Sentenza 25 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 25/01/2023, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00078/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli 2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare del “RIMPROVERO” inflittagli del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- con provvedimento n. 142/3 del 17 giugno 2019 e della determina del 28 settembre 2019 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appuntato scelto Mauto -OMISSIS- impugna la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- per aver tenuto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti di militare inferiore in grado alla presenza del comandante di Stazione.
Ai fini dell’esame dei motivi di ricorso occorre preliminarmente sottolineare come i fatti storici che sono alla base del provvedimento impugnato sono controversi.
L’appuntato -OMISSIS-, infatti, riconosce che vi sia stato un alterco con la collega inferiore in grado durante un colloquio da egli intrattenuto con il comandante della Stazione ma nega di averla minacciata e, segnatamente, nega di aver palesato nell’occasione l’intenzione di lanciarle addosso un oggetto.
Il Comandate della compagnia ha formato il proprio convincimento essenzialmente sulle ricostruzioni dell’accaduto fatte verbalizzare dalla presunta vittima in diverse sedi istituzionali (peraltro con descrizioni non sempre collimanti) e dalle relazioni testimoniali rese da altri colleghi che tuttavia riportano de relato solo conversazioni da essi intrattenute con la predetta.
Ciò premesso appare assorbente e fondato il sesto motivo di ricorso con il quale l’Appuntato -OMISSIS- si duole della carente istruttoria che ha condotto al provvedimento disciplinare e, in particolare del fatto che non sarebbero stati sentiti soggetti direttamente presenti all’evento che ha costituito oggetto della incolpazione.
La censura appare fondata non tanto in relazione alla possibile testimonianza del Comandante di Stazione che, essendo anche egli stato sottoposto a procedimento disciplinare per omessa iniziativa, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ma con riguardo ad altro militare (Mar. Ord. -OMISSIS-) la cui postazione, ubicata nell’ufficio attiguo a quello del Comandante, avrebbe potuto consentire la percezione (o mancata percezione) di elementi (come, ad esempio, urla minacce etc.) utili ad una ricostruzione più completa e imparziale del fatto.
Sotto tale assorbente profilo il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nel ricorso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.