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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: usucapione tra
nata a [...] il [...], C.F.: ;- Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
;- , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Controparte_2
; , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Controparte_3
- , nato a [...] il [...], C.F._4 Controparte_4
C.F.: - , nata a [...] il C.F._5 Controparte_5
22/08/1989, C.F.: in proprio e quali eredi di , C.F._6 Persona_1
nato a [...] il [...], C.F.: , deceduto in Cetraro in data C.F._7
28/02/2022, elettivamente domiciliati in Cosenza 87100 (CS) alla Via Don Carlo De
Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Panza, per mandato in atti;
attori
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Rosselli e Carmelo Triulicio;
convenuto nonché
e;
Controparte_7 Controparte_8 terzi chiamati non costituiti;
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi del defunto – premesso: Persona_1
che quest'ultimo, già proprietario, unitamente alla moglie , Parte_1 dell'appartamento sito in Cosenza, alla via Gaeta, n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo ”, ha posseduto continuativamente, uti dominus, sin dal CP_7
1986 il magazzino posto al piano terra del medesimo fabbricato, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6, che aveva adibito a laboratorio di falegnameria;
di avere sempre posseduto in via esclusiva le chiavi del lucchetto posto sul portone di ingresso del magazzino e che aveva munito il locale della corrente elettrica, facendo Persona_1
partire i cavi dalla propria abitazione sita al piano primo fino a farla giungere al sottostante magazzino, dove esiste anche un piccolo cucinino utilizzato dalla famiglia per la preparazione di pietanze e conserve stagionali – hanno chiesto accettarsi in loro favore l'usucapione del bene, medio tempore acquistato in data 23/4/2007 dal Comune di Cosenza, che, nel settembre del 2022 aveva intimato ai suoi eredi, dapprima bonariamente e poi per iscritto, di rilasciare il locale, previa sospensione dell'ordinanza di sgombero.
Nel costituirsi, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_6 ordinario in favore di quello amministrativo, per avere agito il nell'esercizio del CP_6
potere di autotutela esecutiva per il recupero di un bene facente parte del patrimonio non disponibile e perciò non usucapibile dai privati.
Ha ancora eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e comunque evidenziato che il termine utile ad usucapire sarebbe stato interrotto dalla trascrizione dell'atto di acquisto da parte del avvenuta in data 7/5/2007, dalla quale sarebbe iniziato a decorrere un nuovo CP_6
termine utile per l'usucapione, non decorso.
Ha, quindi, chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dei venditori, onde essere garantito in caso di accoglimento della domanda attorea, per evizione del cespite.
Espletata la mediazione obbligatoria e la prova orale ammessa, la causa viene per la decisione.
In via pregiudiziale, ritiene il Tribunale che sussiste la giurisdizione del giudice adito. Il presente giudizio verte sulla natura del cespite occupato dalla famiglia e, Per_1
dunque, investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della PA, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione, bensì il cd petitum sostanziale il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio ed individuata in relazione ai fatti allegati e con riguardo alla protezione in astratto accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Cass. Sezioni unite 27 novembre 1998 n. 12059; Cass. Sezioni Unite 29 ottobre 2015 n. 22084).
La giurisdizione del giudice ordinario, poi, non è esclusa neppure in presenza di una domanda giudiziale che contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo (Cass. SS.UU. 28 dicembre 2001, n. 16218).
Nella concreta fattispecie gli attori hanno chiesto di essere dichiarati proprietari di un bene per maturata usucapione, facendo dunque valere una situazione giuridica, qualificabile come diritto soggettivo, tutelabile in quanto tale innanzi al giudice ordinario, pur se hanno dedotto l'esistenza di vizi di un atto di sgombero, evidentemente al fine di evidenziare che tale atto non si poneva come ostativo rispetto ai loro petita.
Nel merito, la domanda può dirsi provata.
Deve premettersi che non osta alla usucapibilità del bene oggetto di causa l'inclusione dello stesso nell'elenco dei beni indisponibili dell'ente comunale, allegata da parte convenuta.
Ed invero, premesso che nella specie l'immobile è stato acquistato da privati nel 2007 dall'ente comunale onde destinarlo alle esigenze di cittadini in emergenza abitativa, e, quindi, non era di per sé un bene dotato di intrinseca destinazione pubblicistica - ed al di là della data di inserimento dello stesso nell'elenco dei beni indisponibili, sicuramente successiva al consolidamento del ventennio di possesso utile all'acquisto per usucapione in favore degli attori - non si ritiene che il Comune ne abbia provato l'appartenenza la patrimonio indisponibile.
Ed invero, giusti i principi di cui a Cass. Sez. U, n. 6019 del 25/03/2016, per i quali:
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio” e in difetto di tali condizioni, esso va ascritto al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, non v'è in atti alcuna dimostrazione di tale effettiva ed attuale destinazione dell'immobile al pubblico servizio, peraltro smentita dalla sua utilizzazione, in via esclusiva, ad opera della famiglia (come risulta dalla documentazione Per_1
fotografica depositata in atti), nonché dalla necessità di procedere al recupero coattivo del bene da parte del CP_6
Né la destinazione pubblica del bene è dimostrata dalla sua inclusione nel “Programma sperimentale di edilizia residenziale 20.000 abitazioni in affitto, deliberazione di Giunta
Regionale n.467 del 30/06/2003”, o dal dell'intervento 5, “CONTRASTO AL DISAGIO
ABITATIVO NELLA CITTA' DI COSENZA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI
EDIFICI NEL CENTRO STORICO PER SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI
ABITATIVI E SOCIALI A FAVORE DI
[...]
”, CUP F83D2101172000, rientrante nella Controparte_9
Programmazione Unitaria 2014-2020-POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Agenda Urbana
Cosenza-Rende 2014-2020, finanziato per un importo di € 500.000,00, elementi che, al più, provano l'intenzione dell'ente locale per la futura destinazione del bene ai bisogni della collettività, mediante la sua inclusione in programmi di recupero urbano ma non provano l'attuale utilizzazione ad esigenze di pubblico servizio.
In ogni caso, l'appartenenza al patrimonio indisponibile di un bene “va esclusa quando il tempo che intercorre tra la destinazione ad uso pubblico del bene e l'inizio del periodo utile a fini di usucapione (oltre dieci anni) trascorre senza che sia stato posto in essere alcun atto concreto di utilizzazione del fondo a fini di pubblica utilità” (Cass., Sez. II, 16.12.2009, n. 26402), in quanto alla destinazione pubblica formale è necessaria l'utilizzazione concreta del bene per fini pubblici non la intenzione di realizzare, a mezzo del bene, finalità pubbliche.
Il bene oggetto del contendere, dunque, è usucapibile, non essendo stato oggetto di quella destinazione immediata e diretta che rappresenta, agli effetti degli artt. 826 e 830 c.c., il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili.
Sotto il primo aspetto, deve ricordarsi, come correttamente rilevato da parte attrice, che i beni del demanio pubblico sono tassativamente elencati negli artt. 822 e 824 c.c., mentre quelli del patrimonio indisponibile nell'art. 826 c.c..
Sebbene quest'ultimo articolo, nell'ultimo comma, inserisca nel patrimonio indisponibile
"…gli altri beni destinati a un pubblico servizio", non è sufficiente la sola proprietà pubblica per attribuire ai beni tale connotazione (non essendo prevista una presunzione di demanialità), ma è necessario, innanzitutto, un provvedimento amministrativo da cui risulti la volontà dell'ente titolare del diritto reale di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e, poi, che ad esso segua una effettiva destinazione a pubblico servizio.
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di ribadire che "l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale si stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso;
tanto presuppone non solo che il bene sia di proprietà del ma anche una concreta destinazione dello stesso ad un CP_6 pubblico servizio" (v.si Cass. n. 26402/2009; Cass. n. 8743/1997) e che "l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità" (Cass. Ord. n.
26990 del 26/11/2020).
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite, le quali, dopo aver escluso la natura demaniale del bene e ritenuto quest'ultimo non inquadrabile nel patrimonio indisponibile, hanno ribadito il proprio orientamento secondo cui "detta inclusione - pur nella previsione residuale ed aperta di cui all'art. 826 comma 3 c.c. - è correlata tanto alla esistenza di un atto amministrativo dal quale risulti la volontà dell'Ente di operare la destinazione del bene al pubblico servizio quanto alla effettività di detta destinazione (tra le tante si vedano l'ordinanza n. 7176 del 2010 e le sentenze n. 26402 del 2009 e n. 14865 del 2006)" (Cass.
Sezioni Unite n. 24563/2010).
Quanto alla ricorrenza in concreto dei presupposti che integrano la fattispecie acquisitiva invocata deve osservarsi quanto segue.
L'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata
– per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (da ultimo, Cass., 11 febbraio 2000 n.1530;
Cass., 23 marzo 1998 n.3081). In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass., 17 luglio 1998 n.6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. 1 luglio 1996 n.5964; Cass. 18 febbraio 1980 n.1172).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento
(cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n.1538).
Ciò debitamente premesso, ad avviso del giudicante, nella vicenda in esame appaiono compiutamente integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte attrice.
Le circostanze relative al possesso animo domini, continuato, ininterrotto e pacifico dell - il quale ha sempre curato la manutenzione ordinaria e straordinaria Persona_1
dell'immobile, ha provveduto a propria cura e spese all'allacciamento della rete elettrica - sono state tutte confermate dai testimoni escussi, i quali hanno dichiarato che l'attore, sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento sito nell'ambito del medesimo palazzo, ivi ha anche esercitato l'attività di falegname;
i testi, poi, hanno aggiunto, infine, che disponeva delle chiavi del lucchetto posto sul portone d'ingresso, circostanza che conferma l'esclusività del possesso. Il tutto nella più totale assenza di contrasti da parte di chicchessia.
Che gli attori abbiano avuto il godimento di quel bene, invero, non è contestato neppure dal che più che altro eccepisce il fatto che l'area non può essere oggetto di CP_6 usucapione perché appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
Dalla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie emerge, dunque, senza incertezze, come parte attrice abbia, per un periodo di tempo anteriore all'acquisto del cespite da parte del sicuramente eccedente il prescritto limite ventennale, CP_6
utilizzato uti dominus il locale.
Nella condotta tenuta da parte attrice può, dunque, ravvisarsi un possesso protratto senza soluzione di continuità per oltre un ventennio (il requisito della continuità richiede, infatti, il compimento, costante e puntuale, di atti di possesso, e non già la dimostrazione che il potere sulla cosa sia stato conservato in ogni momento: Cass., 6 luglio 1973 n.1921) ed indiscutibilmente esercitato uti dominus: al riguardo, oltre all'utilizzo conforme alla qualità e alla destinazione della cosa, l'apposizione del lucchetto al cancello, la detenzione esclusiva della relativa chiave, la destinazione a laboratorio di falegnameria, denotano in modo univoco, concludente ed oggettivamente percepibile, la volontà di CP_10 di disporre del bene di cui si controverte come proprio dal 1986, palesando tale
[...] volontà allo stesso ente pubblico proprietario con la presentazione di dichiarazioni e istanze pubbliche, come sopra esposto.
La parte attrice ha dedotto e adeguatamente dimostrato, soprattutto mediante la prova testimoniale espletata e la perizia di stima depositata in atti, di avere esercitato sull'immobile oggetto di causa, per oltre un ventennio, pacificamente e pubblicamente, un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, corredato dall'animus rem sibi habendi.
Per tutte le ragioni in diritto sopra espresse, deve ritenersi che gli odierni attori abbiano usucapito il cespite oggetto del presente giudizio, in virtù ed in conseguenza della trasmissione mortis causa, in loro favore, della posizione di vantaggio, costituita dal possesso ultraventennale (continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico), già per vero consolidatasi, in capo al de cuius, dante causa dei predetti, deceduto in Persona_1
Ce., in data 28.2.2022. Soccorre, ai presenti fini, la previsione normativa di cui all'art. 1146 c.c., alla cui stregua, il possesso, quale potere di fatto sulla res, integra gli estremi di un'autentica situazione di vantaggio per il possessore, in termini di componente attiva del suo patrimonio, sicchè il predetto possesso ad usucapionem, viene a formare oggetto, al pari delle situazioni giuridiche soggettive attive, di un vero e proprio “acquisto a titolo derivativo”, cui viene attribuito il nomen iuris di successione del possesso. Si ha, quindi, che, alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, con la conseguenza che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, del possesso (a seconda del fatto che il possesso sia stato di buona o mala fede, sia stato o meno viziato, ecc.) si producono, rispettivamente, a favore ed a carico del predetto erede, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
Ora, quanto al caso in esame, deve ritenersi, sulla scorta di quanto dedotto dagli attori mai specificamente contestato dall'Amministrazione convenuta, che il de cuius abbia effettivamente iniziato a possedere, con i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio, già a decorrere dall'anno 1986, data di acquisto dell'immobile adibito a casa familiare sicchè, in data 28.2.2022, giorno della morte del de cuius, si era già costituita, nel patrimonio dell'ereditando, la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che gli eredi hanno, per l'appunto, acquistato mortis causa, nella loro qualità di successori universali.
Né può attribuirsi valore interruttivo del termine ventennale ex art. 1167 c.c. per intervenuta perdita del possesso, attesa la consegna del cespite da parte di
[...]
in ottemperanza all'ordinanza di sgombero. Parte_1
Se è vero che all'istituto dell'usucapione si applicano le norme dettate dal Legislatore in materia di prescrizione e, segnatamente, quelle sulla sospensione ed interruzione dei termini, è altresì vero che l'interruzione del termine di prescrizione, sia essa estintiva o acquisitiva, deve essere compiuta dall'avente diritto prima dello spirare del termine medesimo. Così non è stato nel caso oggetto del presente giudizio, ove il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., affinchè possa considerarsi maturata l'usucapione in capo al possessore, era ampiamente decorso già in epoca precedente al 2022, per cui deve considerarsi inesorabilmente maturata la prescrizione acquisitiva in favore degli odierni attori. Ed ancora, neppure può ritenersi che la restituzione del bene da parte di
[...]
integri un riconoscimento di alcun diritto in capo alla pa, essendo avvenuta Parte_1 per il solo tempo occorrente all'accertamento dell'acquisto per maturata usucapione cui tende l'odierna azione, quando questa era stata già avviata, atteso che per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Alcuna rilevanza, infine, può attribuirsi alla trascrizione dell'atto di acquisto da parte del che non rientra negli atti interruttivi del termine, individuati in termini tassativi CP_6 dal codice civile.
In accoglimento della domanda attorea, può, pertanto, pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della parte attrice dell'immobile sito in Cosenza, alla via Gaeta,
n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo Marini Serra”, ha posseduto continuativamente, uti dominus, sin dal 1986 il magazzino posto al piano terra del medesimo fabbricato, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6 - con conseguente esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione della presente sentenza.
Il quindi, deve essere condannato alla riconsegna del bene sopra Controparte_6 indicato in favore di parte attrice.
La perdita del cespite da parte del convenuto impone la trattazione della CP_6
domanda di evizione.
Sul punto, deve chiarirsi che, al di là della assoluta genericità dell'istanza di ristoro di non meglio specificati danni, l'istante invoca l'evizione totale del bene, pur apparendo pacifico che, tenuto conto che con l'atto di acquisto prodotto ha acquisito, per l'importo di euro
310.000,00, un più ampio compendio, abbia subito evizione parziale.
Il disposto di cui all'articolo 1484 c.c.fa espresso riferimento alla disciplina della vendita di cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, ipotesi per cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario;
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Nella specie, non risulta allegato né che, senza il magazzino in questione, non avrebbe acquistato l'intero complesso immobiliare, né quale sia il valore dello stesso, onde consentire la corrispondente riduzione del prezzo. Neppure ha dedotto in termini specifici in che misura la perdita del cespite abbia in ipotesi diminuito il valore del più ampio compendio.
L'istanza, quindi, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, quale dichiarato da parte attrice, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Nulla per le spese nei confronti dei chiamati, non costituiti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara gli odierni attori proprietari esclusivi, per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito in Cosenza, alla via Gaeta, n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo Marini Serra”, , riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6;
- Ordina al Comune di Cosenza l'immediato rilascio del cespite indicato al capoverso che precede in favore di parte attrice;
- Rigetta la domanda di evizione;
- Autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei Registri immobiliari competente;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, liquidandole in euro 98,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte attrice, che ha dichiarato di averle anticipate;
- Nulla per le spese nei rapporti tra e terzi chiamati. Controparte_6
Cosenza, 13.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3321/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
3.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: usucapione tra
nata a [...] il [...], C.F.: ;- Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
;- , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Controparte_2
; , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Controparte_3
- , nato a [...] il [...], C.F._4 Controparte_4
C.F.: - , nata a [...] il C.F._5 Controparte_5
22/08/1989, C.F.: in proprio e quali eredi di , C.F._6 Persona_1
nato a [...] il [...], C.F.: , deceduto in Cetraro in data C.F._7
28/02/2022, elettivamente domiciliati in Cosenza 87100 (CS) alla Via Don Carlo De
Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Panza, per mandato in atti;
attori
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Rosselli e Carmelo Triulicio;
convenuto nonché
e;
Controparte_7 Controparte_8 terzi chiamati non costituiti;
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi del defunto – premesso: Persona_1
che quest'ultimo, già proprietario, unitamente alla moglie , Parte_1 dell'appartamento sito in Cosenza, alla via Gaeta, n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo ”, ha posseduto continuativamente, uti dominus, sin dal CP_7
1986 il magazzino posto al piano terra del medesimo fabbricato, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6, che aveva adibito a laboratorio di falegnameria;
di avere sempre posseduto in via esclusiva le chiavi del lucchetto posto sul portone di ingresso del magazzino e che aveva munito il locale della corrente elettrica, facendo Persona_1
partire i cavi dalla propria abitazione sita al piano primo fino a farla giungere al sottostante magazzino, dove esiste anche un piccolo cucinino utilizzato dalla famiglia per la preparazione di pietanze e conserve stagionali – hanno chiesto accettarsi in loro favore l'usucapione del bene, medio tempore acquistato in data 23/4/2007 dal Comune di Cosenza, che, nel settembre del 2022 aveva intimato ai suoi eredi, dapprima bonariamente e poi per iscritto, di rilasciare il locale, previa sospensione dell'ordinanza di sgombero.
Nel costituirsi, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_6 ordinario in favore di quello amministrativo, per avere agito il nell'esercizio del CP_6
potere di autotutela esecutiva per il recupero di un bene facente parte del patrimonio non disponibile e perciò non usucapibile dai privati.
Ha ancora eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e comunque evidenziato che il termine utile ad usucapire sarebbe stato interrotto dalla trascrizione dell'atto di acquisto da parte del avvenuta in data 7/5/2007, dalla quale sarebbe iniziato a decorrere un nuovo CP_6
termine utile per l'usucapione, non decorso.
Ha, quindi, chiesto ed ottenuto la chiamata in causa dei venditori, onde essere garantito in caso di accoglimento della domanda attorea, per evizione del cespite.
Espletata la mediazione obbligatoria e la prova orale ammessa, la causa viene per la decisione.
In via pregiudiziale, ritiene il Tribunale che sussiste la giurisdizione del giudice adito. Il presente giudizio verte sulla natura del cespite occupato dalla famiglia e, Per_1
dunque, investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della PA, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione, bensì il cd petitum sostanziale il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio ed individuata in relazione ai fatti allegati e con riguardo alla protezione in astratto accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Cass. Sezioni unite 27 novembre 1998 n. 12059; Cass. Sezioni Unite 29 ottobre 2015 n. 22084).
La giurisdizione del giudice ordinario, poi, non è esclusa neppure in presenza di una domanda giudiziale che contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo (Cass. SS.UU. 28 dicembre 2001, n. 16218).
Nella concreta fattispecie gli attori hanno chiesto di essere dichiarati proprietari di un bene per maturata usucapione, facendo dunque valere una situazione giuridica, qualificabile come diritto soggettivo, tutelabile in quanto tale innanzi al giudice ordinario, pur se hanno dedotto l'esistenza di vizi di un atto di sgombero, evidentemente al fine di evidenziare che tale atto non si poneva come ostativo rispetto ai loro petita.
Nel merito, la domanda può dirsi provata.
Deve premettersi che non osta alla usucapibilità del bene oggetto di causa l'inclusione dello stesso nell'elenco dei beni indisponibili dell'ente comunale, allegata da parte convenuta.
Ed invero, premesso che nella specie l'immobile è stato acquistato da privati nel 2007 dall'ente comunale onde destinarlo alle esigenze di cittadini in emergenza abitativa, e, quindi, non era di per sé un bene dotato di intrinseca destinazione pubblicistica - ed al di là della data di inserimento dello stesso nell'elenco dei beni indisponibili, sicuramente successiva al consolidamento del ventennio di possesso utile all'acquisto per usucapione in favore degli attori - non si ritiene che il Comune ne abbia provato l'appartenenza la patrimonio indisponibile.
Ed invero, giusti i principi di cui a Cass. Sez. U, n. 6019 del 25/03/2016, per i quali:
“Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio” e in difetto di tali condizioni, esso va ascritto al patrimonio disponibile.
Nel caso in esame, non v'è in atti alcuna dimostrazione di tale effettiva ed attuale destinazione dell'immobile al pubblico servizio, peraltro smentita dalla sua utilizzazione, in via esclusiva, ad opera della famiglia (come risulta dalla documentazione Per_1
fotografica depositata in atti), nonché dalla necessità di procedere al recupero coattivo del bene da parte del CP_6
Né la destinazione pubblica del bene è dimostrata dalla sua inclusione nel “Programma sperimentale di edilizia residenziale 20.000 abitazioni in affitto, deliberazione di Giunta
Regionale n.467 del 30/06/2003”, o dal dell'intervento 5, “CONTRASTO AL DISAGIO
ABITATIVO NELLA CITTA' DI COSENZA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI
EDIFICI NEL CENTRO STORICO PER SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI
ABITATIVI E SOCIALI A FAVORE DI
[...]
”, CUP F83D2101172000, rientrante nella Controparte_9
Programmazione Unitaria 2014-2020-POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Agenda Urbana
Cosenza-Rende 2014-2020, finanziato per un importo di € 500.000,00, elementi che, al più, provano l'intenzione dell'ente locale per la futura destinazione del bene ai bisogni della collettività, mediante la sua inclusione in programmi di recupero urbano ma non provano l'attuale utilizzazione ad esigenze di pubblico servizio.
In ogni caso, l'appartenenza al patrimonio indisponibile di un bene “va esclusa quando il tempo che intercorre tra la destinazione ad uso pubblico del bene e l'inizio del periodo utile a fini di usucapione (oltre dieci anni) trascorre senza che sia stato posto in essere alcun atto concreto di utilizzazione del fondo a fini di pubblica utilità” (Cass., Sez. II, 16.12.2009, n. 26402), in quanto alla destinazione pubblica formale è necessaria l'utilizzazione concreta del bene per fini pubblici non la intenzione di realizzare, a mezzo del bene, finalità pubbliche.
Il bene oggetto del contendere, dunque, è usucapibile, non essendo stato oggetto di quella destinazione immediata e diretta che rappresenta, agli effetti degli artt. 826 e 830 c.c., il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili.
Sotto il primo aspetto, deve ricordarsi, come correttamente rilevato da parte attrice, che i beni del demanio pubblico sono tassativamente elencati negli artt. 822 e 824 c.c., mentre quelli del patrimonio indisponibile nell'art. 826 c.c..
Sebbene quest'ultimo articolo, nell'ultimo comma, inserisca nel patrimonio indisponibile
"…gli altri beni destinati a un pubblico servizio", non è sufficiente la sola proprietà pubblica per attribuire ai beni tale connotazione (non essendo prevista una presunzione di demanialità), ma è necessario, innanzitutto, un provvedimento amministrativo da cui risulti la volontà dell'ente titolare del diritto reale di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e, poi, che ad esso segua una effettiva destinazione a pubblico servizio.
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di ribadire che "l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale si stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso;
tanto presuppone non solo che il bene sia di proprietà del ma anche una concreta destinazione dello stesso ad un CP_6 pubblico servizio" (v.si Cass. n. 26402/2009; Cass. n. 8743/1997) e che "l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità" (Cass. Ord. n.
26990 del 26/11/2020).
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite, le quali, dopo aver escluso la natura demaniale del bene e ritenuto quest'ultimo non inquadrabile nel patrimonio indisponibile, hanno ribadito il proprio orientamento secondo cui "detta inclusione - pur nella previsione residuale ed aperta di cui all'art. 826 comma 3 c.c. - è correlata tanto alla esistenza di un atto amministrativo dal quale risulti la volontà dell'Ente di operare la destinazione del bene al pubblico servizio quanto alla effettività di detta destinazione (tra le tante si vedano l'ordinanza n. 7176 del 2010 e le sentenze n. 26402 del 2009 e n. 14865 del 2006)" (Cass.
Sezioni Unite n. 24563/2010).
Quanto alla ricorrenza in concreto dei presupposti che integrano la fattispecie acquisitiva invocata deve osservarsi quanto segue.
L'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata
– per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (da ultimo, Cass., 11 febbraio 2000 n.1530;
Cass., 23 marzo 1998 n.3081). In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass., 17 luglio 1998 n.6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (Cass. 1 luglio 1996 n.5964; Cass. 18 febbraio 1980 n.1172).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento
(cfr. Cass., 22 aprile 1992 n. 4807; Cass., 23 giugno 1967 n.1538).
Ciò debitamente premesso, ad avviso del giudicante, nella vicenda in esame appaiono compiutamente integrati i presupposti normativi della fattispecie acquisitiva invocata da parte attrice.
Le circostanze relative al possesso animo domini, continuato, ininterrotto e pacifico dell - il quale ha sempre curato la manutenzione ordinaria e straordinaria Persona_1
dell'immobile, ha provveduto a propria cura e spese all'allacciamento della rete elettrica - sono state tutte confermate dai testimoni escussi, i quali hanno dichiarato che l'attore, sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento sito nell'ambito del medesimo palazzo, ivi ha anche esercitato l'attività di falegname;
i testi, poi, hanno aggiunto, infine, che disponeva delle chiavi del lucchetto posto sul portone d'ingresso, circostanza che conferma l'esclusività del possesso. Il tutto nella più totale assenza di contrasti da parte di chicchessia.
Che gli attori abbiano avuto il godimento di quel bene, invero, non è contestato neppure dal che più che altro eccepisce il fatto che l'area non può essere oggetto di CP_6 usucapione perché appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
Dalla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie emerge, dunque, senza incertezze, come parte attrice abbia, per un periodo di tempo anteriore all'acquisto del cespite da parte del sicuramente eccedente il prescritto limite ventennale, CP_6
utilizzato uti dominus il locale.
Nella condotta tenuta da parte attrice può, dunque, ravvisarsi un possesso protratto senza soluzione di continuità per oltre un ventennio (il requisito della continuità richiede, infatti, il compimento, costante e puntuale, di atti di possesso, e non già la dimostrazione che il potere sulla cosa sia stato conservato in ogni momento: Cass., 6 luglio 1973 n.1921) ed indiscutibilmente esercitato uti dominus: al riguardo, oltre all'utilizzo conforme alla qualità e alla destinazione della cosa, l'apposizione del lucchetto al cancello, la detenzione esclusiva della relativa chiave, la destinazione a laboratorio di falegnameria, denotano in modo univoco, concludente ed oggettivamente percepibile, la volontà di CP_10 di disporre del bene di cui si controverte come proprio dal 1986, palesando tale
[...] volontà allo stesso ente pubblico proprietario con la presentazione di dichiarazioni e istanze pubbliche, come sopra esposto.
La parte attrice ha dedotto e adeguatamente dimostrato, soprattutto mediante la prova testimoniale espletata e la perizia di stima depositata in atti, di avere esercitato sull'immobile oggetto di causa, per oltre un ventennio, pacificamente e pubblicamente, un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, corredato dall'animus rem sibi habendi.
Per tutte le ragioni in diritto sopra espresse, deve ritenersi che gli odierni attori abbiano usucapito il cespite oggetto del presente giudizio, in virtù ed in conseguenza della trasmissione mortis causa, in loro favore, della posizione di vantaggio, costituita dal possesso ultraventennale (continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico), già per vero consolidatasi, in capo al de cuius, dante causa dei predetti, deceduto in Persona_1
Ce., in data 28.2.2022. Soccorre, ai presenti fini, la previsione normativa di cui all'art. 1146 c.c., alla cui stregua, il possesso, quale potere di fatto sulla res, integra gli estremi di un'autentica situazione di vantaggio per il possessore, in termini di componente attiva del suo patrimonio, sicchè il predetto possesso ad usucapionem, viene a formare oggetto, al pari delle situazioni giuridiche soggettive attive, di un vero e proprio “acquisto a titolo derivativo”, cui viene attribuito il nomen iuris di successione del possesso. Si ha, quindi, che, alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, con la conseguenza che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, del possesso (a seconda del fatto che il possesso sia stato di buona o mala fede, sia stato o meno viziato, ecc.) si producono, rispettivamente, a favore ed a carico del predetto erede, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
Ora, quanto al caso in esame, deve ritenersi, sulla scorta di quanto dedotto dagli attori mai specificamente contestato dall'Amministrazione convenuta, che il de cuius abbia effettivamente iniziato a possedere, con i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, l'immobile per cui pende giudizio, già a decorrere dall'anno 1986, data di acquisto dell'immobile adibito a casa familiare sicchè, in data 28.2.2022, giorno della morte del de cuius, si era già costituita, nel patrimonio dell'ereditando, la “posta attiva” di un possesso ultraventennale, che gli eredi hanno, per l'appunto, acquistato mortis causa, nella loro qualità di successori universali.
Né può attribuirsi valore interruttivo del termine ventennale ex art. 1167 c.c. per intervenuta perdita del possesso, attesa la consegna del cespite da parte di
[...]
in ottemperanza all'ordinanza di sgombero. Parte_1
Se è vero che all'istituto dell'usucapione si applicano le norme dettate dal Legislatore in materia di prescrizione e, segnatamente, quelle sulla sospensione ed interruzione dei termini, è altresì vero che l'interruzione del termine di prescrizione, sia essa estintiva o acquisitiva, deve essere compiuta dall'avente diritto prima dello spirare del termine medesimo. Così non è stato nel caso oggetto del presente giudizio, ove il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., affinchè possa considerarsi maturata l'usucapione in capo al possessore, era ampiamente decorso già in epoca precedente al 2022, per cui deve considerarsi inesorabilmente maturata la prescrizione acquisitiva in favore degli odierni attori. Ed ancora, neppure può ritenersi che la restituzione del bene da parte di
[...]
integri un riconoscimento di alcun diritto in capo alla pa, essendo avvenuta Parte_1 per il solo tempo occorrente all'accertamento dell'acquisto per maturata usucapione cui tende l'odierna azione, quando questa era stata già avviata, atteso che per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Alcuna rilevanza, infine, può attribuirsi alla trascrizione dell'atto di acquisto da parte del che non rientra negli atti interruttivi del termine, individuati in termini tassativi CP_6 dal codice civile.
In accoglimento della domanda attorea, può, pertanto, pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della parte attrice dell'immobile sito in Cosenza, alla via Gaeta,
n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo Marini Serra”, ha posseduto continuativamente, uti dominus, sin dal 1986 il magazzino posto al piano terra del medesimo fabbricato, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6 - con conseguente esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in ordine alla trascrizione della presente sentenza.
Il quindi, deve essere condannato alla riconsegna del bene sopra Controparte_6 indicato in favore di parte attrice.
La perdita del cespite da parte del convenuto impone la trattazione della CP_6
domanda di evizione.
Sul punto, deve chiarirsi che, al di là della assoluta genericità dell'istanza di ristoro di non meglio specificati danni, l'istante invoca l'evizione totale del bene, pur apparendo pacifico che, tenuto conto che con l'atto di acquisto prodotto ha acquisito, per l'importo di euro
310.000,00, un più ampio compendio, abbia subito evizione parziale.
Il disposto di cui all'articolo 1484 c.c.fa espresso riferimento alla disciplina della vendita di cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, ipotesi per cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario;
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Nella specie, non risulta allegato né che, senza il magazzino in questione, non avrebbe acquistato l'intero complesso immobiliare, né quale sia il valore dello stesso, onde consentire la corrispondente riduzione del prezzo. Neppure ha dedotto in termini specifici in che misura la perdita del cespite abbia in ipotesi diminuito il valore del più ampio compendio.
L'istanza, quindi, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, quale dichiarato da parte attrice, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Nulla per le spese nei confronti dei chiamati, non costituiti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara gli odierni attori proprietari esclusivi, per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito in Cosenza, alla via Gaeta, n. 2, facente parte del fabbricato denominato “Palazzo Marini Serra”, , riportato in catasto al foglio 22, p.lla 573, sub 6;
- Ordina al Comune di Cosenza l'immediato rilascio del cespite indicato al capoverso che precede in favore di parte attrice;
- Rigetta la domanda di evizione;
- Autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei Registri immobiliari competente;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, liquidandole in euro 98,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte attrice, che ha dichiarato di averle anticipate;
- Nulla per le spese nei rapporti tra e terzi chiamati. Controparte_6
Cosenza, 13.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei