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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4705/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Longobardi e Federica Capaldo
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Pier Giuseppe Tammaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'atto di citazione in riassunzione ex art. 615 comma 1° cpc proposto da ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.).
[...]
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha riassunto la causa innanzi al Tribunale
Civile di Nocera Inferiore deducendo che Controparte_2
Provincia di Salerno, le aveva notificato la cartella esattoriale n. 100
[...]
20210013001279000 intimandole il pagamento della somma di € 341,40, ruolo n. 2021/003951,
pagina 1 di 8 emesso per conto dell'Ispettorato del Lavoro di Modena, inerente a sanzione amministrativa L. n.
689/1981 per l'anno 2015, notificata in data 13.10.2022.
L'attrice si è opposta alla cartella esattoriale in via preliminare eccependo la incompetenza del giudice ordinario, nel merito eccependo la prescrizione della cartella esattoriale. Pertanto, ha concluso per: 1)
l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 del c.p.c., 2) dichiarare la intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 10020210013001279000 di € 340,40 avente ruolo
n. 2021/003951 notificata il 13.10.2022 e di conseguenza dichiarare estinto l'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa alla stessa inesorabilmente prescritta;
3. ordinare all' Controparte_1
, e/o anche all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullare la
[...]
cartella esattoriale impugnata – titolo opposto - ed a revocare contestualmente la pretesa di pagamento per cui è causa;
4. condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, l'opponente ha ribadito la competenza del giudice ordinario di Nocera Inferiore atteso che la controversia attiene a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella, ricadendo la residenza dell'istante, ossia il luogo dove dovrebbe svolgersi l'esecuzione forzata ai danni del contribuente, nel
Comune di Nocera Inferiore, ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c., competente per territorio.
Nel merito, a sostegno della eccepita prescrizione della cartella esattoriale, ha asserito parte opponente che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui la sanzione è dovuta o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo. Pertanto, essendo stata notificata in data
13.10.2022 la cartella esattoriale n. 10020210013001279000 avente ruolo n. 2021/003951 emessa per conto dell'Ispettorato del Lavoro di Modena inerente a sanzione amministrativa L. n. 689/1981 per l'anno 2015, il credito sarebbe prescritto, essendo decorso il termine suindicato dalla sua notifica o dalla sua pretesa (anno 2015).
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, rilevando che parte attrice aveva proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto una sanzione amministrativa dell'ispettorato del Lavoro di Modena. Più in particolare, ha eccepito anche la incompetenza territoriale, ritenendo la controversia afferente la giurisdizione del Giudice del Lavoro di
Modena. Nel merito ha reiterato la carenza di legittimazione passiva dell' nonché la CP_3
infondatezza della eccepita prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di incompetenza funzionale, nonché territoriale, sollevata dalla convenuta CP_3
pagina 2 di 8 Come si evince dalla cartella impugnata depositata in atti, la pretesa trova fondamento nell'Ordinanza
Ingiunzione n. 409/19 emessa dall' . Controparte_4
Va innanzitutto evidenziato che non risultano depositati al fascicolo di causa atti e documenti inerenti l'accertamento ispettivo svolto dall'ITL di Modena, con la conseguenza che la disamina della fattispecie potrà essere svolta alla luce di quanto dedotto e prodotto dalle parti.
I procedimenti di opposizione a Ordinanza-ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell'Ispettorato del Lavoro e sono assoggettati alla normativa speciale prevista dalla
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro.
L'individuazione del giudice naturale a cui è demandata la cognizione delle siffatte controversie, che ante riforma era ascritta al giudice civile ordinario, a prescindere dai riflessi sanzionatori incidenti o meno sulla materia lavoristica, è stata messa in dubbio a seguito dell'avvenuto mutamento di rito: il problema che ci si è posto ha riguardato l'incidenza o meno del nuovo rito del lavoro sulla natura stessa della causa e la permanenza o meno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai fini dell'impugnazione giudiziale delle Ordinanze-ingiunzioni emesse dagli Parte_2
.
[...]
