Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2024, proposto da
HA BI ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- della comunicazione del 12/09/2024 del Funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto inviata in pari data via PEC al difensore del sig. ZA HA BI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AR ER;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il sig. ZA HA BI, di essere entrato in Italia con visto per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta emesso dalla Prefettura di Grosseto in data 04.02.2024.
Tale nulla osta veniva revocato in data 8.07.2024 a causa della mancata produzione, da parte del datore di lavoro richiedente, della asseverazione debitamente compilata e dei documenti del professionista.
Il lavoratore non sottoscriveva alcun contratto con il datore di lavoro.
L’interessato rivolgeva, in data 2.09.2024, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione a mezzo PEC del proprio legale.
La Questura riscontrava la istanza con PEC del 12.09.2025, comunicando che dalla documentazione allegata alla istanza non si evincono i presupposti per un rilascio di detto titolo di soggiorno, con richiesta, se in possesso, di allegare eventuale documentazione.
2. Avverso tale comunicazione è insorto l’interessato che ha notificato ricorso a mezzo posta (il 11.11.2024, perfezionatasi per il destinatario il 14.11.2025), depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, lamentando in un unico motivo violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 11.12.2024). Il ricorrente ha depositato memoria il 12.12.2024, l’Amministrazione ha depositato relazione amministrativa e documenti (il 4.06.2025) e il ricorrente memoria (il 2.12.2025).
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 747/2024.
Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
4. Il Collegio osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato è costituito da un messaggio PEC che non solo non presenta i caratteri tipici del provvedimento amministrativo, ma assume carattere interlocutorio giacché chiede all’interessato l’invio della documentazione necessaria, laddove presente, per esaminare la richiesta e valutare la presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
È emerso in giudizio che l’istanza, formulata con una PEC del 2.09.2025 del legale del ricorrente, recava una richiesta di appuntamento per presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda solo copia del passaporto del cittadino straniero.
È altresì emerso in giudizio che a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, in data 08.01.2025, l’interessato comunicava di essere entrato in Italia con regolare visto di ingresso, giusto nulla osta poi revocato dal S.U.I. per carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro, ma che aveva un nuovo datore di lavoro disposto all’assunzione (cfr. doc. n. 3 di parte resistente e sub A e C del ricorrente).
Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare, in un caso assimilabile a quello che occupa, che “ non è nella specie individuabile un atto amministrativo avente natura provvedimentale che risulti lesivo e possa quindi costituire oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, tale non potendosi qualificare la mail che parte ricorrente intende fare oggetto di giudizio, la quale è priva dei minimi connotati per assumere la qualificazione provvedimentale richiesta, soprattutto se si tiene conto che è priva di qualsiasi sottoscrizione e non è in alcun modo riconducibile ad un organo dell’Amministrazione legittimato ad esprimere la volontà della Questura […]; si tratta infatti, a ben vedere, di mero atto interlocutorio, che esplicita tra le parti le rispettive posizioni e punti di vista, ma che non può rappresentare la esternazione della volontà dell’Amministrazione interessata” (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 12/06/2020, n. 715).
Anche nel caso di specie, si ribadisce, non solo la nota impugnata non ha carattere provvedimentale, ma neanche carattere definitivo o lesivo delle posizioni del ricorrente, in quanto assume toni meramente interlocutori.
Sotto tale profilo il ricorso si presenta inammissibile.
4.1. In ragione degli sviluppi che la vicenda avuto in corso di causa, con le interlocuzioni sopra richiamate tra il legale del ricorrente e la Questura, il Collegio ritiene di evidenziare che anche la pretesa del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione risulta comunque infondata.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta errore di valutazione e violazione delle norme sul procedimento amministrativo.
L’illegittimità del provvedimento impugnato risiederebbe nella mancata attivazione di un procedimento amministrativo da parte dell’amministrazione, in una circostanza in cui la revoca del nulla osta sarebbe intervenuta per mere questioni formali.
Il riconoscimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione sarebbe dovuto in tutti quei casi in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da causa non riconducibile allo straniero (richiamando a tal proposito la circolare n. 3836 del 20.08.2007 del Ministero dell’Interno).
Il motivo è infondato.
L’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […] ”.
La giurisprudenza ha chiarito che “ in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021,n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237) ” (Cons. Stato, sez. III, 24/03/2025, n. 2403).
È stato altresì evidenziato che “ la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte di un cittadino extracomunitario risulta infondata se non si realizza il presupposto di una valida assunzione previa. Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, tale permesso può essere concesso solo in caso di perdita del posto di lavoro di un lavoratore già legalmente assunto” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sentenza, 28/04/2025, n. 742). È stato altresì aggiunto che “ la previsione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 286 del 1998, si applica esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro effettivo. Se il rapporto di lavoro è dimostrato essere fittizio, il richiedente non può beneficiare di tale tipo di permesso ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 19/05/2025, n. 1686)
La spettanza di un permesso per attesa occupazione non ha carattere umanitario o puramente solidaristico, ma riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma.
Perché la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo precedente, cioè in costanza del permesso di soggiorno per lavoro, un'attività lavorativa sia stata effettivamente svolta ed abbia prodotto un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite capacità lavorative (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 08/03/2023, n. 2396).
Parte ricorrente invoca l’applicazione della circolare n. 3836/2007 del Ministero dell’Interno la quale, dopo aver puntualizzato che la problematica ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006, limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione della azienda, dispone che “ caso in esame, poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione” (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso).
La giurisprudenza ha avuto modo di circoscrivere l’ambito di applicazione di tale circolare.
“ È però possibile, e nella prassi notoriamente accade, che al ritiro del nulla osta da parte dello straniero il datore di lavoro perda interesse all’assunzione. In tal caso, lo straniero stesso, per evidenti ragioni di tutela, non perde il titolo per soggiornare sul territorio nazionale, in quanto può ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, di durata limitata nel tempo. In tal senso è la prassi amministrativa, per tutte già la circolare del Ministero dell’interno 20 agosto 2007 prot. n.3836, che argomenta dal comma 11 sempre dell’art. 22, secondo il quale “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque … per un periodo non inferiore ad un anno…”. Si ritiene in sintesi che ciò che vale per il lavoratore licenziato dopo avere ritirato il permesso di soggiorno valga anche per il lavoratore licenziato in possesso del nulla osta che consente di ottenerlo ” (Cons. Stato, Sez. III, 4/02/2021, n. 1060).
Sul punto questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare che la possibilità prevista dalla circolare in commento è limitata ai soli casi in cui vi sia indisponibilità o impossibilità alla assunzione da parte del datore di lavoro che comunque abbia, sin dall’origine, la possibilità per poter assumere e, in aderenza all’orientamento sopra, i requisiti per ottenere un nulla osta valido.
In particolare si sostiene che la censura “con cui si deduce, in sostanza, che la revoca è dipesa da causa non imputabile al lavoratore [...] è infondata, in quanto la suddetta circolare fa notoriamente riferimento al caso della mancata stipula del contratto di lavoro per sopravvenuta impossibilità del datore di lavoro ma presuppone l’esito positivo delle procedure che, a monte, legittimano l’ingresso del lavoratore in Italia, cosa che, invece, non è nel caso di specie (essendo stato revocato il nulla-osta), con la conseguenza che non possono ritenersi violati l’art. 3 Cost. né l’art. 8 CEDU” (TAR. Toscana, Sez. II, 22/11/2024, n. 1336).
L’amministrazione ha peraltro evidenziato che il nulla osta revocato non è stato oggetto di impugnazione e che il S.U.I. della Prefettura di Grosseto aveva inviato una comunicazione ex lege 241/90 sia al datore di lavoro che al lavoratore, nella quale comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta. Detta comunicazione è rimasta inevasa e nulla è stato prodotto dal ricorrente o dal datore di lavoro.
A tale scopo, peraltro, a nulla valgono le dichiarazioni prodotte dal ricorrente, con le quali il datore di lavoro dichiara l’impossibilità alla assunzione datate 24.06.2024 e 3.07.2024 (della cui trasmissione alla Questura però non vi è traccia), poiché ciò che eventualmente la circolare richiede, al fine del rilascio del permesso per attesa occupazione, è una “ dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione”, documento che non sussiste nel caso di specie.
Per tutto quanto precede, quindi, le pretese del ricorrente non risultano fondate.
5. Il ricorso nel suo complesso è inammissibile.
6. In ragione della peculiarità dei fatti di causa e della posizione delle parti sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | SS IA |
IL SEGRETARIO