Sentenza 12 febbraio 2025
Decreto cautelare 5 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05086/2025REG.PROV.COLL.
N. 01786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2025, proposto dalla dottoressa MA RA AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato MAngela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la propria Delegazione in Roma, via Barberini, 36;
- l’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 91/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, la dottoressa MA RA AR ha impugnato, unitamente ad atti presupposti e consequenziali, la deliberazione della Direttrice Generale della A.S.L. Barletta-Andria-Trani n. 1743 del 16 ottobre 2024, concernente la propria esclusione dalla “ procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta ”, per l’anno 2024.
1.1. Con sentenza n. 91 del 14 gennaio 2025 il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione.
1.2. Il primo giudice, dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 10360 del 20 agosto 2021), ha ritenuto che la procedura de qua “ non presenta lo schema tipico del pubblico concorso, perché difetta una selezione comparativa, con nomina di una commissione e giudizio di idoneità finale dei candidati (…) i provvedimenti impugnati afferiscono, quindi, ad un procedimento che non presenta gli elementi necessari del pubblico concorso, finalizzato all’accesso al rapporto di lavoro, trattandosi di selezione automatica per la quale non è prevista una commissione di concorso, né una valutazione comparativa dei candidati ”.
1.3. Il T.A.R., di conseguenza, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, evidenziando ancora che nel caso che occupa l’Amministrazione ha operato “ con le capacità e i poteri di una mera verifica del possesso dei requisiti prescritti in termini assoluti, al fine di costituire un rapporto convenzionale privatistico tra l’Asl e il medico attingendo alla vigente graduatoria regionale dei medici di medicina generale ”.
1.4. Avverso la sentenza n. 91 del 2015 ha proposto appello la dottoressa MA RA AR che ha contrastato l’ordine argomentativo e le conclusioni del primo giudice, insistendo con forza sul rilievo che la “ fase ” della procedura che rileva, nella specie, è quella prodromica alla formazione delle graduatorie, e che questa le sarebbe stata illegittimamente inibita “ con atto amministrativo valutativo ed arbitrario e svincolato da qualsivoglia preesistente rapporto di lavoro ”; restando, perciò, coinvolte posizioni di interesse legittimo da tutelarsi avanti al giudice amministrativo.
1.5. La Regione Puglia, e l’ASL si sono costituite in giudizio, resistendo all’impugnativa.
1.6. Alla camera di consiglio del 15 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello deve essere accolto.
2.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che, in ordine all’oggetto del contendere, non viene in rilievo - come impropriamente richiamato dal primo giudice - una questione di riparto di giurisdizione, dovendosi ritenere che, nella specie, rilevi, in realtà, la questione dell’individuazione delle zone carenti di medicina generale e di successiva loro assegnazione.
2.2. Ed invero, le contestazioni dell’odierno appellante investono a monte le scelte dell’Amministrazione sui requisiti per poter accedere all’incarico, che si riflettono sul possesso del titolo per l’inserimento in graduatoria.
2.3. Se così è, sia nella fase di individuazione delle zona carenti che l’Amministrazione intende ricoprire, sia in quella di formazione delle graduatorie non possono disconoscersi spazi di valutazioni discrezionali con riconduzione, quindi, nella cognizione del giudice amministrativo di ogni contestazione introdotta al riguardo.
2.4. Nella specie, come in precedenza accennato, le deduzioni della ricorrente si inseriscono nella fase d’individuazione delle zone carenti e di formazione delle relative graduatorie, in cui certamente l’Amministrazione esercita potere amministrativo e la situazione giuridica degli interessati non può che atteggiarsi a posizione d’ interesse legittimo.
2.5. Non così, a seguito della formazione della graduatoria e l’inserimento del candidato in essa, dovendosi tener conto che solo in tale fase l’assegnatario diventa, in effetti - come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza consolidata - titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, con oggetto la stipula di una determinata convenzione (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8950; id., 9 dicembre 2004, n. 22990; Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2015, n. 3327).
2.6. Per le considerazioni che precedono in accoglimento dell’appello va dichiarata la giurisdizione del T.A.R. e va, in conseguenza, annullata la sentenza impugnata.
3. La causa, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., va rimessa, al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, per la decisione nel merito.
4. Sulla richiesta della ricorrente di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dovrà provvedere conseguentemente il T.A.R., dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta.
5. In relazione alla peculiarità dell’oggetto del contendere spese ed onorari vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio della causa al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, c.p.a..
Compensa fra le parti spese e onorari del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO