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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4752 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Parte_1 Parte_2
Capitani, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 20.12.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) l'11.09.1982, deducendo che dalla loro unione Per_ Per_ erano nate le figlie (8.08.1983), (24.03.1992) e (3.01.2000) e che l'intestato Per_1
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del 16-21.09.2021. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 24.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) l'11.09.1982, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 179, Parte 2, Serie A,
Anno 1982 alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Velletri in data 11/9/1982, (atto n. 179, Parte 2, Serie A, dell'anno 1982 del Comune di Velletri) tra i sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
2. La casa coniugale in Velletri, Via delle Muracce n. 48, di proprietà della sig.ra Pt_1
Per_ rimane assegnata alla medesima che vi abiterà insieme alla figlia ed al fratello;
Per_4
3. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_3 sig.ra la somma di € 300,00 di cui € 100,00 a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1
Per_ moglie ed € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora indipendente, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative, sportive), secondo le previsioni del Protocollo del
Tribunale di Velletri;
4. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 4752/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri (RM)
l'11.09.1982, da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al C.F._2
N. 179, Parte 2, Serie A, Anno 1982;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4752 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Parte_1 Parte_2
Capitani, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 20.12.2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) l'11.09.1982, deducendo che dalla loro unione Per_ Per_ erano nate le figlie (8.08.1983), (24.03.1992) e (3.01.2000) e che l'intestato Per_1
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del 16-21.09.2021. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 24.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Velletri (RM) l'11.09.1982, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 179, Parte 2, Serie A,
Anno 1982 alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Velletri in data 11/9/1982, (atto n. 179, Parte 2, Serie A, dell'anno 1982 del Comune di Velletri) tra i sig.ri nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
2. La casa coniugale in Velletri, Via delle Muracce n. 48, di proprietà della sig.ra Pt_1
Per_ rimane assegnata alla medesima che vi abiterà insieme alla figlia ed al fratello;
Per_4
3. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Parte_3 sig.ra la somma di € 300,00 di cui € 100,00 a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1
Per_ moglie ed € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente non ancora indipendente, con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative, sportive), secondo le previsioni del Protocollo del
Tribunale di Velletri;
4. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 4752/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Velletri (RM)
l'11.09.1982, da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al C.F._2
N. 179, Parte 2, Serie A, Anno 1982;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi