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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altri contratti
Sigg.ri: d'opera
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 169/2022 r.g. promossa
da
, in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
con l'avv. Bisantis Giuseppe Parte_2
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con l'avv. Piacentini Marco
APPELLATA
pagina 1 di 7 e contro
in persona dele legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con gli ti e Parte_3 Parte_4
APPELLATA
e contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova emessa nella causa iscritta con il n. 4133/2019 r.g. del 18 gennaio 2022.
Conclusioni per Parte_1
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la tempestività
dell'istanza – ricorso in riassunzione depositato in primo grado da parte
opponente (qui appellante) in data 19.11.2021, a seguito
dell'interruzione del processo dichiarata con provvedimento del
7.06.2021 per l'intervenuta sospensione cautelare del procuratore di
parte opponente da parte del Consiglio dell'Ordine competente, misura
scaduta in data 25.09.2021 e, per l'effetto, revocare l'Ordinanza del
18.01.2022, resa inter partes dal tribunale Ordinario di Mantova, nella
persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, depositata in
Cancelleria il 18 gennaio 2022 e mai notificata, pronunciata nella causa
iscritta al n. 4133/2019 R.G., rimettendo le parti dinnanzi al Giudice
Istruttore di primo grado competente al fine di proseguire la causa
pagina 2 di 7 medesima.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per CP_1
Ci si rimette a giustizia sull'indicazione che Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello vorrà fornire in ordine alla corretta determinazione da cui far
decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c. con ogni conseguenziale
provvedimento, anche di rinvio al Giudice di primo grado.
Conclusioni per CP_2
Ci si rimette a Giustizia sulla valutazione che questa Ill.ma Corte vorrà
prendere in merito alla corretta indicazione che deciderà di fornire
riguardo l'effettivo dies a quo da cui far decorrere il termine di cui
all'art. 305 c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento, anche di
rinvio al Giudice di prime cure. Con integrale compensazione delle spese
di grado.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Mantova ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo che era stata introdotta da , titolare Parte_1
della ditta individuale Romano Valerio Autotrasporti, mediante opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da per il CP_1
pagamento dell'importo di € 25.489,49 oltre interessi e spese, in cui pagina 3 di 7 erano stati chiamati in giudizio dallo stesso opponente
[...]
e Controparte_4 Controparte_3
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1
Secondo il primo giudice il giudizio si era estinto per inattività della parte, essendo stato dichiarato interrotto il 7.6.2021 ed essendo stato riassunto il 19.11.2021 oltre il termine di tre mesi più il periodo di sospensione feriale.
Ha proposto tempestivo appello deducendo che, qualora Parte_1
l'interruzione sia dichiarata per sospensione del difensore dall'Ordine
degli Avvocati, il termine di tre mesi decorre dalla data di cessazione della misura cautelare di sospensione dall'Albo professionale, così che,
cessata la misura cautelare il 25.9.2021, egli aveva riassunto il giudizio tempestivamente il 19.11.2021.
L'appellante ha chiesto, previa riforma dell'ordinanza di estinzione, la rimessione della causa al primo Giudice, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in suo favore quale antistatario.
Si sono costituiti rimettendosi alla decisione della Corte, con CP_1
compensazione delle spese.
E' rimasta contumace Controparte_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2024, decorsi i termini per il deposito di scritti difensivi finali.
pagina 4 di 7 MOTIVI della DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
“Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento
di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine
per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita
dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il
procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo
dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo,
alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del
giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è invece l'esigenza
di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva
cessazione dello ius postulandi, per le quali detto termine deve decorrere
dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo”
(Cass. n. 29144/2019).
La riassunzione effettuata il 19.11.2021 quando non erano ancora decorsi tre mesi dalla cessazione della misura cautelare il 25.9.2021, deve considerarsi tempestiva.
La causa deve tornare al primo giudice per la sua prosecuzione, come previsto dall'art. 354, secondo comma, c.p.c., nella sua formulazione
ante riforma del 2023.
“Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore,
che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto,
pagina 5 di 7 non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del
processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura
di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile
con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di
appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2,
c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di
cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia
stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che
la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai
sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga
sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non
ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c.,
richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e
deciderla nel merito” (Cass. n. 23997/2019).
Nella fattispecie, il giudice monocratico ha dichiarato l'estinzione con ordinanza 18.1.2022, sciogliendo la riserva adottata in fase di trattazione del giudizio e non al termine per essere la causa stata trattenuta in decisione.
Per la prosecuzione del giudizio si rimette la causa al tribunale di
Mantova.
Vanno regolate le spese di lite del presente grado.
e in solido, devono rifonderle in CP_1 Controparte_4
pagina 6 di 7 favore del difensore di , dichiaratosi antistatario, e si Parte_1
liquidano, tenuto conto del valore dichiarato della causa, in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.911 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Nulla si dispone per quelle fra e Parte_1 [...]
rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così
provvede:
accoglie l'appello e rimette la causa al Tribunale di Mantova;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in Brescia il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altri contratti
Sigg.ri: d'opera
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 169/2022 r.g. promossa
da
, in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
con l'avv. Bisantis Giuseppe Parte_2
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con l'avv. Piacentini Marco
APPELLATA
pagina 1 di 7 e contro
in persona dele legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con gli ti e Parte_3 Parte_4
APPELLATA
e contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova emessa nella causa iscritta con il n. 4133/2019 r.g. del 18 gennaio 2022.
Conclusioni per Parte_1
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la tempestività
dell'istanza – ricorso in riassunzione depositato in primo grado da parte
opponente (qui appellante) in data 19.11.2021, a seguito
dell'interruzione del processo dichiarata con provvedimento del
7.06.2021 per l'intervenuta sospensione cautelare del procuratore di
parte opponente da parte del Consiglio dell'Ordine competente, misura
scaduta in data 25.09.2021 e, per l'effetto, revocare l'Ordinanza del
18.01.2022, resa inter partes dal tribunale Ordinario di Mantova, nella
persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, depositata in
Cancelleria il 18 gennaio 2022 e mai notificata, pronunciata nella causa
iscritta al n. 4133/2019 R.G., rimettendo le parti dinnanzi al Giudice
Istruttore di primo grado competente al fine di proseguire la causa
pagina 2 di 7 medesima.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per CP_1
Ci si rimette a giustizia sull'indicazione che Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello vorrà fornire in ordine alla corretta determinazione da cui far
decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c. con ogni conseguenziale
provvedimento, anche di rinvio al Giudice di primo grado.
Conclusioni per CP_2
Ci si rimette a Giustizia sulla valutazione che questa Ill.ma Corte vorrà
prendere in merito alla corretta indicazione che deciderà di fornire
riguardo l'effettivo dies a quo da cui far decorrere il termine di cui
all'art. 305 c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento, anche di
rinvio al Giudice di prime cure. Con integrale compensazione delle spese
di grado.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Mantova ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo che era stata introdotta da , titolare Parte_1
della ditta individuale Romano Valerio Autotrasporti, mediante opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da per il CP_1
pagamento dell'importo di € 25.489,49 oltre interessi e spese, in cui pagina 3 di 7 erano stati chiamati in giudizio dallo stesso opponente
[...]
e Controparte_4 Controparte_3
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1
Secondo il primo giudice il giudizio si era estinto per inattività della parte, essendo stato dichiarato interrotto il 7.6.2021 ed essendo stato riassunto il 19.11.2021 oltre il termine di tre mesi più il periodo di sospensione feriale.
Ha proposto tempestivo appello deducendo che, qualora Parte_1
l'interruzione sia dichiarata per sospensione del difensore dall'Ordine
degli Avvocati, il termine di tre mesi decorre dalla data di cessazione della misura cautelare di sospensione dall'Albo professionale, così che,
cessata la misura cautelare il 25.9.2021, egli aveva riassunto il giudizio tempestivamente il 19.11.2021.
L'appellante ha chiesto, previa riforma dell'ordinanza di estinzione, la rimessione della causa al primo Giudice, con rifusione delle spese di lite da distrarsi in suo favore quale antistatario.
Si sono costituiti rimettendosi alla decisione della Corte, con CP_1
compensazione delle spese.
E' rimasta contumace Controparte_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2024, decorsi i termini per il deposito di scritti difensivi finali.
pagina 4 di 7 MOTIVI della DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
“Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento
di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine
per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita
dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il
procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo
dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo,
alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del
giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è invece l'esigenza
di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva
cessazione dello ius postulandi, per le quali detto termine deve decorrere
dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo”
(Cass. n. 29144/2019).
La riassunzione effettuata il 19.11.2021 quando non erano ancora decorsi tre mesi dalla cessazione della misura cautelare il 25.9.2021, deve considerarsi tempestiva.
La causa deve tornare al primo giudice per la sua prosecuzione, come previsto dall'art. 354, secondo comma, c.p.c., nella sua formulazione
ante riforma del 2023.
“Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore,
che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto,
pagina 5 di 7 non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del
processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura
di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile
con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di
appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2,
c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di
cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia
stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che
la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai
sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga
sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non
ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c.,
richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e
deciderla nel merito” (Cass. n. 23997/2019).
Nella fattispecie, il giudice monocratico ha dichiarato l'estinzione con ordinanza 18.1.2022, sciogliendo la riserva adottata in fase di trattazione del giudizio e non al termine per essere la causa stata trattenuta in decisione.
Per la prosecuzione del giudizio si rimette la causa al tribunale di
Mantova.
Vanno regolate le spese di lite del presente grado.
e in solido, devono rifonderle in CP_1 Controparte_4
pagina 6 di 7 favore del difensore di , dichiaratosi antistatario, e si Parte_1
liquidano, tenuto conto del valore dichiarato della causa, in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.911 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Nulla si dispone per quelle fra e Parte_1 [...]
rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così
provvede:
accoglie l'appello e rimette la causa al Tribunale di Mantova;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in Brescia il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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