Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1952, n. 1327
Articolo 1Articolo 3
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15 novembre 1952
Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 e' autorizzata la spesa di lire 37.170.000.000 per provvedere:
a) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione; riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti,
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime,
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 :
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia, meridionale e insulare, in applicazione nel secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1952