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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13701 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Parte_1
Colla
ATTORE OPPONENTE contro in persona dell'amministratore pro tempore, quale mandataria di CP_1
, con l'avv. Giuseppe La Scala e l'avv. Controparte_2
Niccolò Pisaneschi
CONVENUTO OPPOSTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.6.2025
Fatto e diritto.
In data 10.10.2024, quale mandataria di , notificava a CP_1 CP_3 [...] atto di precetto con cui chiedeva il pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 1.366.791,95, oltre spese e interessi.
La società debitrice proponeva opposizione al precetto e deduceva che il titolo era nullo per mancanza di quietanza redatta in forma pubblica o autenticata;
che il Con diritto di credito non era provato, per omesso deposito dell'atto di cessione;
che pagina 1 di 7 non era legittimata ad agire in quanto al precetto non era stata allegata CP_1 procura;
che sussisteva usura oggettiva e soggettiva;
che il contratto di finanziamento era nullo per indeterminatezza del piano di ammortamento;
che era stato utilizzato il c.d. piano di ammortamento “alla francese”, con conseguente applicazione di interessi anatocistici;
che era stata inserita nel contratto la clausola floor, considerata contraria a buona fede.
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che il giudice dichiarasse l'illegittimità della procedura esecutiva.
Parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 12.06.2025, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Con la prima eccezione, l'opponente eccepiva la nullità del titolo in capo a
[...] per difetto di una quietanza di pagamento per atto pubblico o Controparte_4 scrittura privata autenticata;
in particolare, asseriva che, poiché i contratti di mutuo si perfezionano con la traditio della somma mutuata, in difetto di prova dell'effettiva dazione del denaro, il contratto di mutuo non può valere come titolo esecutivo.
L'eccezione è infondata per molteplici ragioni.
Anzitutto, occorre preliminarmente osservare che il mutuo di cui si tratta, stante la natura fondiaria, ha efficacia obbligatoria e non anche reale (Cass. 9101/2003), sicché costituisce titolo esecutivo a partire dalla data della sua stipula, mentre non è eseguibile fino al momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione sospensiva dell'iscrizione ipotecaria di primo grado.
Nel momento in cui viene data prova del verificarsi di tale condizione – prova che può essere data con qualsivoglia strumento valido processualmente e non solo mediante atto pubblico – si può procedere ad esecuzione.
Nel caso di specie, non era previsto dal contratto che la dazione della somma fosse corredata da atto pubblico o scrittura privata;
al contrario, era convenuto che il deposito del denaro nel conto corrente infruttifero del mutuatario valesse come atto di quietanza.
pagina 2 di 7 Sul punto, è sufficiente ricordare che per costante giurisprudenza di legittimità la quietanza di pagamento gode di piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., in quanto “il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. n. 4196/2014).
Con la seconda eccezione, l'attore lamentava l'assenza di una prova circa la titolarità del diritto di credito di cui si tratta, stante l'omesso deposito dell'atto di cessione.
Sul punto sovviene la documentazione in atti, dalla quale risulta provato che la titolarità del credito fosse stata trasferita dapprima in capo a quale ente CP_5 gestore del Fondo Efesto e, successivamente, a attuale Controparte_4 titolare del diritto di credito. Con riferimento a questa seconda cessione, infatti,
l'opposta allegava copia della dichiarazione con cui affermava di aver CP_5 ceduto detti crediti all'attuale titolare, ovvero (all. 13). Controparte_4
Costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la prova dell'intervenuta cessione di un credito, non essendo i relativi contratti soggetti a peculiari forme, può essere fornita con qualunque mezzo.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10200/2021 ha affermato che la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito.
L'affermazione è pienamente condivisibile, considerato che la disponibilità del titolo esecutivo costituisce un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito.
La dichiarazione del cedente è un elemento di prova che, insieme alla disponibilità del titolo esecutivo, dimostra la titolarità del credito in capo a colui che agisce esecutivamente.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata non avendo alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria”. pagina 3 di 7 Per le ragioni indicate, questo Tribunale, in continuità con la propria giurisprudenza più recente, ritiene raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo alla società opposta.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per mancanza di procura nel precetto è infondata.
Con tale doglianza, l'attore intendeva lamentare il fatto che la atteso CP_1 che agiva quale mandataria della avrebbe dovuto allegare Controparte_4 all'atto di precetto un documento che giustificasse il suo potere rappresentativo sostanziale. Con Sul punto, osserva questo Giudice che nell'atto di precetto la non si CP_1 limitava ad affermare genericamente la sua qualità di mandataria, ma anzi indicava in modo puntuale gli estremi della procura, consentendone quindi una precisa individuazione.
Inoltre, nella comparsa di costituzione la convenuta opposta provvedeva a depositare la procura, dando così dimostrazione della fonte del suo potere rappresentativo.
Del tutto infondata appare, poi, la doglianza mossa in punto di usura oggettiva.
Sul punto, è sufficiente osservare che lo stesso attore smentiva la sussistenza di tale usura allorquando affermava che “di per sé apparirebbe esclusa. Ma questa difesa non può far altro che denunciare la grave violazione del disposto degli artt. 3 e 47 della Costituzione e quindi sollevare la questione di costituzionalità in ordine al disposto della legge 108/1996”.
L'attore, dunque, non solo non forniva elementi di prova circa la presenza di usura oggettiva, ma anzi ne negava egli stesso la sussistenza, affermando che nel caso di specie essa “apparirebbe esclusa”.
Quanto all'eccezione di incostituzionalità, l'attore si limitava a lamentare una generica violazione agli articoli 3 e 47 della Costituzione, senza argomentare ulteriormente. L'eccezione, dunque, appare infondata e pretestuosa.
Infondata è, altresì, l'eccezione sulla presunta natura di norma in bianco dell'art. 2
l.108/1996.
Sul punto si è espressa costante giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che
“in tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del pagina 4 di 7 combinato disposto degli artt. 644, terzo comma c.p. e 2 della l. 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del tasso soglia, oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbe una violazione del principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al
Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici,
l'andamento dei tassi finanziari” (Cass. pen. n. 20148/2003).
Ancora, l'opponente deduceva la sussistenza della c.d. “usura soggettiva”, stante la presunta condizione di difficoltà economico-finanziaria del mutuatario e la differenza tra tasso BCE e tasso applicato.
Preliminarmente, osserva questo Giudice che la parte che deduce la nullità deve dimostrare la sproporzione tra interessi e prestazione di denaro, nonché la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il soggetto passivo.
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad argomentare che la banca mutuante ha applicato tassi di interesse superiori rispetto al tasso di rifinanziamento principale praticato dalla BCE. Tuttavia, è del tutto normale che le banche applichino una maggiorazione rispetto al capitale precedentemente preso a prestito dalla BCE.
Dunque, l'attore non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dei requisiti necessari affinché si possa configurare usura soggettiva, sicché l'eccezione va rigettata.
Del tutto infondate sono, poi, le ultime due doglianze mosse dall'opponente.
Con la prima, l'attore contestava che nel piano di ammortamento prodotto non fossero specificati in modo intelligibile la quota di interessi e di capitale e il criterio di composizione delle rate. L'attrice lamentava, altresì, la presenza di clausole floor e asseriva la loro abusività in quanto “poco trasparenti e difformi a buona fede”.
Nel caso di specie, nel contratto di finanziamento fondiario era statuito in modo chiaro e preciso che “per il tempo che intercorre dall'erogazione del finanziamento sino al 31.03.2012 viene applicato un tasso pari al 6,00%. Successivamente il tasso di interesse sopra indicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare a partire dall'1.04.2012 e verrà fissato per ogni rata successiva aumentando di uno pagina 5 di 7 spread pari a 4,50 punti percentuali il tasso di riferimento [...]. Si stabilisce altresì che qualora la rilevazione del parametro di riferimento determinasse valori uguali o inferiori a 1,50, il parametro assumerà il valore di 1,50”.
In ogni caso, questo Giudice osserva che, per costante giurisprudenza (Cass. Sez. U.
n. 15130 del 29.05.2024), la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e dei rimedi di capitalizzazione degli interessi debitori non è causa di nullità neppure parziale nel caso di mutui bancari a tasso fisso con rimborso rateale regolato da un piano di ammortamento alla francese.
Sulle clausole floor, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la previsione per cui nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi il debitore sia tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio;
è, dunque, un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass.
Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657).
Anche più di recente, la Cassazione ha ribadito che la funzione delle clausole floor è esclusivamente quella di stabilire un livello minimo per il tasso di interesse applicato al mutuo e, pertanto, esse rientrano nell'autonomia negoziale delle parti (Cass n.
1942 del 2025).
Dunque, l'eccezione è infondata, atteso che la previsione di un tasso minimo non è altro che una clausola condizionale perfettamente lecita e conforme all'art. 1353 c.c.
Con l'ultima doglianza, l'opponente contestava l'utilizzo del c.d. piano di ammortamento alla francese, affermando che esso può determinare il pagamento di interessi anatocistici.
Sul punto, vale preliminarmente ricordare che nel nostro ordinamento tale piano di ammortamento è molto diffuso, mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento “all'italiana”.
Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.
In particolare, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma pagina 6 di 7 concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta, non comportando un'ulteriore capitalizzazione degli interessi (Cass.
n. 11400/2004).
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 5.000,00 per la fase di studio, in euro 3.000,00 per la fase introduttiva, in euro 9.000,00 per la fase di trattazione e in euro 10.000,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in motivazione;
Così deciso in Brescia il 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
Atto redatto con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio, dott.ssa Francesca
Buizza.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13701 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Parte_1
Colla
ATTORE OPPONENTE contro in persona dell'amministratore pro tempore, quale mandataria di CP_1
, con l'avv. Giuseppe La Scala e l'avv. Controparte_2
Niccolò Pisaneschi
CONVENUTO OPPOSTO
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 12.6.2025
Fatto e diritto.
In data 10.10.2024, quale mandataria di , notificava a CP_1 CP_3 [...] atto di precetto con cui chiedeva il pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 1.366.791,95, oltre spese e interessi.
La società debitrice proponeva opposizione al precetto e deduceva che il titolo era nullo per mancanza di quietanza redatta in forma pubblica o autenticata;
che il Con diritto di credito non era provato, per omesso deposito dell'atto di cessione;
che pagina 1 di 7 non era legittimata ad agire in quanto al precetto non era stata allegata CP_1 procura;
che sussisteva usura oggettiva e soggettiva;
che il contratto di finanziamento era nullo per indeterminatezza del piano di ammortamento;
che era stato utilizzato il c.d. piano di ammortamento “alla francese”, con conseguente applicazione di interessi anatocistici;
che era stata inserita nel contratto la clausola floor, considerata contraria a buona fede.
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che il giudice dichiarasse l'illegittimità della procedura esecutiva.
Parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 12.06.2025, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Con la prima eccezione, l'opponente eccepiva la nullità del titolo in capo a
[...] per difetto di una quietanza di pagamento per atto pubblico o Controparte_4 scrittura privata autenticata;
in particolare, asseriva che, poiché i contratti di mutuo si perfezionano con la traditio della somma mutuata, in difetto di prova dell'effettiva dazione del denaro, il contratto di mutuo non può valere come titolo esecutivo.
L'eccezione è infondata per molteplici ragioni.
Anzitutto, occorre preliminarmente osservare che il mutuo di cui si tratta, stante la natura fondiaria, ha efficacia obbligatoria e non anche reale (Cass. 9101/2003), sicché costituisce titolo esecutivo a partire dalla data della sua stipula, mentre non è eseguibile fino al momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione sospensiva dell'iscrizione ipotecaria di primo grado.
Nel momento in cui viene data prova del verificarsi di tale condizione – prova che può essere data con qualsivoglia strumento valido processualmente e non solo mediante atto pubblico – si può procedere ad esecuzione.
Nel caso di specie, non era previsto dal contratto che la dazione della somma fosse corredata da atto pubblico o scrittura privata;
al contrario, era convenuto che il deposito del denaro nel conto corrente infruttifero del mutuatario valesse come atto di quietanza.
pagina 2 di 7 Sul punto, è sufficiente ricordare che per costante giurisprudenza di legittimità la quietanza di pagamento gode di piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., in quanto “il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. n. 4196/2014).
Con la seconda eccezione, l'attore lamentava l'assenza di una prova circa la titolarità del diritto di credito di cui si tratta, stante l'omesso deposito dell'atto di cessione.
Sul punto sovviene la documentazione in atti, dalla quale risulta provato che la titolarità del credito fosse stata trasferita dapprima in capo a quale ente CP_5 gestore del Fondo Efesto e, successivamente, a attuale Controparte_4 titolare del diritto di credito. Con riferimento a questa seconda cessione, infatti,
l'opposta allegava copia della dichiarazione con cui affermava di aver CP_5 ceduto detti crediti all'attuale titolare, ovvero (all. 13). Controparte_4
Costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la prova dell'intervenuta cessione di un credito, non essendo i relativi contratti soggetti a peculiari forme, può essere fornita con qualunque mezzo.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10200/2021 ha affermato che la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito.
L'affermazione è pienamente condivisibile, considerato che la disponibilità del titolo esecutivo costituisce un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito.
La dichiarazione del cedente è un elemento di prova che, insieme alla disponibilità del titolo esecutivo, dimostra la titolarità del credito in capo a colui che agisce esecutivamente.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata non avendo alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria”. pagina 3 di 7 Per le ragioni indicate, questo Tribunale, in continuità con la propria giurisprudenza più recente, ritiene raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo alla società opposta.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per mancanza di procura nel precetto è infondata.
Con tale doglianza, l'attore intendeva lamentare il fatto che la atteso CP_1 che agiva quale mandataria della avrebbe dovuto allegare Controparte_4 all'atto di precetto un documento che giustificasse il suo potere rappresentativo sostanziale. Con Sul punto, osserva questo Giudice che nell'atto di precetto la non si CP_1 limitava ad affermare genericamente la sua qualità di mandataria, ma anzi indicava in modo puntuale gli estremi della procura, consentendone quindi una precisa individuazione.
Inoltre, nella comparsa di costituzione la convenuta opposta provvedeva a depositare la procura, dando così dimostrazione della fonte del suo potere rappresentativo.
Del tutto infondata appare, poi, la doglianza mossa in punto di usura oggettiva.
Sul punto, è sufficiente osservare che lo stesso attore smentiva la sussistenza di tale usura allorquando affermava che “di per sé apparirebbe esclusa. Ma questa difesa non può far altro che denunciare la grave violazione del disposto degli artt. 3 e 47 della Costituzione e quindi sollevare la questione di costituzionalità in ordine al disposto della legge 108/1996”.
L'attore, dunque, non solo non forniva elementi di prova circa la presenza di usura oggettiva, ma anzi ne negava egli stesso la sussistenza, affermando che nel caso di specie essa “apparirebbe esclusa”.
Quanto all'eccezione di incostituzionalità, l'attore si limitava a lamentare una generica violazione agli articoli 3 e 47 della Costituzione, senza argomentare ulteriormente. L'eccezione, dunque, appare infondata e pretestuosa.
Infondata è, altresì, l'eccezione sulla presunta natura di norma in bianco dell'art. 2
l.108/1996.
Sul punto si è espressa costante giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che
“in tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del pagina 4 di 7 combinato disposto degli artt. 644, terzo comma c.p. e 2 della l. 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del tasso soglia, oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbe una violazione del principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al
Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici,
l'andamento dei tassi finanziari” (Cass. pen. n. 20148/2003).
Ancora, l'opponente deduceva la sussistenza della c.d. “usura soggettiva”, stante la presunta condizione di difficoltà economico-finanziaria del mutuatario e la differenza tra tasso BCE e tasso applicato.
Preliminarmente, osserva questo Giudice che la parte che deduce la nullità deve dimostrare la sproporzione tra interessi e prestazione di denaro, nonché la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il soggetto passivo.
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad argomentare che la banca mutuante ha applicato tassi di interesse superiori rispetto al tasso di rifinanziamento principale praticato dalla BCE. Tuttavia, è del tutto normale che le banche applichino una maggiorazione rispetto al capitale precedentemente preso a prestito dalla BCE.
Dunque, l'attore non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dei requisiti necessari affinché si possa configurare usura soggettiva, sicché l'eccezione va rigettata.
Del tutto infondate sono, poi, le ultime due doglianze mosse dall'opponente.
Con la prima, l'attore contestava che nel piano di ammortamento prodotto non fossero specificati in modo intelligibile la quota di interessi e di capitale e il criterio di composizione delle rate. L'attrice lamentava, altresì, la presenza di clausole floor e asseriva la loro abusività in quanto “poco trasparenti e difformi a buona fede”.
Nel caso di specie, nel contratto di finanziamento fondiario era statuito in modo chiaro e preciso che “per il tempo che intercorre dall'erogazione del finanziamento sino al 31.03.2012 viene applicato un tasso pari al 6,00%. Successivamente il tasso di interesse sopra indicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare a partire dall'1.04.2012 e verrà fissato per ogni rata successiva aumentando di uno pagina 5 di 7 spread pari a 4,50 punti percentuali il tasso di riferimento [...]. Si stabilisce altresì che qualora la rilevazione del parametro di riferimento determinasse valori uguali o inferiori a 1,50, il parametro assumerà il valore di 1,50”.
In ogni caso, questo Giudice osserva che, per costante giurisprudenza (Cass. Sez. U.
n. 15130 del 29.05.2024), la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e dei rimedi di capitalizzazione degli interessi debitori non è causa di nullità neppure parziale nel caso di mutui bancari a tasso fisso con rimborso rateale regolato da un piano di ammortamento alla francese.
Sulle clausole floor, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la previsione per cui nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi il debitore sia tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio;
è, dunque, un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass.
Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657).
Anche più di recente, la Cassazione ha ribadito che la funzione delle clausole floor è esclusivamente quella di stabilire un livello minimo per il tasso di interesse applicato al mutuo e, pertanto, esse rientrano nell'autonomia negoziale delle parti (Cass n.
1942 del 2025).
Dunque, l'eccezione è infondata, atteso che la previsione di un tasso minimo non è altro che una clausola condizionale perfettamente lecita e conforme all'art. 1353 c.c.
Con l'ultima doglianza, l'opponente contestava l'utilizzo del c.d. piano di ammortamento alla francese, affermando che esso può determinare il pagamento di interessi anatocistici.
Sul punto, vale preliminarmente ricordare che nel nostro ordinamento tale piano di ammortamento è molto diffuso, mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento “all'italiana”.
Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.
In particolare, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma pagina 6 di 7 concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta, non comportando un'ulteriore capitalizzazione degli interessi (Cass.
n. 11400/2004).
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 5.000,00 per la fase di studio, in euro 3.000,00 per la fase introduttiva, in euro 9.000,00 per la fase di trattazione e in euro 10.000,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in motivazione;
Così deciso in Brescia il 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Gianluigi Canali
Atto redatto con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio, dott.ssa Francesca
Buizza.
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