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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2558/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grasso Rosita (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Reddito di cittadinanza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti, notificatigli rispettivamente il 20.5.2024 e il 24.7.2024, con cui l'Ente previdenziale chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate, a titolo di Reddito di cittadinanza, di importo complessivamente pari a 12.906,15€, basato sulla motivazione: “segnalazione del Comune della mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia anagrafica”. Parte ricorrente deduceva la correttezza di quanto dichiarato ai fini della percezione del beneficio, stante l'esclusione del figlio dal suo nucleo familiare. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, il provvedimento del 24.04.2024, e il provvedimento 29.06.2024 CP_1 CP_1 con effetto immediato e fino alla durata del giudizio, attesa la fondatezza dei motivi addotti ed il grave pregiudizio che deriverebbe a parte ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti, considerata l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da di cui al Controparte_2
D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dalla presentazione della prima DS (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio); c) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità de - il provvedimento del 24 aprile 2024, notificato in data 20 maggio 2024, relativo a
1 Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente
) e relativo alla domanda prot. INPS-RDC-2020-2716314 - il C.F._1 Parte_1 provvedimento del 29 giugno 2024, notificato in data 24 luglio 2024, relativo a Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente C.F._1
) e relativo alla domanda prot. INPS-RDC-2022-5435450 per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa in quanto la ricorrente aveva diritto al benefico sulla base dell'art. 2, D.L. n.4/2019; d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a Controparte_1
, a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
e) accertare e
[...] dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 12.906,15 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
f) condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura, oltre accessori come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza degli importi richiamati dai provvedimenti impugnati, in ragione della correttezza di quanto dichiarato nella domanda avanzata per ottenere il beneficio in discussione.
3. Non nuoce rammentare come il D.L. n. 4/2019, all'art. 2, comma 1, convertito in legge, nel disciplinare il beneficio del Reddito di Cittadinanza stabilisce che: “Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro
2
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva uni-ca (DS) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fi-scale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
4. Nel caso di cui ci si occupa, parte ricorrente con le domande aventi rispettivamente n. di prot.: INPS-RDC-2020-2716314 e INPS-RDC-2022-5435450, percepiva la prestazione, rispettivamente, da agosto 2020 a gennaio 2022 e da aprile 2022 a settembre 2023, dichiarando di essere nucleo monocomponente.
5. È bene precisare che, poiché non può procedere autonomamente al controllo di quanto dichiarato nelle apposite domande l'Ente previdenziale è coadiuvato dall'attività del CP_3 affinché verifichi l'effettiva corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto, in concreto, risultante negli appositi Anagrafi nazionali.
6. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non rappresentava nucleo monocomponente, in nessuno degli anni contestati, perché il nucleo era formato, dalla medesima e dal figlio CP_4
[...]
7. Le doglianze di parte ricorrente non possono considerarsi dirimenti, perché come si evince dal documento n. 6 (Certificato di Residenza AIRE), allegato alla memoria di costituzione dell'Ente previdenziale, la residenza all'estero – e precisamente in Romania, in via Aleea Ciucului nr 6, bl. 172 sc A, AP. 7, 107071 Ploiesti – di (figlio della ricorrente) è Controparte_4 avvenuta, esclusivamente, con decorrenza dal 14.2.2024, data immediatamente successiva alla cessazione del rapporto di lavoro svolto dallo stesso, fino a quel momento, nel territorio italiano.
8. Sebbene parte ricorrente, con l'allegato 11 del ricorso, documenti un diritto di residenza del figlio in Romania sin dal 2019 e fino al 16.1.2024 – senza che sia, tuttavia, specificato l'effettivo esercizio di tale diritto, stante il concreto trasferimento nel 2024 (come riportato dal Certificato AIRE) – come si evince anche dall'Attestazione Isee del 2022 e dai modelli , il nucleo Per_1 familiare della medesima era composto anche dal figlio, il quale produceva reddito da lavoro dipendente, in ragione del rapporto di lavoro iniziato a maggio 2012 (si cfr. al. 12 e 13 della memoria di costituzione).
9. Peraltro, le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente, specie con riguardo alla domanda “Vero che la Signora vive da sola nel suo appartamento in Vibo Parte_1
Valentia, da prima del 2019 e anche nel periodo tra il 2020 e il 2023?” non possono considerarsi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'effettiva residenza del figlio.
10. Giova ricordare come la residenza anagrafica – ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2 del codice civile – sia intendersi come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dunque, non occasionale o limitata ad alcuni periodi dell'anno; che si differenzia dal domicilio, consistente nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
11. Poiché dalla documentazione versata in atti è emerso come adempisse Controparte_4 al rapporto di lavoro nel territorio italiano, a tempo pieno ed indeterminato, lascia presumere
3 che la sua residenza non potesse certamente ravvisarsi nel paese rumeno, in occasione dell'abituale svolgimento in presenza della sua attività lavorativa.
12. Pertanto, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione di indebito avanzata dall'Ente previdenziale, stante l'indicazione di elementi non corrispondenti al vero in sede di domanda per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.
13. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
14. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grasso Rosita (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Reddito di cittadinanza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti, notificatigli rispettivamente il 20.5.2024 e il 24.7.2024, con cui l'Ente previdenziale chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate, a titolo di Reddito di cittadinanza, di importo complessivamente pari a 12.906,15€, basato sulla motivazione: “segnalazione del Comune della mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia anagrafica”. Parte ricorrente deduceva la correttezza di quanto dichiarato ai fini della percezione del beneficio, stante l'esclusione del figlio dal suo nucleo familiare. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, il provvedimento del 24.04.2024, e il provvedimento 29.06.2024 CP_1 CP_1 con effetto immediato e fino alla durata del giudizio, attesa la fondatezza dei motivi addotti ed il grave pregiudizio che deriverebbe a parte ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti, considerata l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa;
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da di cui al Controparte_2
D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dalla presentazione della prima DS (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio); c) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità de - il provvedimento del 24 aprile 2024, notificato in data 20 maggio 2024, relativo a
1 Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente
) e relativo alla domanda prot. INPS-RDC-2020-2716314 - il C.F._1 Parte_1 provvedimento del 29 giugno 2024, notificato in data 24 luglio 2024, relativo a Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente C.F._1
) e relativo alla domanda prot. INPS-RDC-2022-5435450 per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa in quanto la ricorrente aveva diritto al benefico sulla base dell'art. 2, D.L. n.4/2019; d) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a Controparte_1
, a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
e) accertare e
[...] dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 12.906,15 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
f) condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura, oltre accessori come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza degli importi richiamati dai provvedimenti impugnati, in ragione della correttezza di quanto dichiarato nella domanda avanzata per ottenere il beneficio in discussione.
3. Non nuoce rammentare come il D.L. n. 4/2019, all'art. 2, comma 1, convertito in legge, nel disciplinare il beneficio del Reddito di Cittadinanza stabilisce che: “Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro
2
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva uni-ca (DS) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fi-scale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
4. Nel caso di cui ci si occupa, parte ricorrente con le domande aventi rispettivamente n. di prot.: INPS-RDC-2020-2716314 e INPS-RDC-2022-5435450, percepiva la prestazione, rispettivamente, da agosto 2020 a gennaio 2022 e da aprile 2022 a settembre 2023, dichiarando di essere nucleo monocomponente.
5. È bene precisare che, poiché non può procedere autonomamente al controllo di quanto dichiarato nelle apposite domande l'Ente previdenziale è coadiuvato dall'attività del CP_3 affinché verifichi l'effettiva corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto, in concreto, risultante negli appositi Anagrafi nazionali.
6. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non rappresentava nucleo monocomponente, in nessuno degli anni contestati, perché il nucleo era formato, dalla medesima e dal figlio CP_4
[...]
7. Le doglianze di parte ricorrente non possono considerarsi dirimenti, perché come si evince dal documento n. 6 (Certificato di Residenza AIRE), allegato alla memoria di costituzione dell'Ente previdenziale, la residenza all'estero – e precisamente in Romania, in via Aleea Ciucului nr 6, bl. 172 sc A, AP. 7, 107071 Ploiesti – di (figlio della ricorrente) è Controparte_4 avvenuta, esclusivamente, con decorrenza dal 14.2.2024, data immediatamente successiva alla cessazione del rapporto di lavoro svolto dallo stesso, fino a quel momento, nel territorio italiano.
8. Sebbene parte ricorrente, con l'allegato 11 del ricorso, documenti un diritto di residenza del figlio in Romania sin dal 2019 e fino al 16.1.2024 – senza che sia, tuttavia, specificato l'effettivo esercizio di tale diritto, stante il concreto trasferimento nel 2024 (come riportato dal Certificato AIRE) – come si evince anche dall'Attestazione Isee del 2022 e dai modelli , il nucleo Per_1 familiare della medesima era composto anche dal figlio, il quale produceva reddito da lavoro dipendente, in ragione del rapporto di lavoro iniziato a maggio 2012 (si cfr. al. 12 e 13 della memoria di costituzione).
9. Peraltro, le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente, specie con riguardo alla domanda “Vero che la Signora vive da sola nel suo appartamento in Vibo Parte_1
Valentia, da prima del 2019 e anche nel periodo tra il 2020 e il 2023?” non possono considerarsi rilevanti ai fini della dimostrazione dell'effettiva residenza del figlio.
10. Giova ricordare come la residenza anagrafica – ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2 del codice civile – sia intendersi come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dunque, non occasionale o limitata ad alcuni periodi dell'anno; che si differenzia dal domicilio, consistente nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
11. Poiché dalla documentazione versata in atti è emerso come adempisse Controparte_4 al rapporto di lavoro nel territorio italiano, a tempo pieno ed indeterminato, lascia presumere
3 che la sua residenza non potesse certamente ravvisarsi nel paese rumeno, in occasione dell'abituale svolgimento in presenza della sua attività lavorativa.
12. Pertanto, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione di indebito avanzata dall'Ente previdenziale, stante l'indicazione di elementi non corrispondenti al vero in sede di domanda per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.
13. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
14. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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