Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2022
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 04/10/2022, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 00678/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda di correzione dell’errore materiale depositata in data 19 luglio 2022 nel ricorso n. 678 del 2022 proposto da Best Food Mariano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la correzione dell’errore materiale
contenuto nella ordinanza cautelare n. 289 del 22 giugno 2022 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione, sul ricorso n. R.G. 678 del 2022;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 289 del 22 giugno 2022, con cui questa Sezione, nell’ambito del ricorso n. R.G. 678 del 2022 proposto per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 7500 del 14 marzo 2022 del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Galatone e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ha accolto la domanda cautelare avanzata in via incidentale dalla ricorrente Best Food Mariano S.r.l. e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, pronunciando la condanna del Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali della fase cautelare del giudizio;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata in data 19 luglio 2022 dall’avv. Giovanni Gabellone, quale difensore della ricorrente Best Food Mariano S.r.l.;
Visto che, con l'istanza suddetta, si chiede la correzione dell’errore materiale asseritamente riscontrato nella predetta ordinanza cautelare n. 289 del 22 giugno 2022 di questa Sezione, facendo rilevare in particolare che il Collegio “nel pronunciare la condanna del Comune di Galatone alla rifusione delle spese processuali della fase cautelare, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, non ha disposto la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore, sebbene quest’ultimo ne avesse fatto espressa richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio”;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- secondo il consolidato e preferibile orientamento giurisprudenziale “l'istanza per la rettifica di errore materiale deve essere notificata alla controparte (nel domicilio eletto) prima del deposito, a pena di inammissibilità, salva la facoltà di riproporla, atteso che la necessità della notifica è evincibile dal disposto dell'art. 86 c.p.a. che, nel prevedere che sull'istanza di correzione di errore materiale, nell'ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti, si provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio” (T.A.R. Umbria, Perugia , Sezione I^, 07/01/2019, n. 7);
- dall’esame degli atti emerge che la domanda di correzione dell’errore materiale di che trattasi non risulta notificata al Comune di Galatone;
- la domanda di correzione dell’errore materiale depositata dalla parte ricorrente è, per l’effetto, allo stato, inammissibile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale depositata dalla parte ricorrente.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO