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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 450/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Parte_1 Pt_2
oggi rappresentata e difesa dall'avv.to
[...] Parte_3
Michele Messina
reclamante
e
. già . CP_1 Controparte_2 CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante , rappresentata e
[...] CP_2
difesa dall'avv.to Pietro Pesacane
reclamata
e
1 la riscossione per le Province di Potenza e Controparte_4
Matera
reclamata - contumace
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 475/2024 del Tribunale di Potenza ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e 130 disp.att. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il reclamo dallo stesso avanzato avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva meglio specificata in atti.
Giova ripercorrere le tappe processuali della fattispecie per cui è causa.
In sintesi, a seguito del deposito di domanda di concordato preventivo in bianco in data 30 aprile 2019, portata a conoscenza del Giudice dell'esecuzione tale circostanza, questi sospendeva il processo esecutivo.
Successivamente, su istanza della parte esecutata, appurata la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco pronunciata con decreto depositato il 1 marzo 2021, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del
6 ottobre 2023, attesa la mancata riassunzione del processo esecutivo nel termine di
6 mesi ex art. 627 c.p.c., decorrenti dal 1 marzo 2021, dichiarava l'estinzione dell'esecuzione forzata ordinando alla Conservatoria di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento subordinatamente alla definitività del provvedimento di estinzione.
Avverso detto provvedimento di estinzione ha proposto reclamo la società creditrice eccependo, in via pregiudiziale di rito, il difetto del contraddittorio prodromico alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo attesa la pronuncia di essa senza previa convocazione delle parti e sulla mera scorta dell'istanza della parte esecutata.
2 Nel merito, ha censurato l'applicazione dell'art. 627 c.p.c. non potendosi equiparare, ai fini dell'individuazione del dies a quo, la sentenza cui espressamente fa riferimento l'art. 627 c.p.c. ed il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco. Ha inoltre contestato di aver avuto legale conoscenza di tale decreto onde potere ritenere la decorrenza del termine per la riassunzione del processo esecutivo.
Il reclamo è stato rigettato con correlativa conferma della declaratoria di estinzione del processo esecutivo.
In sintesi, il Tribunale di Potenza ha ritenuto che il mancato previo contraddittorio non fosse sufficiente ex se ad invalidare il provvedimento adottato in quanto l'estinzione può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice ed opera di diritto.
Quanto all'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. per la riassunzione del processo esecutivo, ha ritenuto che vada individuato nel provvedimento del 1 marzo 2021 in quanto provvedimento che ha fatto venir meno il presupposto della sospensione della procedura esecutiva. Infine, quanto alla conoscenza di tale evento da parte del creditore procedente ha motivato statuendo che “A quanto già finora rilevato, va aggiunto che ben avrebbe potuto l'odierna reclamante, con una semplice visura sulla società esecutata, verificare tempestivamente l'esito della procedura di concordato preventivo (…) procedura concorsuale di cui certamente aveva già avuto notizia in seno alla presente procedura esecutiva sospesa proprio per tale ragione”.
Ancora, ha ritenuto che la locuzione “sentenza” di cui all'art. 627 c.p.c. non possa inibire l'operatività della norma anche a fronte di altri eventi processuali non mancando fattispecie di applicazione dell'art. 627 c.p.c. e di decorrenza del relativo termine pur a fronte di provvedimenti diversi dalla sentenza in esso testualmente richiamata.
Avverso detta pronuncia interpone gravame il creditore procedente chiedendone la riforma e reiterando le eccezioni già articolate nel merito dinanzi al
Tribunale.
3 In particolare, la società reclamante ha reiterato l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa nonché l'argomentazione secondo cui l'art. 627 c.p.c. avrebbe perimetro applicativo circoscritto alla sospensione concessa nell'ambito delle opposizioni esecutive e, pertanto, il dies a quo potrebbe essere ancorato solo ad una sentenza. Ancora, ha dedotto l'impossibilità di ritenere la decorrenza del termine non avendo avuto conoscenza legale del decreto di inammissibilità del concordato preventivo del 1 marzo 2021 concludendo, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato.
Non si è costituita l' benché ritualmente citata e ne va Controparte_4
pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudizio di gravame è stato riservato in decisione all'udienza dell'11 febbraio
2025.
Il reclamo è fondato alla luce della motivazione che segue.
Va premesso che la sospensione disposta dal Tribunale in conseguenza del deposito di istanza di ammissione al concordato preventivo in bianco rientra nel perimetro applicativo di cui all'art. 623 c.p.c. Come acclarato in sede di legittimità, il processo esecutivo, a seguito dell'iscrizione della domanda di concordato nel
Registro delle imprese, entra in uno stato di quiescienza qualificabile quale sospensione perdurante sino alla definizione del giudizio di omologa del concordato
(cfr. Cass. n. 25802/2015 secondo cui “La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma
l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata”, ed anche Cass. n. 31013/2021).
4 Ciò premesso, quanto alla riassunzione, il profilo temporale della stessa trova un referente normativo nell'art. 627 c.p.c. applicabile in via analogica. La norma, benché dettata con specifico riguardo alla riassunzione del processo esecutivo a seguito di sospensione disposta nell'ambito delle parentesi oppositive, esprime una disciplina di carattere generale e, pertanto, è invocabile anche nel caso di processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
Non è applicabile, infatti, l'art. 297 c.p.c. in quanto dettato nell'ambito del giudizio di cognizione.
Più complesso il profilo inerente l'individuazione del dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. in ipotesi in cui la sospensione non sia stata disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ma dell'art. 623 c.p.c. come nel caso di specie.
L'opzione preferibile è nel senso di ritenere che l'evento che consente di attivarsi per la riassunzione del processo coincide con il venir meno della causa dell'effetto sospensivo benché con le precisazioni che seguono (cfr. Cass. n.
18539/2007 secondo cui “In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione;
al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 cod. proc. civ., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione
(all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione”).
Difatti, ai fini della decorrenza del termine de quo, non è sufficiente il venir meno del presupposto della sospensione ex se ma è necessaria la conoscenza legale di tale evento da parte del soggetto cui incombe l'onere di riassunzione del processo esecutivo.
Come noto, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive di cui all'art. 168 legge fall., applicabile ratione temporis, sussiste fino al momento in cui il decreto di
5 omologazione del concordato preventivo diventa definitivo ovvero fino a quando la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile o fino a quando l'ammissione al concordato sia revocata o se sia rigettata l'omologazione (cfr. Tribunale di Messina,
Sentenza n. 1971/2024 del 06-09-2024).
Ciò precisato, pur nella consapevolezza per cui l'evento da cui discende il venir meno dell'effetto sospensivo è il decreto di inammissibilità del concordato preventivo in bianco, ciò non è sufficiente a ritenere che il mero decorso di sei mesi a far data dal 1 marzo 2021 possa condurre, in mancanza di tempestiva riassunzione, alla declaratoria di estinzione.
Come condivisibilmente argomentato dalla parte reclamante, infatti, è necessaria altresì la conoscenza legale dell'evento che costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione ex art. 627 c.p.c.
In merito, come detto innanzi, la sentenza impugnata ha ascritto un onere di attivazione in capo al creditore procedente, argomentazione condivisa anche dall'odierna parte resistente.
Cionondimeno, l'assunto non è fondato.
Secondo un'interpretazione conforme ai principi reiteratamente espressi dalla
Corte Costituzionale così come dalle Sezioni unite della Cassazione a fronte di eventi interruttivi, principi tuttavia replicabili nel caso di specie, l'onere di riattivazione presuppone la legale conoscenza del venir meno dell'evento interruttivo (cfr. C. Cost. sentenze n.ri 139/1967 e 159/1971, n. 34/1970. In termini è significativo anche quanto ribadito dalle Sezioni Unite di legittimità secondo cui “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli
6 interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, così Cass. SSUU n.
12154/2021).
Tali principi possono invocarsi anche nel caso di riassunzione a seguito di sospensione. D'altra parte, conseguendo l'estinzione ad un'inerzia, ovvero la mancata riattivazione, tale inerzia non è “rimproverabile” laddove non vi sia la prova della conoscenza legale dell'evento a partire dal quale il processo esecutivo avrebbe potuto essere riassunto.
Ciò premesso, non consta dalle produzioni in atti un evento cui si possa riconnettere tale conoscenza legale del venir meno del presupposto della sospensione, ovvero della declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo in bianco.
Non vi è riscontro, infatti, dell'eventuale iscrizione nel registro delle imprese del predetto decreto, né la parte resistente ha dimostrato o, ancor prima, dedotto, tale circostanza pur essendo onerata in tal senso.
Come noto, l'iscrizione nel registro delle imprese di atti relativi all'impresa, dei quali la legge prescrive l'iscrizione, costituisce conoscenza legale di essi ai sensi dell'art. 2193, 2° comma, c.p.c. Pertanto, a norma di tale disposizione i terzi non possono opporre all'impresa l'ignoranza di fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese dal momento della loro iscrizione.
Né vi è prova di un atto equipollente e funzionale alla conoscenza legale di detto provvedimento quale la comunicazione alla società creditrice del decreto di inammissibilità o la sua pronuncia in udienza, nel contraddittorio quindi anche con l'odierna società reclamante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto quindi che il dies a quo decorra dalla conoscenza legale dell'evento che fa venir meno la sospensione dell'esecuzione forzata, l'onere di tale prova incombeva sulla società debitrice che ha coltivato l'istanza di estinzione del processo esecutivo.
Difatti, l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne
7 eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (cfr. Cass. n. 3085/2010 secondo cui “A seguito delle sentenze della
Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita;
ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa”).
D'altra parte, la conoscenza legale di tale evento è uno dei fatti costitutivi della fattispecie estintiva che consegue alla mancata tempestiva riassunzione del processo esecutivo e, pertanto, sulla scorta del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la relativa prova incombe sul soggetto che invoca l'estinzione.
Pertanto, in mancanza di riscontri in tal senso, non sussistono i presupposti per ritenere utilmente decorso il termine di cui all'art. 627 c.p.c. e, correlativamente, per dichiarare l'estinzione del processo esecutivo che, pertanto, in accoglimento del presente reclamo, va revocata.
Le ragioni della decisione inoltre assorbono la disamina degli ulteriori motivi di reclamo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha
8 effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della parte reclamata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, al valore indeterminato della controversia, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 85/2008 dichiarata con ordinanza del
6 ottobre 2023;
2. condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite in favore delle parte reclamante che si liquidano in complessivi euro 4.711,00 per il giudizio di primo grado ed euro 6.521,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 450/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Parte_1 Pt_2
oggi rappresentata e difesa dall'avv.to
[...] Parte_3
Michele Messina
reclamante
e
. già . CP_1 Controparte_2 CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante , rappresentata e
[...] CP_2
difesa dall'avv.to Pietro Pesacane
reclamata
e
1 la riscossione per le Province di Potenza e Controparte_4
Matera
reclamata - contumace
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 475/2024 del Tribunale di Potenza ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e 130 disp.att. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il reclamo dallo stesso avanzato avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva meglio specificata in atti.
Giova ripercorrere le tappe processuali della fattispecie per cui è causa.
In sintesi, a seguito del deposito di domanda di concordato preventivo in bianco in data 30 aprile 2019, portata a conoscenza del Giudice dell'esecuzione tale circostanza, questi sospendeva il processo esecutivo.
Successivamente, su istanza della parte esecutata, appurata la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco pronunciata con decreto depositato il 1 marzo 2021, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del
6 ottobre 2023, attesa la mancata riassunzione del processo esecutivo nel termine di
6 mesi ex art. 627 c.p.c., decorrenti dal 1 marzo 2021, dichiarava l'estinzione dell'esecuzione forzata ordinando alla Conservatoria di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento subordinatamente alla definitività del provvedimento di estinzione.
Avverso detto provvedimento di estinzione ha proposto reclamo la società creditrice eccependo, in via pregiudiziale di rito, il difetto del contraddittorio prodromico alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo attesa la pronuncia di essa senza previa convocazione delle parti e sulla mera scorta dell'istanza della parte esecutata.
2 Nel merito, ha censurato l'applicazione dell'art. 627 c.p.c. non potendosi equiparare, ai fini dell'individuazione del dies a quo, la sentenza cui espressamente fa riferimento l'art. 627 c.p.c. ed il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco. Ha inoltre contestato di aver avuto legale conoscenza di tale decreto onde potere ritenere la decorrenza del termine per la riassunzione del processo esecutivo.
Il reclamo è stato rigettato con correlativa conferma della declaratoria di estinzione del processo esecutivo.
In sintesi, il Tribunale di Potenza ha ritenuto che il mancato previo contraddittorio non fosse sufficiente ex se ad invalidare il provvedimento adottato in quanto l'estinzione può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice ed opera di diritto.
Quanto all'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. per la riassunzione del processo esecutivo, ha ritenuto che vada individuato nel provvedimento del 1 marzo 2021 in quanto provvedimento che ha fatto venir meno il presupposto della sospensione della procedura esecutiva. Infine, quanto alla conoscenza di tale evento da parte del creditore procedente ha motivato statuendo che “A quanto già finora rilevato, va aggiunto che ben avrebbe potuto l'odierna reclamante, con una semplice visura sulla società esecutata, verificare tempestivamente l'esito della procedura di concordato preventivo (…) procedura concorsuale di cui certamente aveva già avuto notizia in seno alla presente procedura esecutiva sospesa proprio per tale ragione”.
Ancora, ha ritenuto che la locuzione “sentenza” di cui all'art. 627 c.p.c. non possa inibire l'operatività della norma anche a fronte di altri eventi processuali non mancando fattispecie di applicazione dell'art. 627 c.p.c. e di decorrenza del relativo termine pur a fronte di provvedimenti diversi dalla sentenza in esso testualmente richiamata.
Avverso detta pronuncia interpone gravame il creditore procedente chiedendone la riforma e reiterando le eccezioni già articolate nel merito dinanzi al
Tribunale.
3 In particolare, la società reclamante ha reiterato l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa nonché l'argomentazione secondo cui l'art. 627 c.p.c. avrebbe perimetro applicativo circoscritto alla sospensione concessa nell'ambito delle opposizioni esecutive e, pertanto, il dies a quo potrebbe essere ancorato solo ad una sentenza. Ancora, ha dedotto l'impossibilità di ritenere la decorrenza del termine non avendo avuto conoscenza legale del decreto di inammissibilità del concordato preventivo del 1 marzo 2021 concludendo, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato.
Non si è costituita l' benché ritualmente citata e ne va Controparte_4
pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudizio di gravame è stato riservato in decisione all'udienza dell'11 febbraio
2025.
Il reclamo è fondato alla luce della motivazione che segue.
Va premesso che la sospensione disposta dal Tribunale in conseguenza del deposito di istanza di ammissione al concordato preventivo in bianco rientra nel perimetro applicativo di cui all'art. 623 c.p.c. Come acclarato in sede di legittimità, il processo esecutivo, a seguito dell'iscrizione della domanda di concordato nel
Registro delle imprese, entra in uno stato di quiescienza qualificabile quale sospensione perdurante sino alla definizione del giudizio di omologa del concordato
(cfr. Cass. n. 25802/2015 secondo cui “La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma
l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata”, ed anche Cass. n. 31013/2021).
4 Ciò premesso, quanto alla riassunzione, il profilo temporale della stessa trova un referente normativo nell'art. 627 c.p.c. applicabile in via analogica. La norma, benché dettata con specifico riguardo alla riassunzione del processo esecutivo a seguito di sospensione disposta nell'ambito delle parentesi oppositive, esprime una disciplina di carattere generale e, pertanto, è invocabile anche nel caso di processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
Non è applicabile, infatti, l'art. 297 c.p.c. in quanto dettato nell'ambito del giudizio di cognizione.
Più complesso il profilo inerente l'individuazione del dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 627 c.p.c. in ipotesi in cui la sospensione non sia stata disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ma dell'art. 623 c.p.c. come nel caso di specie.
L'opzione preferibile è nel senso di ritenere che l'evento che consente di attivarsi per la riassunzione del processo coincide con il venir meno della causa dell'effetto sospensivo benché con le precisazioni che seguono (cfr. Cass. n.
18539/2007 secondo cui “In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione;
al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 cod. proc. civ., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione
(all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione”).
Difatti, ai fini della decorrenza del termine de quo, non è sufficiente il venir meno del presupposto della sospensione ex se ma è necessaria la conoscenza legale di tale evento da parte del soggetto cui incombe l'onere di riassunzione del processo esecutivo.
Come noto, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive di cui all'art. 168 legge fall., applicabile ratione temporis, sussiste fino al momento in cui il decreto di
5 omologazione del concordato preventivo diventa definitivo ovvero fino a quando la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile o fino a quando l'ammissione al concordato sia revocata o se sia rigettata l'omologazione (cfr. Tribunale di Messina,
Sentenza n. 1971/2024 del 06-09-2024).
