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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 696 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Valente Renda, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Aventaggiato, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
_2
;Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Proc. n. 696/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_7 già ;CP_8 CP_9
Controparte_10
;CP_11
;Controparte_12
in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; CP_13
;CP_14
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio riguarda l'opposizione all' esecuzione, ex art. 619 cod. proc.
civ., proposta, in data 18/09/2007, da avverso il pignoramento CP_1
immobiliare, n. 399/2004, eseguito dall' di Torino, in Parte_2
forza di un DI esecutivo ottenuto ai danni di e dei sig.ri CP_13 Parte_3
e . A tale giudizio veniva riunito il procedimento esecutivo immobilia- _2
re n. 145/200, precedentemente instaurato dalla MPS e nella quale intervenivano
Banca Popolare Pugliese Soc. Cop p.a., Controparte_4 CP_10
, già e
[...] CP_11 CP_8 CP_9 CP_14
L'opponente reclamava la proprietà per usucapione di uno degli immobili pigno-
rati dalla banca di Torino e formalmente intestati a Pt_1 Parte_3
(fondo sito in agro di SA al fgl. 31, p.lla 431, ora censito nel N.C.T. del
Comune di SA la casa al fgl 31, p.lla 575, cat. A/3, classe 3, vani 6, strada
Litoranea Novaglie-Leuca, p.t. rendita € 263,69 ed il terreno al foglio 31, p.lla
Proc. n. 696/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 574, qualità pascolo, classe U, superficie catastale mq. 2.494,00, R.D. € 1,80, R.A.
€. 0,90 e particella 575, quale Ente Urbano, superficie catastale mq 1.216,00)
chiedendo che venisse dichiarato nullo il pignoramento dello stesso. Deduceva di avere posseduto uti dominus l'immobile per un periodo superiore a 20 anni e che aveva instaurato nel 2006 il relativo giudizio di usucapione. Nel giudizio di meri-
to della opposizione, allegava di avere ottenuto la sentenza n. 93/3009 della Cor-
te di Appello di Lecce che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva accerta-
to l'usucapione del fondo de quo in suo favore e ai danni del Marzo e chiedeva perciò la dichiarazione di nullità del pignoramento.
Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione con sentenza n. 2519/2011 ritenen-
do che le formalità della trascrizione dei pignoramenti era stata precedente alla trascrizione della domanda di usucapione proposta dal nei confronti del CP_1
Marzo solo in epoca successiva.
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale deducendo l'erronea CP_1
applicazione dell'art. 2915 co. II cod. civ. alla usucapione, chiedendo la nullità del pignoramento.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 223/2016, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado dichiarando nullo il pignora-
mento di cui alle due procedure esecutive riunite limitatamente all'immobile in oggetto.
La Suprema Corte, investita dal accoglieva il ricorso e con sen- CP_15
tenza n. 18757/2022 rinviava a questa Corte con la seguente decisione:
“I motivi del ricorso proposto dal censurano come segue la sen- Parte_4
tenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016. Il primo motivo di ricorso deduce:
Proc. n. 696/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_7 omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quan-
to il aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la ci- CP_15
tazione in opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., noti-
ficata al il 29/04/2009, della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 93 del CP_1
2009 di accertamento della proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso attore in op- CP_1
posizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. (il detto atto di citazione dava ingresso al
giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 39829 del 14/12/2021). Il secondo motivo
del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. Il primo motivo di
ricorso pone censura di omesso esame di fatto decisivo, consistente nella citazione in opposizione
di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., proposta, e ritualmente no-
tificata, nei confronti del da parte del Il secondo motivo propone CP_1 Parte_4
censure di carattere procedimentale, relative all'omessa considerazione della causa ritenuta pre-
giudicante e comunque suscettibile di dare luogo a sospensione e comunque a riunione dinanzi
allo stesso giudice d'impugnazione. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in
quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. La sentenza della Corte di Appello di Lecce
non ha in alcun modo considerato, nella sentenza impugnata n. 223 del 07/03/2016, la in-
staurazione, da parte della banca creditrice dell'opposizione revocatoria, con la conseguenza che
la Corte di Appello non ha, in alcun modo, valutato l'incidenza sul giudizio dell'instaurazione
del diverso, e, almeno potenzialmente, interferente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 404,
comma 2, cod. proc. civ. L'esame della citazione in opposizione suddetta avrebbe comportato la
necessità di valutare, nell'ottica di evitare il contrasto di giudicati e al fine di favorire l'economia
dei giudizi, o quantomeno dei mezzi processuali, l'ipotesi di sospensione del processo suscettibile
di essere pregiudicato o comunque di riunione dei due giudizi di opposizione, ossia quello propo-
Proc. n. 696/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sto da ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e quello proposto dal CP_1 CP_16
ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ. La Corte rileva che la sentenza emessa da
[...]
questo stesso Collegio giudicante il 15/09/2021, depositata il 14/12/2021, recante n.
39829, che ha rigettato il ricorso di avverso la sentenza non definitiva n. 729 CP_1
del 02/08/2011 e avverso la sentenza definitiva n. 45 depositata il 16/01/2017 della Cor-
te di Appello di Lecce, comporta il passaggio in giudicato della sentenza definitiva (n. 45 del
2017) che ha accolto l'opposizione del proposta ai sensi dell'art. 404, Parte_4
comma 2, cod. proc. civ. nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva
accolto la domanda di usucapione proposta dallo stesso nei confronti di e CP_1 Parte_3
avente ad oggetto un terreno agricolo in agro di SA (particella di terreno al N.C.T. Co-
mune di SA, foglio 31, particella 431). Ne consegue che l'acquisto del fondo oggetto
dell'opposizione di terzo non può essere utilmente fatto valere in base alla sentenza di accerta-
mento dell'usucapione dall'opponente ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., nei CP_1
confronti del creditore, che ha intrapreso l'esecuzione oggetto della di- Parte_4
spiegata opposizione e che quest'ultima, pertanto, è priva di fondamento nei confronti di tale
creditore: sicché il primo motivo del ricorso avverso l'accoglimento dell'opposizione ai sensi
dell'art. 619 cod. proc. civ., proposto dal creditore che ha conseguito definitiva pronuncia favore-
vole ai sensi del capoverso dell'art. 404 cod. proc. civ. proprio avverso il titolo di acquisto azio-
nato dall'opponente, è fondato e, assorbito il secondo, ne impone senz'altro l'accoglimento. A
tanto segue la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in di-
versa composizione. In sede di rinvio occorrerà esaminare il quadro probatorio
a sostegno della dispiegata opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. nei con-
fronti sia dell'odierna ricorrente, nei rapporti con la quale non potrà tener-
si conto della sentenza di accertamento dell'usucapione siccome definiti-
Proc. n. 696/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. vamente ad essa non opponibile (Cass. 03/12/2015, n. 24631; Cass.
21/02/1992, n. 2115), sia degli altri soggetti della procedura esecutiva, nei
cui confronti non opera invece la relativa inopponibilità derivante dalla
sentenza di accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 404 cpv. cod.
proc. civ.: con ogni, se del caso opportunamente differenziata, conse-
guenza sui processi esecutivi oggetto di opposizione;
ed al giudice del
rinvio è rimesso pure di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio
di legittimità, in relazione all'esito complessivo della controversia nei dif-
ferenti rapporti processuali”.
Con atto di citazione del 05/09/2022 ha riassunto il giudizio di Parte_1
appello del chiedendo la cessazione della materia del contende- CP_1
re, atteso che la procedura immobiliare si è estinta per avvenuta vendita del bene e assegnazione delle somme, ricavate dalla vendita, alla stessa banca (incapienti gli altri crediti) e la conferma della sentenza del Tribunale n. 2519/2011 con la quale era stata rigettata l'opposizione, ovvero in subordine il rigetto dell'appello.
Si è costituito dichiarando di avere interesse alla prosecuzione CP_1
del giudizio vantando il diritto ad agire nei confronti dell' per il Parte_1
ristoro dei danni. Ha inoltre eccepito la nullità della citazione in riassunzione.
Tutti gli altri appellati non si sono costituiti rimanendo contumaci.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per CP_1
Proc. n. 696/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. per indeterminatezza dello stesso, in quan-
to le conclusioni non trovano ragione in base alle istanze contenute nel corpo dell'atto.
L'eccezione non è fondata atteso che la richiesta di cessazione del contendere formulata dalla banca è ammissibile in base a fatti e circostanze connesse al pro-
cesso e intervenute nel corso del processo medesimo e la domanda subordinata di rigetto dell'appello coincide con quella già formulata nel processo di appello.
Inoltre è chiara la ragione della riassunzione laddove la banca dopo avere effet-
tuato una minuziosa sintesi dei fatti ha riportato la sentenza della cassazione nella quale è chiaramente indicato il perimetro del giudizio devoluto a questa Corte.
ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio non es- CP_1
sendo rinvenibile la notifica della citazione alla sig.ra , erede di _2 PT
, che risulta deceduto, come da certificato allegato dalla banca.
[...]
L'eccezione non è fondata atteso che è allegato agli atti della banca anche il ver-
bale di rinuncia all'eredità di formalizzata dalla . Parte_3 _2
Passando al merito, risulta incontestato che medio tempore la procedura immo-
biliare per cui è causa si è definita con la vendita del terreno in contestazione per il prezzo di € 112.000,00, importo assegnato per intero alla banca ipotecaria Inte-
sa Sanpaolo e che tutti gli altri creditori oggi parte in questo giudizio sono rimasti incapienti e nessuno ha proposto opposizione al riparto con conseguente estin-
zione della procedura.
L'estinzione del processo esecutivo comporta il venir meno della ragione di far decidere l'opposizione di terzo all'esecuzione, consistendo questa essenzialmente in un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo
Proc. n. 696/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. oggetto, di fronte al diritto del terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale. Di talché,
solo se il terzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull'appartenenza del bene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interesse alla sta-
tuizione sul punto, per cui la causa deve proseguire tra il debitore ed il terzo op-
ponente (Cass. n. 8426/2011).
Il manifestato interesse del , contenuto nella sua comparsa di costituzione CP_1
in questo giudizio, ad ottenere la statuizione di appartenenza del bene risulta ri-
volto solo nei confronti della , verso la quale reclama il diritto di agi- CP_5 Pt_1
re per il risarcimento, ciò comporta l'implicito disinteresse a coltivare l'azione nei confronti degli altri creditori. Ne consegue che attesa l'estinzione del processo esecutivo immobiliare, tra il e gli altri creditori, diversi dalla banca Intesa, CP_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato il manifestato interesse del alla statuizione di appartenenza CP_1
del bene nei confronti di per preteso diritto risarcitorio, dovrà farsi CP_17
luogo all'esame dell'appello proposto dal . CP_1
Occorre a tal fine rispettare il dictum della sentenza di Cassazione, la quale esclude che alla possa essere opposta la sentenza di appello n. 93/2009 che CP_17
ha accertato l'usucapione a favore del , in quanto definitivamente revocata CP_1
ex art. 404 cod. proc. civ., e chiede che venga esaminato il quadro probatorio ai fini della spiegata opposizione escludendo la sentenza revocata.
Orbene nell'effettuare la valutazione dell'opposizione non si può prescindere dal perimetro delle allegazioni che hanno fondato la stessa, allegazioni basate esclu-
sivamente sul processo di usucapione e sulla intervenuta sentenza di usucapione
Proc. n. 696/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. n. 93/2009. Indi, esclusa la possibilità di porre a fondamento del giudizio di op-
posizione la nota sentenza n. 93/2009, in quanto alla stessa non opponibile, non potrà che rigettarsi l'opposizione proposta dal nei confronti della mede- CP_1
sima sia pure con motivazione diversa da quella del Tribunale, con conse- CP_5
guente rigetto dell'appello.
La valutazione del giudizio nel suo complesso impone la condanna di
[...]
al pagamento in favore di delle spese del primo giudi- CP_1 Parte_1
zio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.
Si dichiarano compensate le spese degli stessi gradi tra il e gli al- CP_1
tri creditori convenuti rimasti contumaci.
Si dispone la condanna del al pagamento delle spese del primo CP_1
Con giudizio di appello in favore di e che si sono regolarmente co- CP_9
stituiti.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'appello.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara cessata la materia del contendere tra e CP_1 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 CP_18
; già ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, ; ;
[...] Controparte_12 CP_14
Proc. n. 696/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rigetta l'appello di nei confronti di;
CP_1 Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del primo giudizio di Appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio liquidando per il primo la complessiva somma di € 5.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%, per il secondo la complessiva somma di € 4.000,00
oltre IVA, CAP e RF al 15%e per il terzo la complessiva somma di € 5.000,00
IVA, CAP e RF al 15%;
condanna al pagamento in favore di già CP_1 CP_8 [...]
