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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE Proc. Unit. 6-1/2025
Il Giudice dr. Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura di accordo di ristrutturazione in oggetto. vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente
SENTENZA
I coniugi e sono debitori civili in condizione di Parte_1 Parte_2 sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
Gli istanti, essendo membri della stessa famiglia, hanno la possibilità, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
La debitoria complessiva è pari ad euro 69.857,95 comprensiva anche delle spese in prededuzione (OCC e legale) e che la debitoria maggiormente cospicua è quella delle 5 finanziarie. Rappresenta inoltre che al ricorrente è stato pignorato 1/5 dello stipendio e che il creditore privilegiato verrebbe soddisfatto in base al piano nella misura del 100% mentre il chirografario al 30%. Il creditore privilegiato è CP_1
Il pagamento verrebbe eseguito in 3 anni mediante 38 rate e l'importo mensile che verrebbe corrisposto è di euro 700, che verrebbe pagato con una parte del proprio stipendio.
Dall'istruttoria documentale è risultato che gli stessi non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.
Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato( e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività . Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
Quanto al requisito della convenienza valga quanto segue.
Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.
Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che “…terminata l'esecuzione, l'Occ, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento…”.
Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.
Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Correttivo ter al Codice della crisi ha chiarito invero che è proprio a quest'ultimo impianto normativo che occorre fare riferimento per la determinazione del compenso e dunque degli acconti.
Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.
In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei parametri dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.
Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass , Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837). Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la “negoziazione del compenso”: in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.
L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.
Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
-l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.
Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice “se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.
Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.
Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.
Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: “In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012” (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).
Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).
Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.
Peraltro, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).
Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile;
in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.
In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, tenuto altresì conto della durata del piano , autorizza il pagamento del 50% dell'importo complessivo richiesto al momento della omologazione dell'accordo a titolo di acconto, e la restante parte sarà accantonata, su apposito conto corrente , da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano.
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dai ricorrenti
[...]
e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento Parte_1 Parte_2
DISPONE
Che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate e indicate nel piano
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC;
Per effetto dell'omologa, ritenuta la sussistenza dei presupposti, conferma di sospendersi ai sensi dell'art. 70 e ss. CCII le seguenti procedure recanti rge 1229/2023, rge 7953/2024, e di non farsi luogo ad ogni ulteriore procedura esecutiva e cautelare nei confronti di parte ricorrente. Dispone altresì la sospensione della cessione del quinto dello stipendio da parte di della delegazione Controparte_2 da parte di Compass s.p.a.
Si comunichi agli enti pignoranti NPL Management s.p.a, Compass CP_3 Controparte_2
Banca s.p.a. ai fini di ogni provvedimento consequenziale alla presente omologa.
Napoli, 11/02/2024 Il Giudice – Dr. Livia De Gennaro
SEZIONE SETTIMA CIVILE Proc. Unit. 6-1/2025
Il Giudice dr. Livia De Gennaro
a scioglimento della riserva assunta nella procedura di accordo di ristrutturazione in oggetto. vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;
constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente
SENTENZA
I coniugi e sono debitori civili in condizione di Parte_1 Parte_2 sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .
Gli istanti, essendo membri della stessa famiglia, hanno la possibilità, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
La debitoria complessiva è pari ad euro 69.857,95 comprensiva anche delle spese in prededuzione (OCC e legale) e che la debitoria maggiormente cospicua è quella delle 5 finanziarie. Rappresenta inoltre che al ricorrente è stato pignorato 1/5 dello stipendio e che il creditore privilegiato verrebbe soddisfatto in base al piano nella misura del 100% mentre il chirografario al 30%. Il creditore privilegiato è CP_1
Il pagamento verrebbe eseguito in 3 anni mediante 38 rate e l'importo mensile che verrebbe corrisposto è di euro 700, che verrebbe pagato con una parte del proprio stipendio.
Dall'istruttoria documentale è risultato che gli stessi non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.
1. CCII.
Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.
Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.
Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.
Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.
Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento .
Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato( e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .
La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.
Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).
La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.
Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività . Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento
Quanto al requisito della convenienza valga quanto segue.
Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.
Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che “…terminata l'esecuzione, l'Occ, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento…”.
Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.
Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Correttivo ter al Codice della crisi ha chiarito invero che è proprio a quest'ultimo impianto normativo che occorre fare riferimento per la determinazione del compenso e dunque degli acconti.
Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.
In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei parametri dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.
Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass , Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837). Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la “negoziazione del compenso”: in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.
L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.
Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
-l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.
Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice “se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.
Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.
Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.
Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: “In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012” (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).
Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).
Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.
Peraltro, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).
Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile;
in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.
In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, tenuto altresì conto della durata del piano , autorizza il pagamento del 50% dell'importo complessivo richiesto al momento della omologazione dell'accordo a titolo di acconto, e la restante parte sarà accantonata, su apposito conto corrente , da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano.
P.Q.M
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dai ricorrenti
[...]
e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento Parte_1 Parte_2
DISPONE
Che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate e indicate nel piano
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC;
Per effetto dell'omologa, ritenuta la sussistenza dei presupposti, conferma di sospendersi ai sensi dell'art. 70 e ss. CCII le seguenti procedure recanti rge 1229/2023, rge 7953/2024, e di non farsi luogo ad ogni ulteriore procedura esecutiva e cautelare nei confronti di parte ricorrente. Dispone altresì la sospensione della cessione del quinto dello stipendio da parte di della delegazione Controparte_2 da parte di Compass s.p.a.
Si comunichi agli enti pignoranti NPL Management s.p.a, Compass CP_3 Controparte_2
Banca s.p.a. ai fini di ogni provvedimento consequenziale alla presente omologa.
Napoli, 11/02/2024 Il Giudice – Dr. Livia De Gennaro