Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
30.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3429/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
14536/2022)
TRA
n. a CASORIA (NA) il 19/03/1958 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI MONDA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile o la pensione di inabilità civile ed il riconoscimento della condizione di disabilità
1
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 30.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 14536/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “ARTROSI
POLIDISTRETTUALE, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA, IPOACUSIA
NEUROSENSORIALE BILATERALE, ACUFENI, DEFICIT DEL VISUS,
IPERTENSIONE ARTERIOSA”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Sistema osteoarticolare: Non dolente la digitopressione dei processi spinosi del
2 rachide vertebrale. Morfologicamente e funzionalmente nella norma il rachide vertebrale, eccetto una riferita sintomatologia antalgica alla flesso- estensione lombare. Arti superiori: i movimenti dell'articolazione scapolo- omerale sono nella norma. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. A sinistra si osserva deficit parziale della flessione del IV dito. Arti inferiori:
l'articolazione coxofemorale risulta nella norma. Non dolente la digitopressione delle emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, le quali si presentano non edematose ed in assenza di ballottamento rotuleo: riferisce sintomatologia dolorosa ai gradi estremi.
Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso- metatarsale ed interfalangea. […] Cuore: la pressione arteriosa rilevata all'arteria omerale di destra, in posizione supina è di 130/90 mmHg e la frequenza cardiaca è di 70 battiti al minuto. Toni puri e pause libere.
Assenza di bozze precordiali, assenza di fremiti e sfregamenti, aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. Circolazione periferica: polsi arteriosi normosfigmici alla palpazione nei comuni punti di repere. Esame neurologico: la deambulazione e i passaggi posturali sono autonomi. Stazione eretta: negativo il test di RG. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c. Motilità estrinseca indenne. Alla prova di non si evidenziano Parte_2 slivellamento ai quattro arti. Riflessi o.t. normoelicitabili. assente CP_2 bilateralmente. Prove di coordinazione motoria: correttamente eseguite.
Esame psichico: la paziente accede al colloquio con atteggiamento collaborante. Sufficientemente curata nella persona ed abbigliamento.
Riferisce umore depresso”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Nel luglio 2022 (data di definizione), la ricorrente è stata riconosciuta, su visita, dai Sanitari della Commissione Medica invalida con percentuale del
3 67%, misura non idonea al conseguimento delle provvidenze economiche previste dalla normativa vigente (assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità), in virtù di un quadro patologico composto da:
Ipertensione arteriosa in poliartrosi, depressione endoreattiva, ipoacusia in ipovisione (ODx 1/20, OSin 4/10). Addentrandoci nella valutazione medico-legale, la ricorrente presenta un quadro di artrosi polidistrettuale: in atti sono depositate alcuni referti strumentali in cui si evidenzia un quadro di spondilodiscoartrosi lombare con presenza di multiple protrusioni discali, inoltre, vi è referto RM Ginocchio destro, datato gennaio 2022, in cui si rileva un quadro di gonartrosi. Mentre sul versante clinico le ultime valutazioni (reumatologica e fisiatrica), depongono per una artralgia diffusa. All'anamnesi, la ricorrente riferisce intervento chirurgico al tendine flessore del IV dito della mano di sinistra da esito traumatico, viceversa, non fa riferimento a eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita dolente la digitopressione dei processi spinosi del rachide vertebrale. Morfologicamente e funzionalmente nella norma il rachide vertebrale, eccetto una riferita sintomatologia antalgica alla flesso-estensione lombare. Conservata la rotazione del tronco sul bacino. Le viene somministrato il test di Lasègue risultato negativo bilateralmente per patologica radicolare in fase acuta/subacuta. Nella norma il tratto cervicale. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore, eccetto un parziale deficit di flessione del IV raggio della mano di sinistra da esiti traumatici trattato chirurgicamente. I movimenti dell'articolazione coxofemorale risultano nella norma. Le ginocchia si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare, ma dolenti nei movimenti di flesso estensione maggormente a dx.. Le stesse si presentano non edematose ed in assenza di ballottamento rotuleo: riferisce sintomatologia dolorosa ai gradi estremi. Morfologicamente nella
4 norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea.
Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma: possibile la marcia sui punte e talloni. Fattibili
i passaggi posturali e la stazione eretta. In virtù di quanto scritto si può riconoscere, per analogia, in applicazione della tabella di cui al D.M.
05.02.92, una percentuale invalidante del 32% (cod. 7010). In ambito neurologico, la ricorrente presenta un quadro di vasculopatia cerebrale cronica con riscontro anche dal punto di vista strumentale con presenza di tenue alterazione della sostanza bianca profonda perivcentricolare con multipli piccoli esiti vascolari gliotici e lacunari nei territori delle piccole arterie perforanti periventricolari e di confine arterioso sottocorticali bilaterale (referto RM Encefalo del 13.04.17). Sul versante clinico, l'ultima valutazione neurologica, datata 11.10.21, descrive un soggetto con deficit attentivo/mnesici e disturbo ansioso-depressivo. Inoltre, è riportato esiti di esame doppler ai TSA con presenza di stenosi al 30% C.I. destra e del
25%-30% della C.I. a sinistra. Ciò premesso, l'esame obiettivo è stato personalmente condotto utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, da cui si evidenzia un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona e abbigliamento. Si mostra disponibile al colloquio rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato, riuscendo ad ascoltare il suono della voce nonostante la diagnosticata ipoacusia neurosensoriale bilaterale (referto audiometrico del 29.03.22). La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Le funzioni cognitive sono sostanzialmente conservate.
Lamenta astenia, acufeni bilaterali, disturbo del ritmo sonno-veglia, stati d'ansia e umore depresso. Non si segnalano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere una percentuale invalidante del 20% (cod. 1101 D.M. 05.02.92) e del
15% (cod. 2207, D.M. 05.02.92)), mentre per la patologia uditiva si può riconoscere una percentuale del 5% (cod. 4005, D.M. 05.02.92). Per quanto concerne la patologia visiva, la certificazione medica del 02.09.21 depone per una uveite bilaterale di ndd in esiti di intervento di cataratta.
5 Nella stessa certificazione sono riportate anche la stima dell'acuità visiva corretta, valutata a destra in 2-3/10 mentre a sinistra in 9-10/10.
All'esame obiettivo, personalmente condotto, si evidenziano pupille isocoriche, eucicliche e normoreagenti alla luce ed accomodazione. Non si segnalano, bilateralmente, esoftalmo o enoftalmo, né patologia a carico delle palpebre (entropion o ectropion). Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere una percentuale invalidante del 10% (cod.
5031, D.M. 05.02.92). Infine, per la patologia ipertensiva vi è unica certificazione relativo ad accesso al PS avvenuto in data 24.12.19: successiva a tale certificazione non vi sono altre valutazioni, pertanto, il tutto si è basato su quanto personalmente constatato. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo.
Clinicamente non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo o per sforzi minimi. All'auscultazione Mv fisiologico su tutto l'ambito polmonare. Non si rilevano soffi patologici sui focolai esplorati con presenza di toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono nella norma mediante terapia farmacologica. Pertanto, il quadro clinico evidenziato può essere ascrivibile ad una I classe NYHA a cui si può riconoscere una percentuale invalidante del 15% (cod. 6445, D.M. 05.02.92). In conclusione, le patologie appena indicate, in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra , di una Parte_1 invalidità quantizzabile nella percentuale del 67% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa Per quanto concerne la domanda per il riconoscimento dei benefici ai portatori di handicap in virtù della legge
104/92, la ricorrente è stata riconosciuta portatore di handicap senza la connotazione di gravità dalla Commissione Medica preposta. Sotto questo aspetto, la legge definisce handicap in situazione di gravità quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
6 correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. È utile ricordare che gli scopi che la legge persegue sono: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Affinché sia possibile l'applicazione di tale normativa è necessario che si verifichino determinate condizioni, quali la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione. Alla stregua di quanto scritto, la valutazione del complesso patologico di cui è affetta la ricorrente, è basato essenzialmente su patologie cronicizzate che allo stato non determinano una limitazione della sfera sociocomunicativo-relazionale, talmente grave, come si rileva dalla normativa, da precluderle una normale forma di relazione interpersonale. Difatti, in ambito neurologico si è rilevato un quadro patologico valutabile in una forma iniziale che non determina una riduzione della sfera comunicativo-sociale. Tale considerazione è estendibile anche alla capacità di poter effettuare spostamenti in autonomia. Pertanto, dopo un'attenta esamina della documentazione clinica della ricorrente in relazione alla visita medica personalmente
7 eseguita ed in virtù della normativa vigente, si può univocamente affermare che il complesso patologico di cui è affetta non rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3 art. 3 legge 104/92”.
Ciò considerato ha concluso l'elaborato peritale asserendo che: “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obbiettive permettono di esprimere il seguente giudizio di INVALIDO civile nella percentuale del 67% con decorrenza a far data dal 17.05.21 Inoltre, tale quadro clinico non determina il riconoscimento di soggetto PORTATORE di HANDICAP in situazione di gravità (comma 3, art. 3)”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate
8 della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
VALUTAZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica indicata nel ricorso in opposizione evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass.
37126/2022, 11908/2021 e 1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e
"osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente
9 assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento,
l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno di invalidità civile, né della pensione di inabilità civile nè
10 della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 03/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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