e di delle spese del primo giudizio di appello che si liqui- CP_19 CP_13
dano per ognuno in complessivi € 4.300,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
compensa tra le altre parti le spese del primo giudizio di Appello, di quello di
Cassazione e del presente;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 696/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 696 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Valente Renda, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Aventaggiato, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
_2
;Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Proc. n. 696/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_7 già ;CP_8 CP_9
Controparte_10
;CP_11
;Controparte_12
in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; CP_13
;CP_14
- APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio riguarda l'opposizione all' esecuzione, ex art. 619 cod. proc.
civ., proposta, in data 18/09/2007, da avverso il pignoramento CP_1
immobiliare, n. 399/2004, eseguito dall' di Torino, in Parte_2
forza di un DI esecutivo ottenuto ai danni di e dei sig.ri CP_13 Parte_3
e . A tale giudizio veniva riunito il procedimento esecutivo immobilia- _2
re n. 145/200, precedentemente instaurato dalla MPS e nella quale intervenivano
Banca Popolare Pugliese Soc. Cop p.a., Controparte_4 CP_10
, già e
[...] CP_11 CP_8 CP_9 CP_14
L'opponente reclamava la proprietà per usucapione di uno degli immobili pigno-
rati dalla banca di Torino e formalmente intestati a Pt_1 Parte_3
(fondo sito in agro di SA al fgl. 31, p.lla 431, ora censito nel N.C.T. del
Comune di SA la casa al fgl 31, p.lla 575, cat. A/3, classe 3, vani 6, strada
Litoranea Novaglie-Leuca, p.t. rendita € 263,69 ed il terreno al foglio 31, p.lla
Proc. n. 696/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 574, qualità pascolo, classe U, superficie catastale mq. 2.494,00, R.D. € 1,80, R.A.
€. 0,90 e particella 575, quale Ente Urbano, superficie catastale mq 1.216,00)
chiedendo che venisse dichiarato nullo il pignoramento dello stesso. Deduceva di avere posseduto uti dominus l'immobile per un periodo superiore a 20 anni e che aveva instaurato nel 2006 il relativo giudizio di usucapione. Nel giudizio di meri-
to della opposizione, allegava di avere ottenuto la sentenza n. 93/3009 della Cor-
te di Appello di Lecce che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva accerta-
to l'usucapione del fondo de quo in suo favore e ai danni del Marzo e chiedeva perciò la dichiarazione di nullità del pignoramento.
Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione con sentenza n. 2519/2011 ritenen-
do che le formalità della trascrizione dei pignoramenti era stata precedente alla trascrizione della domanda di usucapione proposta dal nei confronti del CP_1
Marzo solo in epoca successiva.
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale deducendo l'erronea CP_1
applicazione dell'art. 2915 co. II cod. civ. alla usucapione, chiedendo la nullità del pignoramento.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 223/2016, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado dichiarando nullo il pignora-
mento di cui alle due procedure esecutive riunite limitatamente all'immobile in oggetto.
La Suprema Corte, investita dal accoglieva il ricorso e con sen- CP_15
tenza n. 18757/2022 rinviava a questa Corte con la seguente decisione:
“I motivi del ricorso proposto dal censurano come segue la sen- Parte_4
tenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016. Il primo motivo di ricorso deduce:
Proc. n. 696/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_7 omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quan-
to il aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la ci- CP_15
tazione in opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., noti-
ficata al il 29/04/2009, della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 93 del CP_1
2009 di accertamento della proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso attore in op- CP_1
posizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. (il detto atto di citazione dava ingresso al
giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 39829 del 14/12/2021). Il secondo motivo
del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. Il primo motivo di
ricorso pone censura di omesso esame di fatto decisivo, consistente nella citazione in opposizione
di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., proposta, e ritualmente no-
tificata, nei confronti del da parte del Il secondo motivo propone CP_1 Parte_4
censure di carattere procedimentale, relative all'omessa considerazione della causa ritenuta pre-
giudicante e comunque suscettibile di dare luogo a sospensione e comunque a riunione dinanzi
allo stesso giudice d'impugnazione. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in
quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. La sentenza della Corte di Appello di Lecce
non ha in alcun modo considerato, nella sentenza impugnata n. 223 del 07/03/2016, la in-
staurazione, da parte della banca creditrice dell'opposizione revocatoria, con la conseguenza che
la Corte di Appello non ha, in alcun modo, valutato l'incidenza sul giudizio dell'instaurazione
del diverso, e, almeno potenzialmente, interferente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 404,
comma 2, cod. proc. civ. L'esame della citazione in opposizione suddetta avrebbe comportato la
necessità di valutare, nell'ottica di evitare il contrasto di giudicati e al fine di favorire l'economia
dei giudizi, o quantomeno dei mezzi processuali, l'ipotesi di sospensione del processo suscettibile
di essere pregiudicato o comunque di riunione dei due giudizi di opposizione, ossia quello propo-
Proc. n. 696/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sto da ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e quello proposto dal CP_1 CP_16
ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ. La Corte rileva che la sentenza emessa da
[...]
questo stesso Collegio giudicante il 15/09/2021, depositata il 14/12/2021, recante n.
