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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6738 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. GRANATA DIEGO ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliato
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale. Il P.M. ha concluso per la pronuncia della separazione con conferma dei provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24.07.2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 09.09.2007, dal quale nascevano tre figli: (il 25.09.2008), Per_1
(il 21.04.2010) e (il 17.05.2012). Rappresentava che i rapporti tra i coniugi si Per_2 Per_3
1 erano deteriorati a causa del comportamento di parte resistente che, nonostante i suoi problemi di salute (depressione e bipolarismo), aveva deciso di non seguire le cure prescritte con conseguente problemi di gestione e accudimento dei figli minori. Rappresentava di percepire un reddito mensile di circa € 2.100,00 quale militare dell'esercito, mentre la resistente era disoccupata. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa in quanto genitore convivente con i figli minori e la disciplina del regime di affido e di frequentazione madre-figli previo accertamento delle capacità genitoriale della resistente.
All'udienza presidenziale del 28.11.2019, sentito il ricorrente, il Presidente delegato richiedeva al
S.S. di CC una relazione sulle condizioni di vita dei minori con onere di verificarne anche il rendimento scolastico. Acquisita la relazione, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in via esclusiva al padre, assegnava la casa familiare al quest'ultimo, regolamentava i tempi di permanenza madre-figli, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di CC e di RZ IO
(cfr. ordinanza del 12.02.2020). All'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va confermato l'affido esclusivo dei minori , e al padre, anche per le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso lo stesso, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica sul punto. Dalle relazioni dei S.S. in atti risulta che i minori sono ben accuditi dal padre con il supporto della zia NA (sorella del ricorrente) e frequentano regolarmente la scuola senza particolari problematiche. Inoltre, risulta che la madre si è trasferita in Emilia-Romagna, in particolare, presso il padre a Forlì e si trova ricoverata in regime semi-residenziale presso una struttura psichiatrica in Riolo Terme (RA), nonché che sta seguendo le cure prescritte dal 2019, ovvero da quando si è trasferita a Forlì. Dalle medesime relazioni emerge altresì che i minori mantengono costanti contatti telefonici con la madre e che il padre li aveva portati da lei durante le festività natalizie al fine di potenziare il legame affettivo madre-figli. Pertanto, pur risultando migliorata la situazione psico-fisica della resistente, la
2 quale sta seguendo la terapia necessaria, sussistono comunque i presupposti per confermare la deroga alla regola dell'affido condiviso al fine di garantire una celere gestione dei minori attesa la distanza tra le abitazioni (RZ IO – Forlì), la delicata situazione psico-fisica della madre e l'attuale andamento positivo della relazione madre-figli (cfr. relazioni del 07.03.2024 2 del
26.03.2024).
Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa familiare al ricorrente.
In merito ai tempi di frequentazione madre-figli, attesa l'età di (17 anni) e di (15 Per_1 Per_2 anni), va rimessa alla loro facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità di visita della madre. Quanto al figlio (13 anni), il Tribunale prende atto dell'attuale frequentazione con la Per_3 madre durante le festività natalizie (una settimana) e nel periodo estivo (due settimane) e, pertanto, lo recepisce tenendo conto della distanza tra le abitazioni (RZ IO – Forlì), fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Va confermato il mantenimento diretto dei minori a carico del padre (genitore collocatario) atteso che la resistente attualmente non lavora e non percepisce alcun reddito alla luca della sua situazione psico-fisica che giustifica un esonero sino a che la stessa non sia in grado di svolgere un'attività lavorativa. Il ricorrente, invece, lavora quale militare dell'esercito italiano con uno stipendio mensile di circa € 2.100,00.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
APPIO (CE) il 14.05.1975, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 7, parte II, Serie A, anno 2007, Ufficio 1);
3) dispone l'affido esclusivo dei tre figli minori al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso lo stesso e regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, genitore collocatario;
5) conferma il mantenimento diretto dei minori a carico del ricorrente;
6) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6738 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. GRANATA DIEGO ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliato
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale. Il P.M. ha concluso per la pronuncia della separazione con conferma dei provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 24.07.2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 09.09.2007, dal quale nascevano tre figli: (il 25.09.2008), Per_1
(il 21.04.2010) e (il 17.05.2012). Rappresentava che i rapporti tra i coniugi si Per_2 Per_3
1 erano deteriorati a causa del comportamento di parte resistente che, nonostante i suoi problemi di salute (depressione e bipolarismo), aveva deciso di non seguire le cure prescritte con conseguente problemi di gestione e accudimento dei figli minori. Rappresentava di percepire un reddito mensile di circa € 2.100,00 quale militare dell'esercito, mentre la resistente era disoccupata. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa in quanto genitore convivente con i figli minori e la disciplina del regime di affido e di frequentazione madre-figli previo accertamento delle capacità genitoriale della resistente.
All'udienza presidenziale del 28.11.2019, sentito il ricorrente, il Presidente delegato richiedeva al
S.S. di CC una relazione sulle condizioni di vita dei minori con onere di verificarne anche il rendimento scolastico. Acquisita la relazione, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in via esclusiva al padre, assegnava la casa familiare al quest'ultimo, regolamentava i tempi di permanenza madre-figli, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di CC e di RZ IO
(cfr. ordinanza del 12.02.2020). All'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va confermato l'affido esclusivo dei minori , e al padre, anche per le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso lo stesso, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi giustificativi di una modifica sul punto. Dalle relazioni dei S.S. in atti risulta che i minori sono ben accuditi dal padre con il supporto della zia NA (sorella del ricorrente) e frequentano regolarmente la scuola senza particolari problematiche. Inoltre, risulta che la madre si è trasferita in Emilia-Romagna, in particolare, presso il padre a Forlì e si trova ricoverata in regime semi-residenziale presso una struttura psichiatrica in Riolo Terme (RA), nonché che sta seguendo le cure prescritte dal 2019, ovvero da quando si è trasferita a Forlì. Dalle medesime relazioni emerge altresì che i minori mantengono costanti contatti telefonici con la madre e che il padre li aveva portati da lei durante le festività natalizie al fine di potenziare il legame affettivo madre-figli. Pertanto, pur risultando migliorata la situazione psico-fisica della resistente, la
2 quale sta seguendo la terapia necessaria, sussistono comunque i presupposti per confermare la deroga alla regola dell'affido condiviso al fine di garantire una celere gestione dei minori attesa la distanza tra le abitazioni (RZ IO – Forlì), la delicata situazione psico-fisica della madre e l'attuale andamento positivo della relazione madre-figli (cfr. relazioni del 07.03.2024 2 del
26.03.2024).
Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa familiare al ricorrente.
In merito ai tempi di frequentazione madre-figli, attesa l'età di (17 anni) e di (15 Per_1 Per_2 anni), va rimessa alla loro facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità di visita della madre. Quanto al figlio (13 anni), il Tribunale prende atto dell'attuale frequentazione con la Per_3 madre durante le festività natalizie (una settimana) e nel periodo estivo (due settimane) e, pertanto, lo recepisce tenendo conto della distanza tra le abitazioni (RZ IO – Forlì), fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Va confermato il mantenimento diretto dei minori a carico del padre (genitore collocatario) atteso che la resistente attualmente non lavora e non percepisce alcun reddito alla luca della sua situazione psico-fisica che giustifica un esonero sino a che la stessa non sia in grado di svolgere un'attività lavorativa. Il ricorrente, invece, lavora quale militare dell'esercito italiano con uno stipendio mensile di circa € 2.100,00.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
APPIO (CE) il 14.05.1975, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 7, parte II, Serie A, anno 2007, Ufficio 1);
3) dispone l'affido esclusivo dei tre figli minori al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso lo stesso e regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, genitore collocatario;
5) conferma il mantenimento diretto dei minori a carico del ricorrente;
6) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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