E' stato ritenuto che nel mutato contesto normativo la natura delle controversie inerenti alle sanzioni di cui all'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 fosse stata assorbita nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. e quindi, il mutamento del rito fosse causativo del mutamento della natura della controversia che individuava il Tribunale in funzione del giudice del lavoro quale giudice naturale a decidere in merito.
La tesi si pone in analogia con quanto era già previsto per le sanzioni di cui all'art. 35 commi 2 e 3 della
Legge n. 689/1981 di competenza di enti e gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie
(INPS e INAIL) rientranti nella sfera di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nelle cause di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c. Secondo questa tesi il criterio da utilizzare per la qualificazione delle controversie di lavoro non sarebbe circoscritto alla causa petendi o al petitum, ma si estenderebbe anche ai casi in cui il rapporto di lavoro è presupposto o antecedente necessario della controversia. Si tratta, nello specifico, dei casi di opposizione a sanzione amministrativa di competenza degli nell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per le violazioni Parte_2
amministrative concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non connesse ad pagina 3 di 8 omissioni contributive, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 (c.d. sanzioni formali). In proposito è bene evidenziare che la questione non si pone per le sanzioni in materia previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, secondo quanto disposto dall'art. 35 commi 2 e 3 della Legge
n. 689/1981, poiché trattasi di sanzioni non toccate dalla riforma e che hanno sempre seguito il rito previso all'art. 442 c. p.c., atteso che le relative controversie sono demandate alla competenza propria degli istituti gestori della previdenza e assistenza obbligatorie per la connessione con i recuperi dei contributi e premi (art. 35 comma 4 della Legge n. 689/1981), peraltro direttamente incidenti sulla posizione previdenziale del lavoratore e per questo indubbiamente attratte nella sfera naturale del giudice del lavoro.
Le conseguenze di una siffatta interpretazione volta a considerare le sanzioni previste dall'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come rientranti tra le controversie di cui all'art. 409 cpc, determinano rilevanti effetti ai fini impugnatori: in primo luogo l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, come previsto dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (modif. dall'art. 16, co.1 del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014); la seconda conseguenza incide sulla quantificazione del contributo unificato che per le controversie individuali di lavoro è dimezzato rispetto al regime ordinario (art. 13, comma 3, del D.P.R. 30/5/2002, n. 115), avendo il regime di maggior favore la specifica funzione di agevolare l'accesso del lavoratore, quale soggetto più debole, alla tutela giurisdizionale.
Tale tesi è stata, tuttavia, risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021 che, a conferma del proprio precedente orientamento assunto a Sezioni Unite con Sentenza n. 63 del 30 marzo 2000, ha escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c. p. c., dovendosi fare riferimento al
Giudice naturale delle controversie e non a rito applicato. La sentenza riepiloga il quadro normativo pregresso e quello vigente dopo la riforma e argomenta la propria decisione, evidenziando che la scelta legislativa di allargare il rito del lavoro a cause tra di loro molto eterogenee resta una scelta meramente processuale che non si riverbera sulla natura e sostanza della lite.
A questo proposito la suprema Corte ha precisato quanto segue: "l'oggetto non muta con riguardo alle opposizioni ad ingiunzioni per il pagamento di sanzioni lavoristiche. E non si manca di sottolineare, sia in dottrina che in giurisprudenza, che i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative costituiscono un corpus omogeneo a sé stante, retto da norme sostanziali e processuali proprie, in pagina 4 di 8 ragione della peculiarità dell'oggetto. La struttura tendenzialmente unitaria del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative altro non è che il riflesso dell'autonomia, nel nostro ordinamento, dell'istituto della sanzione amministrativa che, superata la logica che la voleva ricondotta ora alla disciplina dell'illecito penale ora a quella dell'illecito civile, ha trovato nella legge 24 novembre 1981, n. 689 una sua definitiva e organica sistemazione ed una configurazione giuridica sua propria. Non vi è dubbio che la sanzione sia collegata alla violazione di un precetto e che tale precetto si innesti, nella gran parte dei casi, su un rapporto giuridico sottostante che può trarre origine da realtà giuridiche assai diverse: ciò che tuttavia rileva nei giudizi in esame è l'infrazione, laddove la situazione non conforme al diritto cui l'amministrazione è tenuta a porre rimedio costituisce un mero antecedente di fatto.
La fattispecie sottoposta al vaglio di Questo Tribunale riguarda l'opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dall'attore.
L'opposizione c.d. preventiva, all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c.. L'art. 28 stabilisce poi che tale competenza è inderogabile (Cass.
n. 7505/1997), senza che possano operare le modificazioni per ragioni di connessione.
In particolare: a) per opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, comma 2 (opposizione all'esecuzione) e
619 (opposizione di terzo all'esecuzione) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; b) per le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. Il comma 1 fa poi salva la previsione dettata dal comma 3 dell'art. 480, riferito alle opposizioni al precetto (art. 615, comma 1) le quali si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ove questo non contenga la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. A tal riguardo occorre rammentare che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (Cass. n. 16649/2016).
Tanto chiarito, ritenuta la competenza di Questo Tribunale a dirimere la controversia, va esaminata l'eccezione di prescrizione posta a fondamento dell'opposizione.
La pretesa azionata dalla convenuta riguarda, come già detto, l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall'ITL di Modena in data 17.10.2019 e notificata, per quanto si evince dalla lettura della cartella di pagamento, in data 09.01.2020. La violazione sarebbe stata commessa nell'anno 2015, ma agli atti non è possibile rinvenire la data precisa, né le parti hanno dedotto sul punto.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28
pagina 5 di 8 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha dunque individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
Anche con riguardo alle sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 2934 c.c., rubricato “Estinzione dei diritti”, che prevede “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 c.c. “Interruzione da parte del titolare” e il 2945c.c. “Effetti e durata dell'interruzione”. Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022). Sempre la giurisprudenza ha altresì precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati. In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Corte di Cassazione, n. 8941/2010).
Ne discende che non costituiscono eventi interruttivi della prescrizione né l'iscrizione a ruolo del credito né la consegna dello stesso all'ente deputato alla riscossione, che in quanto tali rimangono confinati nell'ambito dell'attività interna della Pubblica Amministrazione interessata.
Per quanto concerne i requisiti dell'atto interruttivo, esso deve recare, in primo luogo, l'indicazione pagina 6 di 8 precisa del soggetto obbligato (c.d. elemento soggettivo) ed, inoltre, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui possa pertanto evincersi la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Tale ultimo requisito non è soggetto a particolare rigore formale, atteso che si ritiene sufficiente che il creditore manifesti – in maniera chiara – con un qualsiasi atto scritto diretto al soggetto debitore e necessariamente portato a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Da ultimo, come accennato in apertura, giova ribadire che la Legge n. 689/1981 non ha individuato un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Sul tema, è intervenuta, in primo luogo, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9591 del 2006 e, successivamente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2021, rilevando che l'assenza, a livello di disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento, non deve essere integrata dalla legge generale sul procedimento (ossia la Legge n. 241 del 1990), essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione. Pertanto, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione coincide con quello quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
L'Ordinanza Ingiunzione è stata emessa dall'ITL di Modena in data 17.10.2019 e notificata, per quanto si evince dalla lettura della cartella di pagamento, in data 09.01.2020. La violazione sarebbe stata commessa nell'anno 2015.
Sul punto alcuna deduzione è stata svolta dall'opponente quindi la circostanza può essere pacificamente ritenuta non contestata.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di verbali notificati nel 2015, l'ingiunzione doveva essere notificata entro il corrispondente mese e anno del 2020. L'ordinanza è stata notificata il 09.01.2020 con ciò interrompendo a tale data il termine di prescrizione che è iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che la cartella di pagamento notificata il 13.10.2022 deve ritenersi tempestiva ad ogni effetto di legge.
Peraltro, alla luce di quanto sopra, a nulla rileverebbe il disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 con il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), viene richiamato l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni); così come a nulla rileverebbe l'ulteriore disposizione scaturente dal richiamo all'art. 12 che contiene anche pagina 7 di 8 un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Alla data del 20.3.2020 la prescrizione era stata già interrotta per effetto della notifica dell'Ordinanza
Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida nel complessivo importo di €. 630,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre accessori di legge.
25.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4705/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Longobardi e Federica Capaldo
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Pier Giuseppe Tammaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'atto di citazione in riassunzione ex art. 615 comma 1° cpc proposto da ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.).