39829, che ha rigettato il ricorso di avverso la sentenza non definitiva n. 729 CP_1
del 02/08/2011 e avverso la sentenza definitiva n. 45 depositata il 16/01/2017 della Cor-
te di Appello di Lecce, comporta il passaggio in giudicato della sentenza definitiva (n. 45 del
2017) che ha accolto l'opposizione del proposta ai sensi dell'art. 404, Parte_4
comma 2, cod. proc. civ. nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva
accolto la domanda di usucapione proposta dallo stesso nei confronti di e CP_1 Parte_3
avente ad oggetto un terreno agricolo in agro di SA (particella di terreno al N.C.T. Co-
mune di SA, foglio 31, particella 431). Ne consegue che l'acquisto del fondo oggetto
dell'opposizione di terzo non può essere utilmente fatto valere in base alla sentenza di accerta-
mento dell'usucapione dall'opponente ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., nei CP_1
confronti del creditore, che ha intrapreso l'esecuzione oggetto della di- Parte_4
spiegata opposizione e che quest'ultima, pertanto, è priva di fondamento nei confronti di tale
creditore: sicché il primo motivo del ricorso avverso l'accoglimento dell'opposizione ai sensi
dell'art. 619 cod. proc. civ., proposto dal creditore che ha conseguito definitiva pronuncia favore-
vole ai sensi del capoverso dell'art. 404 cod. proc. civ. proprio avverso il titolo di acquisto azio-
nato dall'opponente, è fondato e, assorbito il secondo, ne impone senz'altro l'accoglimento. A
tanto segue la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in di-
versa composizione. In sede di rinvio occorrerà esaminare il quadro probatorio
a sostegno della dispiegata opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. nei con-
fronti sia dell'odierna ricorrente, nei rapporti con la quale non potrà tener-
si conto della sentenza di accertamento dell'usucapione siccome definiti-
Proc. n. 696/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. vamente ad essa non opponibile (Cass. 03/12/2015, n. 24631; Cass.
21/02/1992, n. 2115), sia degli altri soggetti della procedura esecutiva, nei
cui confronti non opera invece la relativa inopponibilità derivante dalla
sentenza di accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 404 cpv. cod.
proc. civ.: con ogni, se del caso opportunamente differenziata, conse-
guenza sui processi esecutivi oggetto di opposizione;
ed al giudice del
rinvio è rimesso pure di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio
di legittimità, in relazione all'esito complessivo della controversia nei dif-
ferenti rapporti processuali”.
Con atto di citazione del 05/09/2022 ha riassunto il giudizio di Parte_1
appello del chiedendo la cessazione della materia del contende- CP_1
re, atteso che la procedura immobiliare si è estinta per avvenuta vendita del bene e assegnazione delle somme, ricavate dalla vendita, alla stessa banca (incapienti gli altri crediti) e la conferma della sentenza del Tribunale n. 2519/2011 con la quale era stata rigettata l'opposizione, ovvero in subordine il rigetto dell'appello.
Si è costituito dichiarando di avere interesse alla prosecuzione CP_1
del giudizio vantando il diritto ad agire nei confronti dell' per il Parte_1
ristoro dei danni. Ha inoltre eccepito la nullità della citazione in riassunzione.
Tutti gli altri appellati non si sono costituiti rimanendo contumaci.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per CP_1
Proc. n. 696/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. per indeterminatezza dello stesso, in quan-
to le conclusioni non trovano ragione in base alle istanze contenute nel corpo dell'atto.
L'eccezione non è fondata atteso che la richiesta di cessazione del contendere formulata dalla banca è ammissibile in base a fatti e circostanze connesse al pro-
cesso e intervenute nel corso del processo medesimo e la domanda subordinata di rigetto dell'appello coincide con quella già formulata nel processo di appello.
Inoltre è chiara la ragione della riassunzione laddove la banca dopo avere effet-
tuato una minuziosa sintesi dei fatti ha riportato la sentenza della cassazione nella quale è chiaramente indicato il perimetro del giudizio devoluto a questa Corte.
ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio non es- CP_1
sendo rinvenibile la notifica della citazione alla sig.ra , erede di _2 PT
, che risulta deceduto, come da certificato allegato dalla banca.
[...]
L'eccezione non è fondata atteso che è allegato agli atti della banca anche il ver-
bale di rinuncia all'eredità di formalizzata dalla . Parte_3 _2
Passando al merito, risulta incontestato che medio tempore la procedura immo-
biliare per cui è causa si è definita con la vendita del terreno in contestazione per il prezzo di € 112.000,00, importo assegnato per intero alla banca ipotecaria Inte-
sa Sanpaolo e che tutti gli altri creditori oggi parte in questo giudizio sono rimasti incapienti e nessuno ha proposto opposizione al riparto con conseguente estin-
zione della procedura.
L'estinzione del processo esecutivo comporta il venir meno della ragione di far decidere l'opposizione di terzo all'esecuzione, consistendo questa essenzialmente in un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo
Proc. n. 696/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. oggetto, di fronte al diritto del terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale. Di talché,
solo se il terzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull'appartenenza del bene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interesse alla sta-
tuizione sul punto, per cui la causa deve proseguire tra il debitore ed il terzo op-
ponente (Cass. n. 8426/2011).
Il manifestato interesse del , contenuto nella sua comparsa di costituzione CP_1
in questo giudizio, ad ottenere la statuizione di appartenenza del bene risulta ri-
volto solo nei confronti della , verso la quale reclama il diritto di agi- CP_5 Pt_1
re per il risarcimento, ciò comporta l'implicito disinteresse a coltivare l'azione nei confronti degli altri creditori. Ne consegue che attesa l'estinzione del processo esecutivo immobiliare, tra il e gli altri creditori, diversi dalla banca Intesa, CP_1
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato il manifestato interesse del alla statuizione di appartenenza CP_1
del bene nei confronti di per preteso diritto risarcitorio, dovrà farsi CP_17
luogo all'esame dell'appello proposto dal . CP_1
Occorre a tal fine rispettare il dictum della sentenza di Cassazione, la quale esclude che alla possa essere opposta la sentenza di appello n. 93/2009 che CP_17
ha accertato l'usucapione a favore del , in quanto definitivamente revocata CP_1
ex art. 404 cod. proc. civ., e chiede che venga esaminato il quadro probatorio ai fini della spiegata opposizione escludendo la sentenza revocata.
Orbene nell'effettuare la valutazione dell'opposizione non si può prescindere dal perimetro delle allegazioni che hanno fondato la stessa, allegazioni basate esclu-
sivamente sul processo di usucapione e sulla intervenuta sentenza di usucapione
Proc. n. 696/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. n. 93/2009. Indi, esclusa la possibilità di porre a fondamento del giudizio di op-
posizione la nota sentenza n. 93/2009, in quanto alla stessa non opponibile, non potrà che rigettarsi l'opposizione proposta dal nei confronti della mede- CP_1
sima sia pure con motivazione diversa da quella del Tribunale, con conse- CP_5
guente rigetto dell'appello.
La valutazione del giudizio nel suo complesso impone la condanna di
[...]
al pagamento in favore di delle spese del primo giudi- CP_1 Parte_1
zio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.
Si dichiarano compensate le spese degli stessi gradi tra il e gli al- CP_1
tri creditori convenuti rimasti contumaci.
Si dispone la condanna del al pagamento delle spese del primo CP_1
Con giudizio di appello in favore di e che si sono regolarmente co- CP_9
stituiti.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'appello.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara cessata la materia del contendere tra e CP_1 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 CP_18
; già ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, ; ;
[...] Controparte_12 CP_14
Proc. n. 696/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. rigetta l'appello di nei confronti di;
CP_1 Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del primo giudizio di Appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio liquidando per il primo la complessiva somma di € 5.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%, per il secondo la complessiva somma di € 4.000,00
oltre IVA, CAP e RF al 15%e per il terzo la complessiva somma di € 5.000,00
IVA, CAP e RF al 15%;
condanna al pagamento in favore di già CP_1 CP_8 [...]
e di delle spese del primo giudizio di appello che si liqui- CP_19 CP_13
dano per ognuno in complessivi € 4.300,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
compensa tra le altre parti le spese del primo giudizio di Appello, di quello di
Cassazione e del presente;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 696/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.