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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1766/ 2024, promosso da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Grosseto Via Giovanni Pascoli n° 30, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cerboni;
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Grosseto Via della Pace n° 32, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'Avv. Silvia Marioni;
RESISTENTE
Nell'interesse dei figli
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 entrambi minori, nati a Siena in data 7 ottobre 2010;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
5.06.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di pagina 1 di 3 natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli oggi maggiorenne, nonché Persona_1 [...]
e , entrambi minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura Parte_2 Parte_3 personale ed economica.
Più precisamente le parti, a mezzo dei procuratori costituiti Avv. Roberto Cerboni e Avv. Silvia
Marioni, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo a totale tacitazione dell'odierno contenzioso, chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 185/21 del 18.02.2021 di cessazione degli effetti civili di matrimonio, come da conclusioni congiunte depositate in data 4.06.2025 di seguito trascritte:
“ 1) I figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 Parte_2 Parte_3 entrambi nati a Siena il 7.10.2010, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione del padre sita in Grosseto Via G. Pascoli n. 30, dove vi prenderanno la residenza;
2) i genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli minori. Stante
l'età dei figli ( 19 anni, e 15 anni) non viene prevista una regolamentazione in Per_1 Pt_3 Parte_2 ordine alle visite degli stessi dall'uno o dall'altro genitore, se non che gli stessi abiteranno prevalentemente con il padre e avranno la facoltà di frequentare l'abitazione della madre due fine settimana alternati al mese e un giorno ogni settimana con pernotto, o comunque nei modi e nei tempi compatibili con gli impegni e le esigenze dei figli adolescenti e dei genitori stessi;
- stante la differenza reddituale tra i genitori e la precaria condizione lavorativa della Sig.ra CP_1 considerato altresì che i figli avranno la facoltà di abitare dall'uno o dall'altro genitore, la stessa, ogni qualvolta percepisca una retribuzione mensile netta superiore a € 1.000,00, sarà tenuta a versare un assegno di contributo al mantenimento pari a € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, così che questo non sarà dovuto per la relativa quota, allorché ogni figlio diverrà autosufficiente. I genitori provvederanno a suddividersi le spese straordinarie al 50% tra gli stessi, riportandosi al Protocollo di Intesa del Tribunale di Grosseto.
- Spese di lite compensate.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dal ricorrente e tenuto conto della pacifica pagina 2 di 3 volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione ai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, appaiono tener conto sia delle loro attuali esigenze che dei tempi di permanenza con entrambi i genitori.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli minori , e , nonché in merito agli aspetti di natura Persona_1 Parte_2 Pt_3 economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate in data 4.06.2025 vengano allegate alla presente
Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1766/ 2024, promosso da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Grosseto Via Giovanni Pascoli n° 30, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cerboni;
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Grosseto Via della Pace n° 32, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'Avv. Silvia Marioni;
RESISTENTE
Nell'interesse dei figli
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 entrambi minori, nati a Siena in data 7 ottobre 2010;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
5.06.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di pagina 1 di 3 natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli oggi maggiorenne, nonché Persona_1 [...]
e , entrambi minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura Parte_2 Parte_3 personale ed economica.
Più precisamente le parti, a mezzo dei procuratori costituiti Avv. Roberto Cerboni e Avv. Silvia
Marioni, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo a totale tacitazione dell'odierno contenzioso, chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 185/21 del 18.02.2021 di cessazione degli effetti civili di matrimonio, come da conclusioni congiunte depositate in data 4.06.2025 di seguito trascritte:
“ 1) I figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 Parte_2 Parte_3 entrambi nati a Siena il 7.10.2010, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione del padre sita in Grosseto Via G. Pascoli n. 30, dove vi prenderanno la residenza;
2) i genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli minori. Stante
l'età dei figli ( 19 anni, e 15 anni) non viene prevista una regolamentazione in Per_1 Pt_3 Parte_2 ordine alle visite degli stessi dall'uno o dall'altro genitore, se non che gli stessi abiteranno prevalentemente con il padre e avranno la facoltà di frequentare l'abitazione della madre due fine settimana alternati al mese e un giorno ogni settimana con pernotto, o comunque nei modi e nei tempi compatibili con gli impegni e le esigenze dei figli adolescenti e dei genitori stessi;
- stante la differenza reddituale tra i genitori e la precaria condizione lavorativa della Sig.ra CP_1 considerato altresì che i figli avranno la facoltà di abitare dall'uno o dall'altro genitore, la stessa, ogni qualvolta percepisca una retribuzione mensile netta superiore a € 1.000,00, sarà tenuta a versare un assegno di contributo al mantenimento pari a € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, così che questo non sarà dovuto per la relativa quota, allorché ogni figlio diverrà autosufficiente. I genitori provvederanno a suddividersi le spese straordinarie al 50% tra gli stessi, riportandosi al Protocollo di Intesa del Tribunale di Grosseto.
- Spese di lite compensate.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dal ricorrente e tenuto conto della pacifica pagina 2 di 3 volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione ai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, appaiono tener conto sia delle loro attuali esigenze che dei tempi di permanenza con entrambi i genitori.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli minori , e , nonché in merito agli aspetti di natura Persona_1 Parte_2 Pt_3 economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate in data 4.06.2025 vengano allegate alla presente
Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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