TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1185/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1185/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 3 aprile 2025,
TRA nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Formia (LT) alla Via F. Lavanga n. 169, presso lo studio dell'Avv.
TOCCO ANNA LAURA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA STRADA PARCO (ANG. V.LE AUBIERE), SNC 04029
SPERLONGA, presso lo studio dell'Avv. GALLI ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.4.2020, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
06/10/1980 e che dall'unione erano nati tre figli, AU, coniugata, nata il Per_1
28.11.1993, e nato il [...], gli ultimi due maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente indipendenti;
ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte della moglie contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
2) assegnare la casa coniugale al marito, che ne è comproprietario, dal momento che la dispone di altri immobili;
3) disporre a CP_1
carico della quale contributo al mantenimento del marito, la somma di euro CP_1
1.000,00 mensili, o quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa, e che continui a provvedere direttamente al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che vivono con lei.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale.
Tanto premesso, la resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità al 2) l'assegnazione Pt_1
della casa coniugale in cui vivono i figli, e non autosufficienti;
Per_3 Persona_4
3) disporre a carico del contributo per il mantenimento dei figli non inferiore Pt_1 ad € 200,00 per ciascuno.
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a
[...]
che vi convive con i figli e , maggiorenni CP_1 Persona_5 Persona_4
ma non ancora autonomi economicamente;
disponeva che Controparte_1
continuasse a provvedere direttamente al mantenimento dei suddetti due figli, Pt_1
2 e , con lei conviventi, e che contribuissse al Per_1 Persona_4 Parte_1
mantenimento degli stessi nella misura mensile di euro 150,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello economico di ciascuno dei due genitori.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 4.3.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo, stante il trasferimento del giudice titolare ad altro ufficio.
A seguito della riassegnazione, all'udienza del 3.4.2025 la causa veniva dunque nuovamente riservata per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per accogliere le domande di addebito della separazione che le parti hanno reciprocamente formulato.
Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass.
2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Nel caso in esame tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dai richiedenti, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti vessatori lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto
3 matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale, atteso che le parti hanno dato atto di aver definito tale aspetto in altra sede.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente risulta percepire una pensione pari a circa 1200 euro mensili e ha documentato di aver cessato l'attività di ristorazione precedentemente intrapresa, mentre la convenuta ha dichiarato di percepire un reddito di circa 3000,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e delle circostanze del caso concreto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della moglie nella misura di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione istat.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, occorre premettere che deve ritenersi ammissibile la domanda di revoca dell'assegno formulata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, essendo sempre proponibili ed ammissibili, nel corso del giudizio di separazione, le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori.
4 Ciò posto, occorre premettere che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I
n. 12952 del 22 giugno 2016). In particolare il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto 2014;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'età dei figli ( , 31 anni, e 28 Per_1 Per_2 anni) e dell'assenza di allegazione circa il rispettivo percorso di studi o occupazionale, in base al principio di autoresponsabilità, deve presuntivamente ritenersi che i figli abbiano conseguito una capacità lavorativa e la conseguente idoneità a provvedere a se stessi e alla percezione di un reddito confacente alla professionalità acquisita (Cass.
1830/2011).
Va conseguentemente revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre a decorrere dalla presente decisione.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
5 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) rigetta le domande di addebito;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale e per l'effetto revoca l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta;
4) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese della somma di euro 500,00 a titolo di
[...] mantenimento dell'ex coniuge, oltre rivalutazione istat, a decorrere dalla presente decisione;
5) revoca l'obbligo a carico di di versamento in favore della Parte_1
convenuta della somma di euro 150,00 per ciascuno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla presente decisione;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Gaeta il 06/10/1980, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta dell'anno 1980, al n. 172, parte II, serie A, deleg.);
7) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 09/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1185/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 3 aprile 2025,
TRA nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Formia (LT) alla Via F. Lavanga n. 169, presso lo studio dell'Avv.
TOCCO ANNA LAURA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA STRADA PARCO (ANG. V.LE AUBIERE), SNC 04029
SPERLONGA, presso lo studio dell'Avv. GALLI ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.4.2020, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
06/10/1980 e che dall'unione erano nati tre figli, AU, coniugata, nata il Per_1
28.11.1993, e nato il [...], gli ultimi due maggiorenni ma non ancora Per_2
economicamente indipendenti;
ha dedotto che la convivenza familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte della moglie contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
2) assegnare la casa coniugale al marito, che ne è comproprietario, dal momento che la dispone di altri immobili;
3) disporre a CP_1
carico della quale contributo al mantenimento del marito, la somma di euro CP_1
1.000,00 mensili, o quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa, e che continui a provvedere direttamente al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che vivono con lei.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale.
Tanto premesso, la resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità al 2) l'assegnazione Pt_1
della casa coniugale in cui vivono i figli, e non autosufficienti;
Per_3 Persona_4
3) disporre a carico del contributo per il mantenimento dei figli non inferiore Pt_1 ad € 200,00 per ciascuno.
Alla udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a
[...]
che vi convive con i figli e , maggiorenni CP_1 Persona_5 Persona_4
ma non ancora autonomi economicamente;
disponeva che Controparte_1
continuasse a provvedere direttamente al mantenimento dei suddetti due figli, Pt_1
2 e , con lei conviventi, e che contribuissse al Per_1 Persona_4 Parte_1
mantenimento degli stessi nella misura mensile di euro 150,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche e sportive), previamente concordate o comunque indispensabili, documentate e conformi al livello economico di ciascuno dei due genitori.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 4.3.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo, stante il trasferimento del giudice titolare ad altro ufficio.
A seguito della riassegnazione, all'udienza del 3.4.2025 la causa veniva dunque nuovamente riservata per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per accogliere le domande di addebito della separazione che le parti hanno reciprocamente formulato.
Per giurisprudenza consolidata, “ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass.
2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566)”.
Nel caso in esame tale onere non risulta essere stato adeguatamente soddisfatto dai richiedenti, non essendo stata prodotta alcuna prova né circa i comportamenti vessatori lamentanti, né dell'efficienza causale degli stessi sulla rottura del rapporto
3 matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale, atteso che le parti hanno dato atto di aver definito tale aspetto in altra sede.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente risulta percepire una pensione pari a circa 1200 euro mensili e ha documentato di aver cessato l'attività di ristorazione precedentemente intrapresa, mentre la convenuta ha dichiarato di percepire un reddito di circa 3000,00 euro mensili.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e delle circostanze del caso concreto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della moglie nella misura di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione istat.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, occorre premettere che deve ritenersi ammissibile la domanda di revoca dell'assegno formulata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, essendo sempre proponibili ed ammissibili, nel corso del giudizio di separazione, le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori.
4 Ciò posto, occorre premettere che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I
n. 12952 del 22 giugno 2016). In particolare il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto 2014;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa.
Nel caso in esame, tenuto conto dell'età dei figli ( , 31 anni, e 28 Per_1 Per_2 anni) e dell'assenza di allegazione circa il rispettivo percorso di studi o occupazionale, in base al principio di autoresponsabilità, deve presuntivamente ritenersi che i figli abbiano conseguito una capacità lavorativa e la conseguente idoneità a provvedere a se stessi e alla percezione di un reddito confacente alla professionalità acquisita (Cass.
1830/2011).
Va conseguentemente revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre a decorrere dalla presente decisione.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
5 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) rigetta le domande di addebito;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale e per l'effetto revoca l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta;
4) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese della somma di euro 500,00 a titolo di
[...] mantenimento dell'ex coniuge, oltre rivalutazione istat, a decorrere dalla presente decisione;
5) revoca l'obbligo a carico di di versamento in favore della Parte_1
convenuta della somma di euro 150,00 per ciascuno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla presente decisione;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Gaeta il 06/10/1980, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta dell'anno 1980, al n. 172, parte II, serie A, deleg.);
7) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 09/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
6