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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 29/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11942/2022 R.G.L., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Papa, giusta C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Micieli, giusta P.IVA_1 procura in atti;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], cf. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Maltese, giusta C.F._2 procura in atti;
- Interveniente volontario -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, adiva questo Tribunale Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato con la società convenuta, con la mansione di operaio liv.1, dal 20/09/2020 al 30/06/2021, come da contratto di assunzione del 28/9/2020 CCNL Edilizia, osservando un orario di lavoro che la società datrice, con comunicazione dell'1/10/2020, ha successivamente fissato in 7 ore giornaliere;
si doleva di non avere ancora percepito le retribuzioni di giugno 2021, oltre alle competenze di fine rapporto, racchiuse nel medesimo cedolino, mai consegnatogli, evincibili operando il calcolo matematico con la busta paga di maggio 2021 e l'estratto conto INPS, ovvero sottraendo all'imponibile fiscale totale dell'anno 2021, indicato nell'estratto conto INPS nella somma di € 10.606,00, l'importo dell'imponibile fiscale totale dell'anno 2021 contenuto nella busta paga di aprile 2021, pari a € 3.165,15 (ovvero: € 10.606,00 –
€ 3.165,15 = € 7.440,85), al lordo delle ritenute di legge;
lamentava, altresì, di non avere mai ricevuto il TFR, il cui importo può essere calcolato ai sensi dell'art.2120 c.c., ovvero con riferimento alle somme, così come quantificate nell'estratto conto
1 INPS, rilasciato dall'INPS (ovvero: € 5.698,00 + € 10.606,00 / 13,5 = € 1.207,70), al lordo delle ritenute di legge.
Concludeva, quindi, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente abbia diritto al pagamento della somma di € 8.648,55 al lordo delle ritenute di legge a titolo di retribuzioni e TFR, come specificato in narrativa. b) Condannare il resistente al pagamento immediato in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.648,55 o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi;
c) Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”.
Con memoria depositata in data 27/03/2023 si costituiva la Controparte_1 convenuta, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate ex adverso e sottolineando, comunque, come la ricostruzione contabile di queste ultime risultasse del tutto errata ed abnorme nel quantum richiesto e non suffragata dal benché minimo riscontro documentale e/o probatorio.
Pertanto, ribadendo l'insussistenza dei presupposti fondanti le richieste retributive avanzate dal ricorrente, concludeva chiedendo: “… rigettare il ricorso ex adverso promosso, nonché tutte le domande ivi formulate dal ricorrente, sicché del tutto infondati in fatto e diritto per le causali esposte in seno alla presente memoria difensiva.”.
Con memoria depositata in data 27/09/2023 si è costituito , il Controparte_2 quale ha chiesto volersi “Ritenere e dichiarare che il sig. dal 06- Controparte_2
06-2023 non risulta essere Amministratore Unico della Krono Engineering srls;
Ritenere e dichiarare che, dal 06-06-2023, il sig. … è CP_3 amministratore Unico della Società convenuta Controparte_4
….”.
[...]
Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, e preso atto che nelle more del presente procedimento parte ricorrente ha dichiarato e, successivamente, documentato di avere precedentemente ottenuto altresì decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per l'importo di euro 1.608,00 (D.I. n. 1331/2022 del 17/11/2022, n.
10444/2022 R.G. del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro), la causa è stata istruita esclusivamente mediante la produzione documentale in atti.
Quindi, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 27/05/2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note – come in atti - e, a seguito della stessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza.
****
In via preliminare si vuole evidenziare la mancanza di incidenza nel presente giudizio della documentata sostituzione dell'amministratore unico della società resistente intervenuta nelle more del processo.
Infatti, il “rappresentante legale” la cui morte o la cui cessazione - per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c. - è causa di interruzione del processo, è soltanto colui che sta in giudizio in luogo degli incapaci, non anche la persona che svolge la
2 funzione di organo degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 15735 del 13 agosto 2004).
Difatti gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e specularmente alla disciplina legale del rapporto che li lega a questo.
Donde la conclusione per cui è stato ritenuto privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza del condominio, analogamente a quanto avviene nelle società, sia nel caso di cambiamento della persona fisica dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza n. 8584 del 20 ottobre 1994). L'estinzione del mandato, se dunque fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita sulla validità ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario.
Passando all'esame del merito, agisce al fine di ottenere il Parte_1 pagamento di spettanze per retribuzioni che sarebbero rimaste insolute alla cessazione del rapporto lavorativo intercorso tra le parti e, segnatamente, quelle specificamente concernenti la retribuzione del mese di giugno 2021 e il trattamento di fine rapporto.
Va osservato che parte ricorrente - come dalla stessa dichiarato all'udienza del
9.05.2023 e successivamente documentato con la sollecitata produzione avvenuta con note di deposito datate 16.01.2025 - ha già ottenuto all'esito del procedimento monitorio precedentemente azionato dalla stessa (n. 10444/2022 R.G. del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro) e concluso prima della definizione del presente procedimento (con l'adozione del D.I. n. 1331/2022 del 17/11/2022), l'importo complessivo di € 1.608,00, specificamente riconosciutogli a titolo di differenze di retribuzione ancora dovute per i mesi di ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio
2021, febbraio 2021, marzo 2021 e aprile 2021, mentre in quella sede questo stesso
Tribunale ha invece disatteso le medesime richieste successivamente avanzate nel presente procedimento, rilevando testualmente “… che, nel resto, non si ritengono soddisfatti i summenzionati requisiti per il rilascio del provvedimento ingiuntivo e che, in particolare appare carente la liquidità del complessivo credito, in quanto la spettanza della somma di denaro invocata non risulta direttamente dalla prova scritta ma involge questioni da esaminare nel contraddittorio fra le parti” (D.I. n.
1331/2022 del 17/11/2022, n. 10444/2022 R.G.).
Parte ricorrente assume di essere rimasta, quindi, ancora creditrice nei confronti della società convenuta della retribuzione relativa al mese di giugno 2021, che ha quantificato nell'importo di € 7.440,85, e di quanto dovutole per TFR, dalla stessa calcolato nell'importo di € 1.207,70.
Parte resistente, costituendosi e finanche nelle successive difese, ammette di essere rimasta debitrice dei suddetti emolumenti retributivi rivendicati da controparte (a dire il vero, per quanto concerne la mensilità di giugno 2021, deduce la corresponsione, ma non fornisce la necessaria prova dell'avvenuto pagamento), ma
3 ne contesta fermamente la quantificazione siccome operata dal ricorrente, considerandola esorbitante.
La contestazione sollevata dalla società convenuta, quindi, non riguarda l'an della pretesa attorea, che risulta a questo punto pacifico ed incontroverso, bensì il quantum della stessa, ritenuto dalla resistente errato ed assolutamente privo di fondamento.
In effetti, l'errore commesso dal ricorrente nell'attribuire l'eccessivo importo di €
7.440,15 dalla stessa domandato alla sola mensilità di giugno 2021 è stato quello di non avere considerato che l'imponibile previdenziale di € 10.606,00, da cui è stato superficialmente ricavato quanto preteso, è annuo e che il risultato dell'eventuale sottrazione da quest'ultimo di quanto emergente dalla busta paga di aprile 2021 a titolo di imponibile fiscale fino a quel momento maturato, giammai potrebbe essere riferito al solo mese di interesse azionato in questa sede.
Peraltro, l'estratto conto contributivo dell'INPS semplicisticamente adottato dall'attore quale base di calcolo delle proprie pretese non costituisce affatto una certificazione della retribuzione ivi indicata, bensì un documento che fornisce un quadro generale della posizione contributiva del singolo lavoratore;
questo documento, infatti, è utile per verificare l'accredito dei contributi versati, ma non ha alcun valore legale per certificare il reddito eventualmente percepito dal lavoratore dipendente.
Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare nel presente giudizio di avere prestato nel mese in considerazione di giugno 2021 una quantità di ore lavorate talmente elevata da giustificare la pretesa della corresponsione di una simile cifra veramente spropositata, peraltro dallo stesso istante mai percepita prima di allora per l'attività espletata nel corso dei mesi antecedenti.
Parte ricorrente ha cercato di giustificare l'entità della cifra richiesta (decisamente insolita) per un solo mese sostenendo che “… la busta paga di giugno 2021 deve contenere anche tutte le voci di chiusura dell'intero rapporto di lavoro, ovvero ferie, permessi, festività, ecc.” (cfr. note autorizzate depositate il 21/09/2023).
Ora, al di là del fatto che giammai la contemplazione delle voci anzidette avrebbe potuto far lievitare le spettanze di giugno 2021 azionate dal ricorrente al livello esorbitante richiesto, ciò che rileva immediatamente è l'assoluta mancanza di prova della spettanza delle voci appena indicate.
Al riguardo, ed in particolare per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente ha precisato di voler ribadire il costante orientamento “di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del
4 lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n.
8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020)…” (cfr altresì Cassazione civile sez. lav., 31/05/2024, n.15258), laddove invece è stato “superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava
l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore…” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024,
n.16603).
La Corte di Cassazione, infatti, richiamati i principi espressi nel proprio precedente
(sentenza n. 21780 del 2022 ed anche Cass. n. 15652 del 2018), resa in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa
C - 619/2016 in causa C- 684/2016 ), ha Parte_2 Per_1 ribadito in sintonia con i detti principi che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sar onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (così Cassazione n.16603/2024 citata).
Nella distribuzione dell'onere di probatorio dunque la Corte di Cassazione ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro”, ma solo ove il lavoratore abbia dato prova di non avere fruito delle ferie, “l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav., 22.12.2009, n. 26985; Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n.
8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696; Cass. Sez. lav. 31.05.2024, n. 15258/ord.; nello stesso si veda altresì Cass. Sez. lav., 19.4.2013, n. 9599, secondo cui “grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati al godimento delle ferie o alla fruizione dei permessi, non assolvendo dunque all'onere deduttivo e probatorio, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi.
Né - a giustificazione sempre dell'entità dell'importo domandato per giugno 2021
- ha mai dimostrato di avere effettivamente “ … lavorato ogni mese per i giorni dovuti contrattualmente, senza alcuna sospensione e/o assenza dal lavoro” (cfr. note autorizzate depositate il 21/09/2023).
5 Al riguardo, deve trovare applicazione anche in questa sede il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di prestazione lavorativa espletata in regime di plus orario o in regime di lavoro supplementare, secondo cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav.
16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n. 16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n.
9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”. Nella specie, non è stato provato, né si è chiesto di provare, l'esatta misura e la collocazione oraria e giornaliera delle prestazioni svolte in regime di presunto plus orario rispetto alle risultanze delle buste paga in atti, per cui non può ritenersi minimamente assolto l'onere probatorio sul tema specifico, relegando al rango di mera considerazione l'affermazione secondo cui “mentre le buste paga di gennaio
e febbraio 2021 quantificano e riconoscono al lavoratore rispettivamente 21 e 20 giorni retribuiti, i restanti mesi, ovvero da marzo a giugno 2021, il ricorrente sembrerebbe non aver quasi mai lavorato, rispettivamente 5, 2, ed 1 giorno di lavoro” (cfr. note autorizzate depositate il 21/09/2023). Ancor prima che l'onere probatorio, deve ritenersi chiaramente inadempiuto il primario onere di allegazione, stante che, come sottolineato dalla la Suprema Corte con particolare riferimento al compenso per lavoro straordinario, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. civ. Sez.
Lav., 19.6.2018, n. 16150), onere che, nella specie, non è stato rispettato, atteso che nel ricorso non sono stati neanche specificati i giorni in cui sarebbe stato svolto
6 lavoro in regime di lavoro straordinario o, eventualmente, di domenica e della concreta misura oraria di tale prestazione lavorativa.
Effettivamente, dalle buste paga in atti (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso), peraltro mai contestate dall'attore prima della presentazione delle note del 21.09.2023, ed anzi dallo stesso utilizzate e massimamente valorizzate nel procedimento monitorio a supporto delle proprie richieste (cfr. doc.ti allegati alle note del ricorrente del
16.01.2025), si evince una sensibile e progressiva contrazione dell'attività lavorativa nel periodo immediatamente precedente la cessazione del rapporto lavorativo, che lascia presupporre il contrario di quel che si vorrebbe affermare, laddove nel mese di marzo 2021 il ricorrente risulta avere lavorato per 35 ore complessivamente, nel mese di aprile 2021 per sole 14 ore complessive, mentre per quanto riguarda l'attività svolta nel mese di maggio 2021, la stessa appare essersi ulteriormente ridotta ad appena 7 ore mensili.
In tale contesto di chiara contrazione dell'attività lavorativa, si manifesta verosimile e senza dubbio maggiormente confacente, rispetto alle ingiustificate ed esagerate pretese avanzate dal ricorrente al medesimo titolo, l'importo di € 960,58 contrapposto dalla società resistente quale retribuzione spettante al ricorrente per il mese di giugno 2021 (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione), che, in mancanza della prova della sua corresponsione, può tranquillamente essere riconosciuto al ricorrente nell'identica misura.
Parimenti consona rispetto all'andamento calante dell'impegno lavorativo profuso dal dipendente e, perfettamente in linea comunque con le risultante delle buste paga in atti, ivi compresa quella specificamente riguardante il mese di giugno 2021 versata dalla resistente (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso e doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione), appare anche la cifra di € 737,83 offerta al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto ancora dovuto, che può essere riconosciuta al ricorrente nel medesimo importo.
D'altronde, una volta accertati i termini del rapporto nel senso sopra esplicitato, al fine di determinare quanto spettante a parte ricorrente per il lavoro effettivamente prestato, in relazione ai crediti retributivi reclamati, il giudice può tranquillamente pronunciarsi non soltanto sull'an, ma anche sul quantum debeatur, non dimostrandosi allo scopo necessari particolari accertamenti di natura tecnico contabile ulteriori rispetto a quanto sia possibile effettuare sulla base degli atti di causa.
In particolare, vanno senz'altro riconosciuti al ricorrente i suddetti emolumenti.
Pertanto, il ricorrente, in mancanza di prova del pagamento degli importi corrispondenti e, piuttosto, in presenza di specifica ammissione ex adverso della rispettiva spettanza (se non altro, del TFR), è rimasto creditore della superiore somma di € 960,58 a titolo di retribuzione dovuta per il mese di giugno 2021 e della somma di € 737,83 a titolo di TFR ancora spettante.
E così, in totale, il ricorrente, ai dedotti titoli, ha diritto alla corresponsione della complessiva somma di € 1.698,41 (€ 960,58 + € 737,83), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Il ricorso va, dunque, accolto con i limiti quantitativi anzidetti.
7 Stante la peculiarità della fattispecie in esame, altresì tenuto conto della posizione delle parti, del sensibile ridimensionamento della portata del credito azionato e del riconoscimento, anche se parziale (TFR) del proprio debito da parte della società resistente, che nel corso del giudizio ha fatto anche atto di prontezza del relativo pagamento, le spese di lite possono compensarsi tra le parti nella misura di due terzi
(2/3). Per la restante parte (1/3) le spese – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11942/2022 R.G. Lavoro, così statuisce: condanna la persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
1.698,41 per le causali meglio specificate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali in ragione di un terzo (1/3) che liquida – in parte qua – in €.
343,00 per compensi, oltre esborsi (ove effettuati), IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
compensa in ragione di due terzi (2/3) le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Catania in data 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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