Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2488
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia, dal giudice Gianluigi Canali, riguarda un'opposizione a un atto di precetto per il pagamento di un debito di oltre 1,3 milioni di euro. L'attore, opponente, ha contestato la legittimità del titolo esecutivo, sollevando questioni relative alla mancanza di una quietanza di pagamento in forma pubblica, all'assenza di prova della titolarità del credito, e all'usura oggettiva e soggettiva. Ha inoltre contestato la validità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del piano di ammortamento e l'inserimento di clausole considerate abusive.

Il giudice ha respinto tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, affermando che il contratto di mutuo, essendo di natura obbligatoria, costituisce titolo esecutivo a partire dalla sua stipula. Ha evidenziato che la quietanza di pagamento ha piena efficacia probatoria e che la prova della cessione del credito può essere fornita con qualsiasi mezzo. Inoltre, ha chiarito che le clausole contestate, inclusa quella floor, sono lecite e che il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo. Pertanto, l'opposizione è stata respinta e le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2488
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 2488
    Data del deposito : 13 giugno 2025

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