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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Casadio Parte_1 C.F._1 presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Lugo viale Oriani n. 23/e, in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bruno CP_1 CodiceFiscale_2
Maggioni presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Ravenna via
Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio e pertanto disporre:
pagina 1 di 5 I'Affidamento condiviso ai genitori del minore con domicilio/collocazione presso Ia residenza della madre, con diritto del padre di trascorrere con HR un week end alternato con Ia madre, oltre due giorni durante Ia settimana. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per : “ - rigettare la domanda di parte ricorrente, signor perché priva di ogni CP_1 Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di cui alla Parte_1 sentenza di divorzio n. 1004/2029 pronunciata dal Tribunale di Ravenna disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore anziché l'affido esclusivo alla madre, con regolamentazione del proprio diritto di visita.
Allegava il ricorrente quale circostanza sopravvenuta alla pronuncia di divorzio il suo rientro in Italia, trovandosi all'epoca della stessa in Albania ed avendo previsto la sentenza di divorzio l'affidamento esclusivo del minore alla madre “almeno fino a quando il padre” colpito da ordine di espulsione “non potrà fare rientro in Italia”.
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 1.09.2023 Alla la quale si opponeva alla richiesta CP_1 di modifica allegando da un lato la incapacità genitoriale del e dall'altro il rifiuto del figlio Pt_1 minore di avere rapporti con il padre.
In particolare osservava la resistente come il , più volte condannato per reati legati allo spaccio di Pt_1 sostanze stupefacenti, a causa della sua dipendenza da droga ed alcool fosse inidoneo a svolgere funzioni genitoriali.
Aggiungeva la resistente come mai il avesse sostenuto moralmente ed economicamente il figlio Pt_1 del cui esclusivo mantenimento si era sempre occupata lei. CP_ Rilevava la come il figlio ormai chiamasse papà il suo nuovo compagno che da sempre si era occupato di lui e non avesse intenzione di avere rapporti neppure telefonici con il padre biologico seppure a ciò dalla stessa spinto.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In particolare venivano disposti incontri protetti tra padre e figlio tramite i Servizi Sociali.
Acquista documentazione varia tra cui le relazioni dei Servizi Sociali, effettuato l'ascolto del minore, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 17.07.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il , pluricondannato per reati Pt_1 legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, si fosse da sempre disinteressato delle necessità morali e materiali del figlio ed in ogni caso, a causa della sua dipendenza da alcool e droga, fosse inidoneo a svolgere funzioni genitoriali.
Orbene, incontestate risultano le plurime condanne per reati di spaccio di sostanze stupefacenti a carico del ricorrente tra l'altro destinatario anche di provvedimento di espulsione da parte del Questore.
Incontestata risulta anche la dipendenza dello stesso da alcool e droga.
Infatti sentito dal Giudice Delegato il si limitava, senza peraltro fornire alcuna prova a riguardo, a Pt_1 sostenere che i problemi di tossicodipendenza ed alcolismo appartenessero ormai al passato.
Si deve osservare come la mancanza di empatia del ricorrente nei confronti del figlio minore che sostanzialmente, visto il disinteresse morale e materiale del padre nel corso degli anni, non riconosce il come genitore è stata rilevata anche nelle relazioni dei Servizi Sociali. Pt_1
Il disinteresse morale mostrato per anni dal padre nei confronti del minore e la sostanziale insussistenza di contribuzione in favore del figlio oltre alla dipendenza da alcool e droga possono essere considerate di per sé sole, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023). pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga la mancanza di empatia tra padre e figlio ed il riconoscimento della figura paterna da parte di quest'ultimo in capo al nuovo compagno della madre che i Servizi Sociali hanno sottolineato.
Non sussistono pertanto valide ragioni per modificare l'attuale regime di affido esclusivo del minore alla madre in quanto regime corrispondente al miglior interesse dello stesso.
Si deve rilevare come ascoltato dal Giudice unitamente allo psicologo il minore abbia lucidamente esplicitato di non volere rapporti con il padre che non riconosce assolutamente quale figura genitoriale di riferimento stante la sua assenza morale e materiale protrattasi per anni.
In particolare il minore ha dichiarato di ritenere padre il nuovo compagno della madre che lo ha cresciuto e non il padre biologico che lo ha fatto nascere ma non c'è mai stato ed ha puntualizzato di non avere alcun interesse da avere rapporti con il . Pt_1
La stessa volontà è stata esplicitata dal minore ai Servizi Sociali che hanno pertanto ritenuto di sospendere gli incontri protetti.
Il minore ha anche dichiarato di essere arrabbiato con la madre perché lo spinge a rapportarsi con il CP_
, escludendo quindi qualsiasi supposta manipolazione da parte della . Pt_1
Emerge quindi evidente la lucida, chiara e consapevole volontà del minore di non avere allo stato rapporti con il padre.
Orbene osserva il Collegio come non si possa forzare il figlio ad intrattenere un rapporto giustificatamente non voluto con il genitore essendo il diritto di visita incentrato sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (cfr.
Cassazione n. 11170/2019 secondo la quale la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il minore a frequentare il genitore se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo).
Orbene il Tribunale di fronte alla ferma volontà del figlio undicenne di interrompere i rapporti con il padre a motivo delle condotte di abbandono morale e materiale poste in essere dallo stesso potrebbe discostarsi da tale volontà solo ove sussistente una ricostruzione alternativa nell'interesse del minore fondata su basi istruttorie e motivazioni solide completamente, assente nel caso di specie.
Conseguentemente il Collegio ritiene opportuno sospendere allo stato gli incontri protetti tra il minore ed il padre limitando i rapporti a contatti telefonici così come già disposto in sede di divorzio (cfr.
Tribunale di Asti n. 203 dell'8.04.25).
Conseguentemente la domanda di modifica avanzata dal ricorrente andrà totalmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1411/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- respinge la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che liquida in Parte_1 CP_1 euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Casadio Parte_1 C.F._1 presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Lugo viale Oriani n. 23/e, in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bruno CP_1 CodiceFiscale_2
Maggioni presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Ravenna via
Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio e pertanto disporre:
pagina 1 di 5 I'Affidamento condiviso ai genitori del minore con domicilio/collocazione presso Ia residenza della madre, con diritto del padre di trascorrere con HR un week end alternato con Ia madre, oltre due giorni durante Ia settimana. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per : “ - rigettare la domanda di parte ricorrente, signor perché priva di ogni CP_1 Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di cui alla Parte_1 sentenza di divorzio n. 1004/2029 pronunciata dal Tribunale di Ravenna disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore anziché l'affido esclusivo alla madre, con regolamentazione del proprio diritto di visita.
Allegava il ricorrente quale circostanza sopravvenuta alla pronuncia di divorzio il suo rientro in Italia, trovandosi all'epoca della stessa in Albania ed avendo previsto la sentenza di divorzio l'affidamento esclusivo del minore alla madre “almeno fino a quando il padre” colpito da ordine di espulsione “non potrà fare rientro in Italia”.
Si costituiva in giudizio con comparsa datata 1.09.2023 Alla la quale si opponeva alla richiesta CP_1 di modifica allegando da un lato la incapacità genitoriale del e dall'altro il rifiuto del figlio Pt_1 minore di avere rapporti con il padre.
In particolare osservava la resistente come il , più volte condannato per reati legati allo spaccio di Pt_1 sostanze stupefacenti, a causa della sua dipendenza da droga ed alcool fosse inidoneo a svolgere funzioni genitoriali.
Aggiungeva la resistente come mai il avesse sostenuto moralmente ed economicamente il figlio Pt_1 del cui esclusivo mantenimento si era sempre occupata lei. CP_ Rilevava la come il figlio ormai chiamasse papà il suo nuovo compagno che da sempre si era occupato di lui e non avesse intenzione di avere rapporti neppure telefonici con il padre biologico seppure a ciò dalla stessa spinto.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore Delegato venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In particolare venivano disposti incontri protetti tra padre e figlio tramite i Servizi Sociali.
Acquista documentazione varia tra cui le relazioni dei Servizi Sociali, effettuato l'ascolto del minore, entro la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter e 473 bis .28 c.p.c. le parti hanno poi precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 17.07.2025. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene circa l'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie in particolar modo la ricorrente ha dedotto che il , pluricondannato per reati Pt_1 legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, si fosse da sempre disinteressato delle necessità morali e materiali del figlio ed in ogni caso, a causa della sua dipendenza da alcool e droga, fosse inidoneo a svolgere funzioni genitoriali.
Orbene, incontestate risultano le plurime condanne per reati di spaccio di sostanze stupefacenti a carico del ricorrente tra l'altro destinatario anche di provvedimento di espulsione da parte del Questore.
Incontestata risulta anche la dipendenza dello stesso da alcool e droga.
Infatti sentito dal Giudice Delegato il si limitava, senza peraltro fornire alcuna prova a riguardo, a Pt_1 sostenere che i problemi di tossicodipendenza ed alcolismo appartenessero ormai al passato.
Si deve osservare come la mancanza di empatia del ricorrente nei confronti del figlio minore che sostanzialmente, visto il disinteresse morale e materiale del padre nel corso degli anni, non riconosce il come genitore è stata rilevata anche nelle relazioni dei Servizi Sociali. Pt_1
Il disinteresse morale mostrato per anni dal padre nei confronti del minore e la sostanziale insussistenza di contribuzione in favore del figlio oltre alla dipendenza da alcool e droga possono essere considerate di per sé sole, condotte altamente sintomatiche dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta (v. Tribunale Milano n. 2992/2023). pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga la mancanza di empatia tra padre e figlio ed il riconoscimento della figura paterna da parte di quest'ultimo in capo al nuovo compagno della madre che i Servizi Sociali hanno sottolineato.
Non sussistono pertanto valide ragioni per modificare l'attuale regime di affido esclusivo del minore alla madre in quanto regime corrispondente al miglior interesse dello stesso.
Si deve rilevare come ascoltato dal Giudice unitamente allo psicologo il minore abbia lucidamente esplicitato di non volere rapporti con il padre che non riconosce assolutamente quale figura genitoriale di riferimento stante la sua assenza morale e materiale protrattasi per anni.
In particolare il minore ha dichiarato di ritenere padre il nuovo compagno della madre che lo ha cresciuto e non il padre biologico che lo ha fatto nascere ma non c'è mai stato ed ha puntualizzato di non avere alcun interesse da avere rapporti con il . Pt_1
La stessa volontà è stata esplicitata dal minore ai Servizi Sociali che hanno pertanto ritenuto di sospendere gli incontri protetti.
Il minore ha anche dichiarato di essere arrabbiato con la madre perché lo spinge a rapportarsi con il CP_
, escludendo quindi qualsiasi supposta manipolazione da parte della . Pt_1
Emerge quindi evidente la lucida, chiara e consapevole volontà del minore di non avere allo stato rapporti con il padre.
Orbene osserva il Collegio come non si possa forzare il figlio ad intrattenere un rapporto giustificatamente non voluto con il genitore essendo il diritto di visita incentrato sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (cfr.
Cassazione n. 11170/2019 secondo la quale la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare il minore a frequentare il genitore se lo stesso dimostra una chiara avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo).
Orbene il Tribunale di fronte alla ferma volontà del figlio undicenne di interrompere i rapporti con il padre a motivo delle condotte di abbandono morale e materiale poste in essere dallo stesso potrebbe discostarsi da tale volontà solo ove sussistente una ricostruzione alternativa nell'interesse del minore fondata su basi istruttorie e motivazioni solide completamente, assente nel caso di specie.
Conseguentemente il Collegio ritiene opportuno sospendere allo stato gli incontri protetti tra il minore ed il padre limitando i rapporti a contatti telefonici così come già disposto in sede di divorzio (cfr.
Tribunale di Asti n. 203 dell'8.04.25).
Conseguentemente la domanda di modifica avanzata dal ricorrente andrà totalmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. modifiche (scaglione indeterminabile, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate). pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1411/2023 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- respinge la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di , che liquida in Parte_1 CP_1 euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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