Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 12161/2024 di r.g.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1, c.p.c., con termine sino al 19.05.2025 per il deposito di note scritte;
lette le note depositate in data 15.05.2025, con cui l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello, riportandosi agli atti;
tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, decide la presente controversia mediante il deposito della seguente:
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 03.06.2024 e notificato in data
21.09.2024
DA
partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 sig. , elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE), piazza F. Crispi n. 8 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Rosa Esposito, che la rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA – CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione prefettizie, tutte emesse in data 13.10.2022: prot. n. M_IT PR_NAUTG 00407480
Area III;
prot. n. M_IT PR_NAUTG 00407485 Area III;
prot. n. M_IT PR_NAUTG 00407487
Area III;
prot. n. M_IT PR_NAUTG 00407488 Area III.
Con ognuna delle suddette ordinanze, la prefettura di ha ingiunto alla CP_1 Parte_1 nella qualità di obbligata in solido, il pagamento di € 166,00 (oltre € 14,50 per spese di procedimento e notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, commi
9 e 14, del d.lgs. n. 295 del 1992, atteso che in data 02.02.2022, 05.02.2022, 09.02.2022 e
15.02.2022, il veicolo Iveco 35 E4, targato DD674FG, di proprietà dell'ingiunta, circolava in in area pedonale. CP_1
Con sentenza n. 42278/2023, pubblicata in data 04.12.2023 e non notificata, il Giudice di
Pace ha rigettato il ricorso dando atto della regolare notifica dei verbali e delle conseguenti ingiunzioni impugnate.
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ZTL Centro antico di cui era titolare. Pertanto, la sua condotta non poteva essere sanzionata come illecita, essendo legittimata dall'autorizzazione alla circolazione nella ZTL del comune di
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza e per l'annullamento delle CP_1 ordinanze ingiunzione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La è rimasta contumace. CP_1
§ 2. L'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti, in particolare dalle copie dei verbali di contestazione dell'illecito, prodotte sin dal I grado dall'appellante, si evince che le infrazioni alla base delle 4 ordinanze ingiunzione sono state rilevate al “varco via Tribunali – via San Nilo” e sono consistite nel passaggio non autorizzato del veicolo di proprietà della ricorrente in un'area pedonale, istituita con ordinanza dirigenziale n. 558 del 04.11.2019.
L'appellante non contesta di aver effettuato il passaggio nei giorni e nelle ore indicate nei verbali, ma ritiene che lo stesso fosse autorizzato, e quindi non sanzionabile, dall'autorizzazione rilasciata dal comune di in data 26.01.2022. CP_1
Ebbene, l'autorizzazione è presente in atti, ma essa si riferisce al passaggio nella “ZTL
Centro Antico”; ne consegue che il titolo autorizzativo invocato non scrimina la condotta illecita posta in essere dalla ricorrente, perché non riguarda l'area pedonale attraversata dal veicolo di sua proprietà, né vi è prova in ordine al fatto che il detto titolo si estenda anche all'area pedonale presidiata dal varco via dei Tribunali – via Nilo.
Da quanto precede deriva l'infondatezza del motivo di appello, non essendovi prova della liceità della condotta posta in essere dal conducente del veicolo di proprietà della Pt_1 condotta che, oltre a non essere contestata, è provata dai verbali di contestazione prodotti dalla stessa ricorrente. La copia meccanografica del verbale costituisce, infatti, prova del fatto illecito contestato alla società, atteso che il verbale redatto con sistema meccanizzato è equiparato ex lege (cfr. artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 495 del 1992) al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, ed è, al pari di questa, assistito da fede privilegiata (cfr. Cass., sez. II, 25/05/2016, n.10860). Infine, va richiamato il principio di diritto secondo cui la mancata costituzione della P.A. non è circostanza sufficiente ad accogliere il ricorso, laddove la condotta illecita sia comunque provata dalla documentazione prodotta dall'opponente (cfr. Cass., sez. II, 30/10/2009, n. n. 23079).
In conclusione, l'appello è respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia della . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 42278/2023 del Parte_1 giudice di pace di CP_1
b) nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 19.05.2025.
Il Giudice
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