[...]
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha riassunto la causa innanzi al Tribunale
Civile di Nocera Inferiore deducendo che Controparte_2
Provincia di Salerno, le aveva notificato la cartella esattoriale n. 100
[...]
20210013001279000 intimandole il pagamento della somma di € 341,40, ruolo n. 2021/003951,
pagina 1 di 8 emesso per conto dell'Ispettorato del Lavoro di Modena, inerente a sanzione amministrativa L. n.
689/1981 per l'anno 2015, notificata in data 13.10.2022.
L'attrice si è opposta alla cartella esattoriale in via preliminare eccependo la incompetenza del giudice ordinario, nel merito eccependo la prescrizione della cartella esattoriale. Pertanto, ha concluso per: 1)
l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 del c.p.c., 2) dichiarare la intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 10020210013001279000 di € 340,40 avente ruolo
n. 2021/003951 notificata il 13.10.2022 e di conseguenza dichiarare estinto l'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa alla stessa inesorabilmente prescritta;
3. ordinare all' Controparte_1
, e/o anche all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullare la
[...]
cartella esattoriale impugnata – titolo opposto - ed a revocare contestualmente la pretesa di pagamento per cui è causa;
4. condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, l'opponente ha ribadito la competenza del giudice ordinario di Nocera Inferiore atteso che la controversia attiene a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella, ricadendo la residenza dell'istante, ossia il luogo dove dovrebbe svolgersi l'esecuzione forzata ai danni del contribuente, nel
Comune di Nocera Inferiore, ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c., competente per territorio.
Nel merito, a sostegno della eccepita prescrizione della cartella esattoriale, ha asserito parte opponente che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui la sanzione è dovuta o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo. Pertanto, essendo stata notificata in data
13.10.2022 la cartella esattoriale n. 10020210013001279000 avente ruolo n. 2021/003951 emessa per conto dell'Ispettorato del Lavoro di Modena inerente a sanzione amministrativa L. n. 689/1981 per l'anno 2015, il credito sarebbe prescritto, essendo decorso il termine suindicato dalla sua notifica o dalla sua pretesa (anno 2015).
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, rilevando che parte attrice aveva proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto una sanzione amministrativa dell'ispettorato del Lavoro di Modena. Più in particolare, ha eccepito anche la incompetenza territoriale, ritenendo la controversia afferente la giurisdizione del Giudice del Lavoro di
Modena. Nel merito ha reiterato la carenza di legittimazione passiva dell' nonché la CP_3
infondatezza della eccepita prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di incompetenza funzionale, nonché territoriale, sollevata dalla convenuta CP_3
pagina 2 di 8 Come si evince dalla cartella impugnata depositata in atti, la pretesa trova fondamento nell'Ordinanza
Ingiunzione n. 409/19 emessa dall' . Controparte_4
Va innanzitutto evidenziato che non risultano depositati al fascicolo di causa atti e documenti inerenti l'accertamento ispettivo svolto dall'ITL di Modena, con la conseguenza che la disamina della fattispecie potrà essere svolta alla luce di quanto dedotto e prodotto dalle parti.
I procedimenti di opposizione a Ordinanza-ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell'Ispettorato del Lavoro e sono assoggettati alla normativa speciale prevista dalla
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro.
L'individuazione del giudice naturale a cui è demandata la cognizione delle siffatte controversie, che ante riforma era ascritta al giudice civile ordinario, a prescindere dai riflessi sanzionatori incidenti o meno sulla materia lavoristica, è stata messa in dubbio a seguito dell'avvenuto mutamento di rito: il problema che ci si è posto ha riguardato l'incidenza o meno del nuovo rito del lavoro sulla natura stessa della causa e la permanenza o meno della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai fini dell'impugnazione giudiziale delle Ordinanze-ingiunzioni emesse dagli Parte_2
.
[...]
E' stato ritenuto che nel mutato contesto normativo la natura delle controversie inerenti alle sanzioni di cui all'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 fosse stata assorbita nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. e quindi, il mutamento del rito fosse causativo del mutamento della natura della controversia che individuava il Tribunale in funzione del giudice del lavoro quale giudice naturale a decidere in merito.
La tesi si pone in analogia con quanto era già previsto per le sanzioni di cui all'art. 35 commi 2 e 3 della
Legge n. 689/1981 di competenza di enti e gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie
(INPS e INAIL) rientranti nella sfera di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nelle cause di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c. Secondo questa tesi il criterio da utilizzare per la qualificazione delle controversie di lavoro non sarebbe circoscritto alla causa petendi o al petitum, ma si estenderebbe anche ai casi in cui il rapporto di lavoro è presupposto o antecedente necessario della controversia. Si tratta, nello specifico, dei casi di opposizione a sanzione amministrativa di competenza degli nell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per le violazioni Parte_2
amministrative concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non connesse ad pagina 3 di 8 omissioni contributive, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 (c.d. sanzioni formali). In proposito è bene evidenziare che la questione non si pone per le sanzioni in materia previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, secondo quanto disposto dall'art. 35 commi 2 e 3 della Legge
n. 689/1981, poiché trattasi di sanzioni non toccate dalla riforma e che hanno sempre seguito il rito previso all'art. 442 c. p.c., atteso che le relative controversie sono demandate alla competenza propria degli istituti gestori della previdenza e assistenza obbligatorie per la connessione con i recuperi dei contributi e premi (art. 35 comma 4 della Legge n. 689/1981), peraltro direttamente incidenti sulla posizione previdenziale del lavoratore e per questo indubbiamente attratte nella sfera naturale del giudice del lavoro.
Le conseguenze di una siffatta interpretazione volta a considerare le sanzioni previste dall'art. 35 comma 7 della Legge n. 689/1981 di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come rientranti tra le controversie di cui all'art. 409 cpc, determinano rilevanti effetti ai fini impugnatori: in primo luogo l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, come previsto dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (modif. dall'art. 16, co.1 del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014); la seconda conseguenza incide sulla quantificazione del contributo unificato che per le controversie individuali di lavoro è dimezzato rispetto al regime ordinario (art. 13, comma 3, del D.P.R. 30/5/2002, n. 115), avendo il regime di maggior favore la specifica funzione di agevolare l'accesso del lavoratore, quale soggetto più debole, alla tutela giurisdizionale.
Tale tesi è stata, tuttavia, risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021 che, a conferma del proprio precedente orientamento assunto a Sezioni Unite con Sentenza n. 63 del 30 marzo 2000, ha escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c. p. c., dovendosi fare riferimento al
Giudice naturale delle controversie e non a rito applicato. La sentenza riepiloga il quadro normativo pregresso e quello vigente dopo la riforma e argomenta la propria decisione, evidenziando che la scelta legislativa di allargare il rito del lavoro a cause tra di loro molto eterogenee resta una scelta meramente processuale che non si riverbera sulla natura e sostanza della lite.
A questo proposito la suprema Corte ha precisato quanto segue: "l'oggetto non muta con riguardo alle opposizioni ad ingiunzioni per il pagamento di sanzioni lavoristiche. E non si manca di sottolineare, sia in dottrina che in giurisprudenza, che i giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative costituiscono un corpus omogeneo a sé stante, retto da norme sostanziali e processuali proprie, in pagina 4 di 8 ragione della peculiarità dell'oggetto. La struttura tendenzialmente unitaria del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative altro non è che il riflesso dell'autonomia, nel nostro ordinamento, dell'istituto della sanzione amministrativa che, superata la logica che la voleva ricondotta ora alla disciplina dell'illecito penale ora a quella dell'illecito civile, ha trovato nella legge 24 novembre 1981, n. 689 una sua definitiva e organica sistemazione ed una configurazione giuridica sua propria. Non vi è dubbio che la sanzione sia collegata alla violazione di un precetto e che tale precetto si innesti, nella gran parte dei casi, su un rapporto giuridico sottostante che può trarre origine da realtà giuridiche assai diverse: ciò che tuttavia rileva nei giudizi in esame è l'infrazione, laddove la situazione non conforme al diritto cui l'amministrazione è tenuta a porre rimedio costituisce un mero antecedente di fatto.
La fattispecie sottoposta al vaglio di Questo Tribunale riguarda l'opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dall'attore.
L'opposizione c.d. preventiva, all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c.. L'art. 28 stabilisce poi che tale competenza è inderogabile (Cass.
n. 7505/1997), senza che possano operare le modificazioni per ragioni di connessione.
In particolare: a) per opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, comma 2 (opposizione all'esecuzione) e
619 (opposizione di terzo all'esecuzione) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; b) per le cause di opposizione agli atti esecutivi (art. 617) è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. Il comma 1 fa poi salva la previsione dettata dal comma 3 dell'art. 480, riferito alle opposizioni al precetto (art. 615, comma 1) le quali si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ove questo non contenga la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. A tal riguardo occorre rammentare che l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (Cass. n. 16649/2016).
Tanto chiarito, ritenuta la competenza di Questo Tribunale a dirimere la controversia, va esaminata l'eccezione di prescrizione posta a fondamento dell'opposizione.
La pretesa azionata dalla convenuta riguarda, come già detto, l'Ordinanza Ingiunzione emessa dall'ITL di Modena in data 17.10.2019 e notificata, per quanto si evince dalla lettura della cartella di pagamento, in data 09.01.2020. La violazione sarebbe stata commessa nell'anno 2015, ma agli atti non è possibile rinvenire la data precisa, né le parti hanno dedotto sul punto.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28
pagina 5 di 8 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha dunque individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
Anche con riguardo alle sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 2934 c.c., rubricato “Estinzione dei diritti”, che prevede “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.
L'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 c.c. “Interruzione da parte del titolare” e il 2945c.c. “Effetti e durata dell'interruzione”. Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022). Sempre la giurisprudenza ha altresì precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati. In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Corte di Cassazione, n. 8941/2010).
Ne discende che non costituiscono eventi interruttivi della prescrizione né l'iscrizione a ruolo del credito né la consegna dello stesso all'ente deputato alla riscossione, che in quanto tali rimangono confinati nell'ambito dell'attività interna della Pubblica Amministrazione interessata.
Per quanto concerne i requisiti dell'atto interruttivo, esso deve recare, in primo luogo, l'indicazione pagina 6 di 8 precisa del soggetto obbligato (c.d. elemento soggettivo) ed, inoltre, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui possa pertanto evincersi la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Tale ultimo requisito non è soggetto a particolare rigore formale, atteso che si ritiene sufficiente che il creditore manifesti – in maniera chiara – con un qualsiasi atto scritto diretto al soggetto debitore e necessariamente portato a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Da ultimo, come accennato in apertura, giova ribadire che la Legge n. 689/1981 non ha individuato un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Sul tema, è intervenuta, in primo luogo, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9591 del 2006 e, successivamente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2021, rilevando che l'assenza, a livello di disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento, non deve essere integrata dalla legge generale sul procedimento (ossia la Legge n. 241 del 1990), essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione. Pertanto, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione coincide con quello quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
L'Ordinanza Ingiunzione è stata emessa dall'ITL di Modena in data 17.10.2019 e notificata, per quanto si evince dalla lettura della cartella di pagamento, in data 09.01.2020. La violazione sarebbe stata commessa nell'anno 2015.
Sul punto alcuna deduzione è stata svolta dall'opponente quindi la circostanza può essere pacificamente ritenuta non contestata.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di verbali notificati nel 2015, l'ingiunzione doveva essere notificata entro il corrispondente mese e anno del 2020. L'ordinanza è stata notificata il 09.01.2020 con ciò interrompendo a tale data il termine di prescrizione che è iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che la cartella di pagamento notificata il 13.10.2022 deve ritenersi tempestiva ad ogni effetto di legge.
Peraltro, alla luce di quanto sopra, a nulla rileverebbe il disposto di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 con il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), viene richiamato l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni); così come a nulla rileverebbe l'ulteriore disposizione scaturente dal richiamo all'art. 12 che contiene anche pagina 7 di 8 un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Alla data del 20.3.2020 la prescrizione era stata già interrotta per effetto della notifica dell'Ordinanza
Ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida nel complessivo importo di €. 630,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre accessori di legge.
25.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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