nessun altro elemento o circostanza fattuale viene addotta da cui possa presumersi in modo ragionevolmente certo che la ricorrente fosse a conoscenza della frode posta in essere della "Società_2 srl", considerato anche il tipo di attività svolta, consistente nel commercio di prodotti elettronici.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui ha:
- ritenuto legittima la detrazione IVA effettuata dalla società in ordine alle operazioni negoziali concluse dalla società Resistente 3 S.r.l. con la Società 2;
- annullato l'avviso di accertamento con riguardo alla maggiore imposta IVA determinata dall'Agenzia delle Entrate.
L'appello è, invece, fondato quanto all'AP. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano dedotto: "Con riferimento all'AP, considerato che per l'anno 2014 è stata omessa la presentazione della relativa dichiarazione, si chiede l'applicazione delle deduzioni previste dalla legge, da computarsi in diminuzione della base imponibile comunque considerata ai fini del presente avviso di accertamento".
Sul punto l'Agenzia delle Entrate aveva controdedotto che l'invocata deduzione non poteva essere riconosciuta poiché il valore della produzione accertata si pone al di sopra della soglia limite prevista dall'art. 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n.446/1997.
Tale questione è stata totalmente ignorata dal giudice di primo grado, il quale, pur non avendola minimamente esaminata, ha disposto, poi, senza alcuna motivazione, l'annullamento dell'avviso di accertamento anche riguardo all'AP.
Sussiste, pertanto, il vizio di omessa motivazione denunciato dall'appellante.
Ciò premesso, va ricordato che nel processo tributario l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, deve riproporre, in modo chiaro ed univoco, le questioni non esaminate dal giudice di primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art.56 del D.Lgs. n.546/1992.
La volontà di riproposizione deve essere espressa dall'appellato, non solo in modo specifico, come richiede l'art.56 del D.Lgs. n.546/1992, ma anche tempestivamente, ossia - a pena di decadenza nell'atto di
-
controdeduzioni, da depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio della parte resistente, richiamato, per quanto riguarda il giudizio di appello, dal successivo art.54 (Cass. n.26830/2014). Nel caso in esame, quanto al motivo d'impugnazione afferente all'AP (formulato nell'originario ricorso, ma invero non esaminato affatto dal giudice di primo grado) tale termine non è stato rispettato dagli appellati, i quali hanno depositato le controdeduzioni soltanto in data 13/01/2022, mentre la notifica dell'appello si era perfezionata nei loro confronti il 13/08/2021. Il motivo d'impugnazione afferente all'AP, non esaminato dal giudice di primo grado, deve conseguentemente ritenersi rinunciato.
Per le suesposte considerazioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso deve essere rigettato limitatamente al recupero a tassazione dell'AP ed alla sanzione irrogata in relazione a tale imposta.
Nel resto, quanto al merito, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Tenuto conto della parziale, reciproca, soccombenza, le spese dei due gradi del giudizio debbono essere compensate.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della C.T.P. di Palermo n.513/2021, appellata dall'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Palermo, rigetta l'originario ricorso limitatamente al recupero a tassazione dell'AP ed alla sanzione irrogata in relazione a tale imposta.
Nel resto, quanto al merito, conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il PresidenteIl Giudice estensore
Prof. ssa RI Miceli Avv. Bernardo Mattarella