Articolo 10 della Legge 4 giugno 2010, n. 96
Articolo 9Articolo 11
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10 luglio 2010
Art. 10. (Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. All' articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese»; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Nota all'art. 10.
- Per il testo dell' art. 15-bis della legge n. 11 del 2005 , si veda nelle note all'art. 7.
Entrata in vigore il 10 luglio 2010
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