Sentenza breve 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 19/07/2022, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 01240/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2022, proposto da
RG AN OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 9 datata 01/04/2022, a firma del Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica – LL.-PP. del Comune di Melpignano, con la quale è stata ordinata la rimozione del divieto di fermata vigente dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in via IV Novembre, nel tratto compreso tra Via Campa e Via Castrignano, e conseguente ripristino delle condizioni di viabilità precedenti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della non meglio precisata relazione dell'Ufficio di Polizia Locale citata nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to D. Lorenzo per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente è proprietario di abitazione in Melpignano alla Via Castrignano angolo via IV Novembre, dotata di garage con rampa di accesso al civico 2 di via IV Novembre;
- b) il 28 agosto 2020 chiedeva il rilascio di “passo carrabile” in corrispondenza della rampa del garage e contestualmente, in considerazione della limitata larghezza della carreggiata di via IV Novembre nel punto corrispondente alla rampa del suo garage, chiedeva l’istituzione del divieto di sosta (o soluzione equivalente) sul lato opposto, onde consentirgli l’agevole manovra di entrata/uscita in garage (v. all.1 ricorso);
- c) la predetta istanza veniva accolta con ordinanza n. 26 del 24 agosto 2021, prot. n. 12398 del 24 agosto 2021, con cui, in considerazione del fatto che in quel tratto di strada a senso unico vi era un restringimento della sede stradale e che la presenza di veicoli in sosta costituiva intralcio e pericolo per la viabilità, veniva stabilito il divieto di fermata per le intere 24 ore e nel senso di marcia sul lato destro, con contestuale apposizione del segnale stradale di divieto di sosta e fermata (v. all. 2 ricorso);
- d) successivamente, con ordinanza n. 9 del 1° aprile 2022, prot. n. 4345 del 1° aprile 2022, il suddetto divieto è stato soppresso (con contestuale rimozione del relativo segnale stradale) e sono state ripristinate le condizioni di viabilità precedenti, sulla base di una segnalazione di 10 residenti che lamentavano « disagi dovuti in particolar modo alla sicurezza stradale di alcuni residenti durante l’accesso e l’uscita dalle proprie abitazioni in particolar modo durante il transito dei veicoli » (v. all. 3 ricorso);
2) Rilevato che di tale ordinanza si duole il ricorrente col gravame in esame, deducendo all’uopo che:
- a) la presenza di automobili parcheggiate sul lato opposto della strada ed in corrispondenza della rampa del suo garage rende praticamente impossibile entrare e uscire dal garage (v. foto in all. 4 ricorso);
- b) il provvedimento impugnato è illogico, in quanto nella precedente ordinanza n. 26 del 24 agosto 2021, prot. n. 12398 del 24 agosto 2021, si era dato atto del fatto che la sosta veicolare era fonte di intralcio e pericolo per la viabilità (e per tale ragione era stato istituito il divieto di fermata), mentre, in totale contraddizione con tale pregressa ordinanza, il Comune afferma ora che il divieto di fermata sarebbe fonte di pericolo per la sicurezza stradale;
- c) in ogni caso, avrebbe dovuto essere considerata la necessità di consentire ai proprietari dei garage di effettuare le relative manovre di ingresso/uscita, aspetto, quest’ultimo, per nulla considerato dal Comune;
- d) quindi, a fronte di asserite esigenze dei residenti, non si è tenuto conto di oggettive necessità di viabilità;
- e) è insostenibile ritenere che la mancanza di auto parcheggiate possa rappresentare disagio durante l’accesso e l’uscita dalle abitazioni, essendo vero l’esatto contrario;
- f) l’unica ragione sottesa all’assunzione dell’ordinanza impugnata non può che essere rappresentata, a dire del ricorrente, dalla possibilità di permettere a pochi individui, indispettiti dalla presenza del divieto, di poter continuare a parcheggiare le proprie automobili sotto alle rispettive abitazioni.
3) Rilevato che, alla camera di consiglio del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
4) Rilevato che l’ordinanza impugnata è illegittima per le ragioni che seguono:
- a) il Comune non ha dato specificamente conto di quali sarebbero le specifiche esigenze di sicurezza stradale dei residenti che siano tali da giustificare la rimozione del precedente divieto di fermata (con contestuale rimozione del relativo segnale stradale), divieto che era stato istituito proprio per evitare « intralcio e pericolo per la viabilità », come da precedente ordinanza n. 26 del 24 agosto 2021, prot. n. 12398 del 24 agosto 2021;
- b) in ogni caso, il provvedimento impugnato non considera affatto la corrispondente esigenza di assicurare gli adeguati spazi di manovra sulla rampa del garage del ricorrente, risultando così viziato da eccesso di potere perché, a fronte dell’originaria istituzione del divieto di fermata (con contestuale apposizione del relativo segnale stradale di divieto di sosta e fermata), ha del tutto eliminato quest’ultimo senza considerare le alternative possibili ai sensi del codice della strada (D. Lgs. n. 285/92, che, ad esempio, all’art. 157, comma 1, distingue la fermata dalla sosta, individuando la prima come « la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia » – v. lett. “b” – e la seconda come « la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente » – v. lett. “c” –).
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullata l’ordinanza del Comune di Melpignano n. 9 del 1° aprile 2022, prot. n. 4345 del 1° aprile 2022.
6) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Melpignano n. 9 del 1° aprile 2022, prot. n. 4345 del 1° aprile 2022.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO