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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nella persona dei signori magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 864 /2025 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] domiciliata a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Gaeta n. 116/b; rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO IACONO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA
avente a oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza dell'11.09.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole il 04.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2025, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto, ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Ragusa di effettuare la rettificazione nel relativo registro, mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, intende sostituire con quello di “ . Persona_1
La ricorrente ha all'uopo riferito: di avere manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione, con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
che ha interesse a ottenere l'autorizzazione a un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera di Catania , nonché con gli psicologi e psichiatri del nosocomio di Vittoria, dott.ssa e Persona_2 dott.ssa le quali hanno attestato una condizione di disforia di genere (DIG), più Per_3 comunemente nota come transessualismo;
che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
che, avendo assunto un Pt_1 aspetto totalmente maschile, al fine di evitare frustrazioni quotidiane, contestualmente, ha interesse a ottenere l'autorizzazione a procedere con intervento chirurgico e la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome.
Sentita personalmente all'udienza del 11.09.2025, la parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole il 4.09.2025.
****
pagina 2 di 6 Ciò premesso, la domanda proposta è fondata.
All'udienza dell'11.9.2025, la parte ricorrente ha dichiarato, tra l'altro:
“vorrei essere chiamato Ho saputo sin da bambino di essere diverso, ma da Per_1 piccolo non conoscevo questo mondo. Ho iniziato a rendermi conto nell'adolescenza. A sedici anni ho capito meglio, ma avevo paura di espormi, sino a vent'anni. Ho fatto coming out circa due anni fa, quando ho trovato il coraggio di essere realmente me stesso, anche con la mia famiglia. Volevo che mi considerassero come ho sempre voluto. Ormai tutti mi conoscono come anche se ci Per_1 sono persone che lo accettano meno. Non mi vergogno di essere la persona con cui mi identifico oggi e non faccio fatica a identificarmi come ragazzo. Penso sia la scelta giusta per me, per stare bene con i miei pensieri e per il mio futuro(…) attualmente sono in cerca di lavoro e la mia condizione mi rende le cose più difficili, non avendo ancora i documenti rettificati (…) attualmente sto frequentando una ragazza. Sono in attesa di una visita all' per intraprendere CP_1 una terapia di tipo farmacologico con testosterone. Sono consapevole dell'irreversibilità degli effetti di queste terapie.”
Le dichiarazioni della parte ricorrente in ordine al percorso svolto risultano confermate dalla documentazione versata in atti.
E infatti, dalla certificazione dell'Asp di Ragusa, Dipartimento di Salute mentale, in atti, si evince una diagnosi di disforia di genere e che, in particolare “la paziente manifesta la presenza di una marcata sofferenza legata al suo genere di appartenenza. Riferisce il desiderio di liberarsi al più presto delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie e di voler appartenere al genere maschile. Comunica di voler intraprendere il percorso di transizione e si rivolge a se stessa con il pronome maschile, facendosi chiamare con un nome maschile.
Esteticamente presenta un aspetto mascolino, manifestando un forte desiderio di appartenere al genere opposto”.
In sintesi, dall'audizione della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta è emerso che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del Parte_1 sesso maschile e che è possibile effettuare una diagnosi di Incongruenza di Genere.
Ciò conduce a ritenere che il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali biologici (femminili) al genere (maschile) che la parte ricorrente ritiene sia pagina 3 di 6 indispensabile ai fini della sua stessa salute psichica, fa sì che la relativa autorizzazione vada concessa.
Ciò detto, anche la domanda di rettificazione ex art. 31 d. lgs. 150/2011 merita accoglimento con effetto immediato (e, dunque, a prescindere dall'esecuzione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali).
E infatti, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che “alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge
164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cassazione civile sez. I, 20/07/2015, n.15138).
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente attribuzione di un nuovo nome al maschile, che la parte ricorrente ha indicato in “ . Per_1
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 -
Prima serie speciale), ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile pagina 4 di 6 mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, posto che si è appunto accolta la domanda di rettificazione del sesso, in ragione delle modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e ritenute dal Tribunale sufficienti per l'accoglimento della relativa domanda, non vi è luogo perché sia necessaria una autorizzazione da parte del Tribunale per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi chirurgici di riassegnazione dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appartenendo alla sfera dell'autodeterminazione individuale e alla relazione con il medico.
In considerazione del tenore della controversia, nulla va statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 864 /2025 R.G., attribuisce a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di “ C.F._1 Per_1 in luogo di quello di “ ”; Pt_1
Visto l'art. 31 comma 5 del d.lgs. n. 150/2011
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittoria la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara, per le ragioni espresse in motivazione, non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
Spese irripetibili pagina 5 di 6 Così deciso in Ragusa nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 14.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela A. Favara Dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nella persona dei signori magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 864 /2025 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] domiciliata a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Gaeta n. 116/b; rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO IACONO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA
avente a oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza dell'11.09.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole il 04.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2025, ha domandato al Tribunale Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto, ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Ragusa di effettuare la rettificazione nel relativo registro, mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, intende sostituire con quello di “ . Persona_1
La ricorrente ha all'uopo riferito: di avere manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione, con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
che ha interesse a ottenere l'autorizzazione a un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera di Catania , nonché con gli psicologi e psichiatri del nosocomio di Vittoria, dott.ssa e Persona_2 dott.ssa le quali hanno attestato una condizione di disforia di genere (DIG), più Per_3 comunemente nota come transessualismo;
che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
che, avendo assunto un Pt_1 aspetto totalmente maschile, al fine di evitare frustrazioni quotidiane, contestualmente, ha interesse a ottenere l'autorizzazione a procedere con intervento chirurgico e la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome.
Sentita personalmente all'udienza del 11.09.2025, la parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole il 4.09.2025.
****
pagina 2 di 6 Ciò premesso, la domanda proposta è fondata.
All'udienza dell'11.9.2025, la parte ricorrente ha dichiarato, tra l'altro:
“vorrei essere chiamato Ho saputo sin da bambino di essere diverso, ma da Per_1 piccolo non conoscevo questo mondo. Ho iniziato a rendermi conto nell'adolescenza. A sedici anni ho capito meglio, ma avevo paura di espormi, sino a vent'anni. Ho fatto coming out circa due anni fa, quando ho trovato il coraggio di essere realmente me stesso, anche con la mia famiglia. Volevo che mi considerassero come ho sempre voluto. Ormai tutti mi conoscono come anche se ci Per_1 sono persone che lo accettano meno. Non mi vergogno di essere la persona con cui mi identifico oggi e non faccio fatica a identificarmi come ragazzo. Penso sia la scelta giusta per me, per stare bene con i miei pensieri e per il mio futuro(…) attualmente sono in cerca di lavoro e la mia condizione mi rende le cose più difficili, non avendo ancora i documenti rettificati (…) attualmente sto frequentando una ragazza. Sono in attesa di una visita all' per intraprendere CP_1 una terapia di tipo farmacologico con testosterone. Sono consapevole dell'irreversibilità degli effetti di queste terapie.”
Le dichiarazioni della parte ricorrente in ordine al percorso svolto risultano confermate dalla documentazione versata in atti.
E infatti, dalla certificazione dell'Asp di Ragusa, Dipartimento di Salute mentale, in atti, si evince una diagnosi di disforia di genere e che, in particolare “la paziente manifesta la presenza di una marcata sofferenza legata al suo genere di appartenenza. Riferisce il desiderio di liberarsi al più presto delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie e di voler appartenere al genere maschile. Comunica di voler intraprendere il percorso di transizione e si rivolge a se stessa con il pronome maschile, facendosi chiamare con un nome maschile.
Esteticamente presenta un aspetto mascolino, manifestando un forte desiderio di appartenere al genere opposto”.
In sintesi, dall'audizione della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta è emerso che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del Parte_1 sesso maschile e che è possibile effettuare una diagnosi di Incongruenza di Genere.
Ciò conduce a ritenere che il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali biologici (femminili) al genere (maschile) che la parte ricorrente ritiene sia pagina 3 di 6 indispensabile ai fini della sua stessa salute psichica, fa sì che la relativa autorizzazione vada concessa.
Ciò detto, anche la domanda di rettificazione ex art. 31 d. lgs. 150/2011 merita accoglimento con effetto immediato (e, dunque, a prescindere dall'esecuzione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali).
E infatti, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che “alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge
164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cassazione civile sez. I, 20/07/2015, n.15138).
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente attribuzione di un nuovo nome al maschile, che la parte ricorrente ha indicato in “ . Per_1
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 -
Prima serie speciale), ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile pagina 4 di 6 mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, posto che si è appunto accolta la domanda di rettificazione del sesso, in ragione delle modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e ritenute dal Tribunale sufficienti per l'accoglimento della relativa domanda, non vi è luogo perché sia necessaria una autorizzazione da parte del Tribunale per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi chirurgici di riassegnazione dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appartenendo alla sfera dell'autodeterminazione individuale e alla relazione con il medico.
In considerazione del tenore della controversia, nulla va statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 864 /2025 R.G., attribuisce a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di “ C.F._1 Per_1 in luogo di quello di “ ”; Pt_1
Visto l'art. 31 comma 5 del d.lgs. n. 150/2011
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittoria la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara, per le ragioni espresse in motivazione, non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
Spese irripetibili pagina 5 di 6 Così deciso in Ragusa nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 14.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela A. Favara Dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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