TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 3704/2017, 3981/2017 e 5655/2017 R.G vertenti tra la prima
, nato a [...] il quattordici novembre 1961, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento, 147, C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello
Mangraviti e Simona Arasi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
– opponente –
E
1
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
P.I.: , elettivamente domiciliato in Messina, via Oratorio della pace, 13, P.IVA_1
presso lo studio degli Avv.ti Francesco Sciacca e Giovanni Scavello, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– opposto –
la seconda
, nato a [...] il quattordici novembre 1961, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento, 147, C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello
Mangraviti e Simona Arasi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
– opponente –
E
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
P.I.: , elettivamente domiciliato in Messina, via Oratorio della pace, 13, P.IVA_1
presso lo studio degli Avv.ti Francesco Sciacca e Giovanni Scavello, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– opposto –
la terza
, nato a [...] il quattordici novembre 1961, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento, 147, C.F._1
2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello
Mangraviti e Simona Arasi, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
– opponente –
E
in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
P.I.: , elettivamente domiciliato in Messina, via Oratorio della pace, 13, P.IVA_1
presso lo studio degli Avv.ti Francesco Sciacca e Giovanni Scavello, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– opposto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto che, con Parte_1
decreto n. 705 del 18 aprile 2017, emesso dal Tribunale di Messina, è stato ingiunto all'odierno opponente e a , in solido, il pagamento della somma di Controparte_2
euro 20.390,08, per il mancato versamento di oneri condominiali, oltre interessi e spese.
L'opponente ha dedotto che il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato a lui notificato con atto di precetto con cui gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 22.190,33.
Egli ha, quindi, proposto opposizione avverso il precetto per due motivi.
3
Con il primo, l'opponente ha censurato la nullità, inefficacia e inammissibilità
del precetto per carenza di legittimazione attiva del , assumendo CP_1
l'invalidità della nomina dell'amministratore pro tempore.
Con il secondo, ha contestato il credito intimato, poiché carente di prova scritta. In particolare, l'opponente ha precisato che, nell'ingiungere il pagamento, non si è tenuto conto che i due debitori e ) sono Parte_1 Controparte_2
comproprietari degli immobili, rispettivamente di una quota pari al 42% per Pt_1
e di una quota pari al 58% per , trattandosi di una comunione
[...] Controparte_2
ereditaria.
Per questi motivi
, il ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia Pt_1
e/o l'inammissibilità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva. Ha
chiesto, inoltre, di accertare la nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità dell'atto di precetto per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c., in particolare per mancanza dei requisiti di prova scritta del credito.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
Nel procedimento n. 3981/2017, il ha, invece, proposto opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 705/2017, censurando la nullità del decreto de quo per carenza di legittimazione attiva del Condominio opposto e per mancanza di prova scritta.
Più esattamente, l'opponente ha contestato la mancata notifica delle convocazioni assembleari del 26 e 27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013, nelle quali veniva approvato il bilancio consuntivo ordinario e straordinario del 2012 e la ripartizione delle spese.
4
Ancora, nel procedimento n. 5655/2017 R.G., il ha citato in giudizio il Pt_1
di Messina al fine di ottenere la nullità e/o l'annullabilità delle Controparte_1
predette deliberazioni dell'assemblea del . CP_1
In particolare, l'attore ha esposto di essere comproprietario di alcuni immobili siti in Messina, via Carrubbara, 4, il cui relativo comparto è amministrato dal il cui amministratore ha indetto delle assemblee condominiali Controparte_1
senza notificare l'avviso di convocazione ed i relativi deliberati condominiali.
Le cause sono state riunite.
All'udienza del 3 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
Le opposizioni sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Sia nel procedimento di opposizione al precetto che in quello di opposizione al decreto ingiuntivo, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione (per il precetto e per il ricorso per decreto ingiuntivo) del opposto perché CP_1
rappresentato da un amministratore illegittimamente nominato.
Tale eccezione è infondata.
Sul punto, parte opposta ha regolarmente depositato in atti il decreto n.
9560/2012, emesso dal Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 1129 c.c. e depositato in data 29 marzo 2012, con il quale è stata nominata amministratrice del CP_1
sito in Messina, via Carrubba, 4,
[...] Parte_2
5
Il mandato all'amministratrice è stato, peraltro, riconfermato Parte_2
all'unanimità dall'assemblea condominiale, come si evince dal verbale assembleare del 26 e 27 giugno 2013, che ne ha stabilito pure il compenso per la gestione condominiale.
È altresì priva di pregio la censura di parte opponente, spiegata sia nel procedimento n. 3704 che in quello n. 3981, riguardante la mancanza di prova scritta del credito.
Il ha dedotto, in particolare, che il decreto ingiuntivo de quo e l'atto di Pt_1
precetto riguardano oneri condominiali ordinari sino al 31 dicembre 2016, nonché il saldo di oneri condominiali straordinari relativi al fondo per i lavori della chiostrina e per le spese inerenti alla transazione Pt_3
Secondo l'opponente, gli oneri straordinari e le spese di transazione sono stati pretesi sulla scorta di quanto deliberato nelle assemblee condominiali del 27 giugno
2013 e del 9 luglio 2013, di cui è venuto a conoscenza soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
Ebbene, esaminando i verbali delle assemblee condominiali di cui si tratta si evince che l'assemblea del 27 giugno 2013, al punto quattro dell'ordine del giorno,
ha deliberato sulla costituzione di un fondo straordinario per i lavori alla chiostrina interna, vano scala, lanternino esterno e ristrutturazione passerella;
la scelta dell'impresa cui affidare i lavori è stata rinviata, invece, alla successiva riunione assembleare tenutasi il 9 luglio 2013 (v. verbale di assemblea depositato nel fascicolo di parte opponente nel procedimento riunito n. 3981/2017).
6
In tale assemblea, è stata trattata la scelta dell'impresa cui affidare i lavori straordinari e l'amministratore ha allegato al verbale assembleare il prospetto per il riparto del fondo straordinario.
Sempre vagliando i verbali assembleari in atti, si desume che i lavori approvati nelle assemblee di giugno e luglio 2013 e il riparto delle spese e degli oneri condominiali sono stati, poi, deliberati nuovamente in seno alle assemblee tenutesi il
18 gennaio 2016 e il 15 marzo 2016, i cui relativi verbali, presenti in atti, sono stati regolarmente notificati all'opponente, così come l'avviso di convocazione per le suddette assemblee.
Più esattamente, l'assemblea condominiale del 15 marzo 2016 ha approvato,
tra l'altro, il rendiconto e la ripartizione delle spese per l'anno 2015; il preventivo di gestione ordinaria 2016 e la ripartizione delle spese unitamente a quelle della causa la approvazione del preventivo di spesa per i lavori di cui al computo metrico Pt_3
estimativo approvato dall'assemblea dei condomini il 18 gennaio 2016 ed il conferimento dell'incarico alla ditta per l'espletamento dei lavori di Controparte_3
messa in sicurezza del condominio, deliberando anche l'inizio dei lavori.
Ne discende, quindi, che il credito vantato dal condominio de quo nei confronti del scaturisce (anche) dalla delibera assembleare del 15 marzo 2016, in cui Pt_1
sono stati riapprovati gli oneri ordinari e straordinari ed i lavori da eseguire.
Pertanto, attesa la prova della notifica dell'avviso di convocazione del Pt_1
alle suddette assemblee del 18 gennaio e 15 marzo 2016 e della notifica dei relativi verbali assembleari, deve ritenersi che il credito vantato dal opposto sia CP_1
7
fondato su prova scritta e che, conseguentemente, l'opponente sia tenuto al pagamento degli oneri condominiali ingiunti.
Parte opponente ha ritenuto, inoltre, che la mancanza di prova scritta del credito del condominio dipenda anche dal fatto che il relativo pagamento è stato ingiunto sia all'odierno opponente, , che a suo fratello, Parte_1 CP_2
, in solido tra loro, senza tenere conto del fatto che i due debitori ingiunti sono
[...]
comproprietari, in virtù di comunione ereditaria, degli immobili con quote diverse
( del 42%, del 58%). Pt_1 CP_2
Anche tale doglianza è priva di pregio in quanto la condivisibile giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha ritenuto che i comproprietari di un'unità immobiliare sita in siano tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al CP_1 CP_1
pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù CP_1
del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità
di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (Cass. 21907/2011).
Nella specie, poi, non si tratta di debiti ereditari, ai sensi dell'art. 752 c.c., ma di obbligazioni relative alle spese condominiali poste a carico dei proprietari di un appartamento pro indiviso.
La ripartizione pro quota delle spese comuni (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1101 e 1104 c.c.) concerne, quindi, esclusivamente i rapporti
8
interni tra comunisti, non implicando anche una attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.
Pertanto, è tenuto al pagamento dell'intera somma ingiunta Parte_1
dal Condominio opposto.
Nel procedimento n. 5655/2017, il ha chiesto che venissero dichiarate Pt_1
invalide, nella forma della nullità o dell'annullabilità, le delibere assembleari del 26 e
27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013, in quanto non erano stati a lui notificati gli avvisi di convocazione alle suddette assemblee. Il , invero, ha sostenuto di essere Pt_1
venuto a conoscenza della debenza degli oneri condominiali soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
Secondo quanto previsto dall'art. 66, co. 3, delle disposizioni di attuazione del c.c., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa,
tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché
non ritualmente convocati.
Anche la giurisprudenza consolidata ha stabilito che l'omesso avviso di convocazione da parte dell'amministratore di condominio nei confronti dei condomini determina l'annullabilità della deliberazione (Cass. 15301/2020).
9
Ciò posto, l'art. 1137 c.c. al secondo comma dispone che: “contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino
assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la conoscenza della delibera al fine del decorso del termine di impugnazione davanti all'autorità
giudiziaria, ex art. 1137, co. 2, c.c., debba ritenersi avvenuta quando il CP_1
assente abbia acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni (arg. Cass. 16081/2016).
Ciò significa che, qualora si deducano, come nella specie, vizi di annullabilità,
come l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione all'assemblea, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui l'assente abbia avuto effettiva notizia delle delibere che intende impugnare.
Con riferimento all'onere della prova, poi, spetta al dimostrare CP_1
che tutti i condòmini siano stati tempestivamente convocati per le assemblee condominiali, non potendosi porre a carico del condòmino l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condòmini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera. (Cass. 22685/2014 e 5254/2011).
10
Ebbene, nel caso in esame, il Condominio opposto non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di convocazione alle assemblee del 26 e 27 giugno 2013 e 9
luglio 2013 al . Pt_1
Ed infatti, l'opposto ha depositato in atti soltanto due raccomandate una del 18
giugno 2013 e l'altra del 29 giugno 2013, che non dimostrano la valida e regolare convocazione di alle assemblee del 26 e 27 giugno 2013 e 9 luglio Parte_1
2013, in quanto non si evince dalle raccomandate il tipo di atto che è stato notificato ai condòmini e, inoltre, le raccomandate risultano essere indirizzate esclusivamente a
, fratello dell'odierno opponente, e non anche all'opponente. Controparte_2
Tuttavia, il condominio opposto, sebbene non abbia fornito la prova della regolare convocazione del alle assemblee di giugno e luglio 2013, ha però Pt_1
dimostrato che il abbia avuto effettiva conoscenza dei deliberati del 26 e 27 Pt_1
giugno 2013 e del 9 luglio 2013, già a partire dal 18 gennaio 2016, prima dell'ingiunzione del decreto n. 705/2017 e dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto.
Invero, il contenuto delle delibere del 18 gennaio 2016 e del 15 marzo 2016,
che sono state regolarmente notificate all'opponente, comprende e riproduce,
sostanzialmente, quello dei deliberati del 26 e 27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013.
Più esattamente, il preventivo di spesa per i lavori da eseguire nel CP_1
e la relativa ripartizione delle spese e degli oneri condominiali erano già stati deliberati nel 2013 e sono stati approvati, nuovamente, nel 2016.
11
Sul punto, risulta dagli atti che il abbia partecipato all'assemblea Pt_1
tenutasi in data 18 gennaio 2016, anche per delega del fratello, e che abbia avuto conoscenza del deliberato assembleare del 15 marzo 2016.
Più esattamente, dall'esame del verbale del 18 gennaio 2016, risulta che il era presente in assemblea e che, alle ore 18:42, abbia lasciato la riunione. Il Pt_1
relativo verbale assembleare gli è stato regolarmente notificato, come risulta dalla raccomandata allegata al fascicolo di produzione di parte opposta nel procedimento riunito n. 3981/2017 R.G. (allegato n. 5 al fascicolo di parte opposta relativo al procedimento n. 3981/2017 R.G).
Inoltre, il è stato regolarmente convocato all'assemblea del 15 marzo Pt_1
2016, cui è rimasto assente, ed è stato reso edotto dell'esito dell'assembla attraverso la notifica del relativo verbale, come si evince dalla raccomandata consegnata il 29
aprile 2016 (v. allegato n. 6 del fascicolo di produzione di parte opposta, nel procedimento n. 3981/2017 R.G.).
Si può desumere, quindi, che l'opponente fosse perfettamente a conoscenza del contenuto dei verbali assembleari di giugno e luglio 2013 e, quindi, degli oneri condominiali da lui dovuti, in quanto il contenuto di tali delibere è stato riprodotto in quelle di gennaio e marzo 2016.
Peraltro, la conoscenza del contenuto delle delibere del 2013 si desume anche dalla corrispondenza depositata in atti tra il ed il condominio opposto (v. Pt_1
allegato n. 7 fascicolo di produzione di parte opposta nel procedimento n. n.
3981/2017 R.G.). Infatti, l'opponente, in risposta alla raccomandata del 14 giugno
2016, ha replicato in data 21 giugno 2016, contestando l'estratto conto inviatogli
12
dall'amministratrice di condominio e, relativamente ai lavori mirati a rimuovere eventuali cause di infiltrazione di umidità provenienti dalla terrazza, ha contestato il costo deliberato dall'assemblea ritenendolo illegittimo.
Pertanto, il dies a quo di trenta giorni, previsto dall'art. 1137, co. 2, c.c., per l'impugnazione delle delibere assembleari, decorre, innanzitutto, a far data dal 18
gennaio 2016, momento in cui il ha acquisito compiuta conoscenza del Pt_1
contenuto dei verbali assembleari di giugno e luglio 2013.
Posto che l'impugnazione delle delibere è stata proposta solo successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, che è avvenuta in data 13 aprile 2017, deve ritenersi spirato il termine di legge per la proposizione dell'azione di annullamento delle delibere assembleari del 26 e 27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013.
In ogni caso, deve evidenziarsi che l'art. 2377, co. 8, c.c., in materia di società
per azioni, stabilisce che l'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con un'altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Secondo la condivisibile giurisprudenza, suddetto articolo in materia di annullabilità delle deliberazioni delle società per azioni enuncia un principio generale che può essere esteso anche alle assemblee dei condomini degli edifici (Cass.
2999/2010).
Mutuando, quindi, il principio di cui all'art. 2377, co. 8, c.c., al caso di specie,
le delibere del 26-27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013 non possono essere annullate,
in quanto il contenuto di queste ultime è stato sostituito sostanzialmente da quelle adottate il 18 gennaio 2016 e il 15 marzo 2016, in cui l'assemblea è stata
13
regolarmente riconvocata e ha deliberato sui medesimi argomenti delle delibere oggetto di impugnazione.
Per queste ragioni, anche la domanda di annullamento delle delibere assembleari del 26 e 27 giugno 2013 e del 9 luglio 2013 deve essere rigettata.
Rigettate tutte le opposizioni, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le opposizioni proposte da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3704/2017,
3981/2017 e 5655/2017 R.G.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in euro 3.397,00, oltre spese generali nella misura del Controparte_1
15%, cpa e iva come per legge.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
14
15