Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima sezione civile
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Dott. Fabrizio Cosentino
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante n. 1293/2024 avente ad oggetto
Ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo ex legge n. 89/2001 proposto da:
, C.F.: residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Via Dei Romani, 41, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giusi Fanelli (C.F.: .I.: ), del CodiceFiscale_2 P.IVA_1
Foro di Vibo Valentia studio in Vibo Valentia in Via E. Gagliardi– 76
- ricorrente
CONTRO il , in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_2 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Via
G. Da Fiore n°34 a Catanzaro
- resistente
letta l'istanza presentata dalla parte ricorrente per l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio definito con sentenza dal
Tribunale di Lamezia Terme quale giudice di appello, pubblicata il 16.5.2024; vista la documentazione allegata al ricorso, ance a seguito di richiesta di integrazione;
ritenuto che parte ricorrente assume essersi verificata una eccessiva durata del contenzioso per il ritardo nella definizione del giudizio, per complessivi anni 8, chiedendo condannare a titolo di equo indennizzo il Controparte_2
, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore dell'
[...] istante della complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto salva diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi al difensore costituito;
considerato tempestivamente promosso il presente giudizio, risultando rispettato il termine di legge semestrale dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definita/in pendenza del procedimento;
rilevato che essendo la causa per la quale è maturato il ritardo introdotta in data antecedente al triennio non vi era l'onere per il ricorrente di esperire i c.d. rimedi preventivi;
ritenuto che le ragioni del ritardo non possono essere addebitate in alcun modo al comportamento del ricorrente o ad una sua precisa scelta difensiva;
considerato che nella valutazione del ritardo occorre avere riguardo all'intera durata dal processo in maniera unitaria, e pertanto occorre valutare anche il tempo occorso nel primo grado di giudizio avanti al Giudice di Pace, sommandolo a quello intervenuto presso il Tribunale in funzione di giudice di appello, per poi detrarre il tempo di legge stabilito nella norma;
rilevato che, alla stregua di quanto sopra, della produzione documentale resa disponibile dalla parte, anche a seguito di richiesta di integrazione, e quindi a partire dal primo verbale di causa, e tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 2 legge n. 89/2001, si possono riconoscere complessivi 5 periodi di ritardo (10- 5) e vanno pertanto risarciti, in base ai parametri legali, tenuto conto anche dell'esito del ricorso (totale rigetto, in entrambi i gradi), nella seguente misura:
400 euro per i primi tre anni
450 euro per i successivi due così in totale 2.100
e che tale somma non supera il valore della causa o se inferiore quello accertato dal giudice;
considerato che le spese legali sono da calcolare in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla scorta di quanto previsto per i procedimenti monitori e che vanno risarcite le spese vive documentate;
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere designato, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 il pagamento senza dilazione in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.100,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed euro 27,00 per esborsi diretti, con distrazione in favore dell'Avv.
Giusi Fanelli, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 26.3.2025
Il Consigliere designato
Fabrizio Cosentino