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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 903 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. PALAZZO GIOVANNI;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-000271123 notificatagli dall' il 27.5.2022 per € CP_1
Pagina 1 di 2 19.000 a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2011 oltre spese di notifica sulla base dell'atto di accertamento prot. n.
.6500.31/08/2017.0121285 del 15/09/2017, nonché avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000676890 notificatagli dall' il CP_1
27.5.2022 per € 21.500 a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2019 oltre spese di notifica sulla base dell'atto di accertamento prot. n.
.6500.05/10/2021.0230448 del 31/10/2021. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
specificando che la sanzione è stata rideterminata ai sensi del d.l.
48/2023.
Il ricorrente ha versato l'importo della sanzione come rideterminata.
L' ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate e il ricorrente ha aderito.
***
Il pagamento della sanzione, con conseguente estinzione per adempimento della pretesa sanzionatoria vantata dall' , determina la CP_1
cessazione della materia del contendere.
Le spese si compensano come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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