Ciò precisato, pur nella consapevolezza per cui l'evento da cui discende il venir meno dell'effetto sospensivo è il decreto di inammissibilità del concordato preventivo in bianco, ciò non è sufficiente a ritenere che il mero decorso di sei mesi a far data dal 1 marzo 2021 possa condurre, in mancanza di tempestiva riassunzione, alla declaratoria di estinzione.
Come condivisibilmente argomentato dalla parte reclamante, infatti, è necessaria altresì la conoscenza legale dell'evento che costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione ex art. 627 c.p.c.
In merito, come detto innanzi, la sentenza impugnata ha ascritto un onere di attivazione in capo al creditore procedente, argomentazione condivisa anche dall'odierna parte resistente.
Cionondimeno, l'assunto non è fondato.
Secondo un'interpretazione conforme ai principi reiteratamente espressi dalla
Corte Costituzionale così come dalle Sezioni unite della Cassazione a fronte di eventi interruttivi, principi tuttavia replicabili nel caso di specie, l'onere di riattivazione presuppone la legale conoscenza del venir meno dell'evento interruttivo (cfr. C. Cost. sentenze n.ri 139/1967 e 159/1971, n. 34/1970. In termini è significativo anche quanto ribadito dalle Sezioni Unite di legittimità secondo cui “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli
6 interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”, così Cass. SSUU n.
12154/2021).
Tali principi possono invocarsi anche nel caso di riassunzione a seguito di sospensione. D'altra parte, conseguendo l'estinzione ad un'inerzia, ovvero la mancata riattivazione, tale inerzia non è “rimproverabile” laddove non vi sia la prova della conoscenza legale dell'evento a partire dal quale il processo esecutivo avrebbe potuto essere riassunto.
Ciò premesso, non consta dalle produzioni in atti un evento cui si possa riconnettere tale conoscenza legale del venir meno del presupposto della sospensione, ovvero della declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo in bianco.
Non vi è riscontro, infatti, dell'eventuale iscrizione nel registro delle imprese del predetto decreto, né la parte resistente ha dimostrato o, ancor prima, dedotto, tale circostanza pur essendo onerata in tal senso.
Come noto, l'iscrizione nel registro delle imprese di atti relativi all'impresa, dei quali la legge prescrive l'iscrizione, costituisce conoscenza legale di essi ai sensi dell'art. 2193, 2° comma, c.p.c. Pertanto, a norma di tale disposizione i terzi non possono opporre all'impresa l'ignoranza di fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese dal momento della loro iscrizione.
Né vi è prova di un atto equipollente e funzionale alla conoscenza legale di detto provvedimento quale la comunicazione alla società creditrice del decreto di inammissibilità o la sua pronuncia in udienza, nel contraddittorio quindi anche con l'odierna società reclamante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto quindi che il dies a quo decorra dalla conoscenza legale dell'evento che fa venir meno la sospensione dell'esecuzione forzata, l'onere di tale prova incombeva sulla società debitrice che ha coltivato l'istanza di estinzione del processo esecutivo.
Difatti, l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne
7 eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (cfr. Cass. n. 3085/2010 secondo cui “A seguito delle sentenze della
Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita;
ne consegue che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa”).
D'altra parte, la conoscenza legale di tale evento è uno dei fatti costitutivi della fattispecie estintiva che consegue alla mancata tempestiva riassunzione del processo esecutivo e, pertanto, sulla scorta del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la relativa prova incombe sul soggetto che invoca l'estinzione.
Pertanto, in mancanza di riscontri in tal senso, non sussistono i presupposti per ritenere utilmente decorso il termine di cui all'art. 627 c.p.c. e, correlativamente, per dichiarare l'estinzione del processo esecutivo che, pertanto, in accoglimento del presente reclamo, va revocata.
Le ragioni della decisione inoltre assorbono la disamina degli ulteriori motivi di reclamo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha
8 effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della parte reclamata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, al valore indeterminato della controversia, complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 85/2008 dichiarata con ordinanza del
6 ottobre 2023;
2. condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite in favore delle parte reclamante che si liquidano in complessivi euro 4.711,00 per il giudizio di primo grado ed euro 6.521,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE rel.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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