Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2643/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VALENTINA PILLOSIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA MAGISTRELLI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Data della decisione: 7.3.2025
1
- e contraevano matrimonio a Fino Mornasco Parte_1 Controparte_1
il 26.9.1996 e che dal matrimonio nasceva il figlio (4.1.1968). Per_1
- In data 28.11.2014 le parti sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dal PM in data 3.12.2014, con cui il ricorrente si obbligava a versare alla resistente un assegno divorzile pari a € 250 mensili.
- Con ricorso depositato il 7.8.2024 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca dell'assegno divorzile in essere.
- Con memoria difensiva del 3.2.2025 si costituiva la resistente, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., al fine di stabilire la sussistenza della capacità di agire e stare in giudizio in capo al ricorrente, e nel merito il rigetto della domanda avversaria, con conferma delle statuizioni divorzili vigenti.
- Nelle more del giudizio, in data 5.3.2025 il procuratore del ricorrente, munito del relativo potere di rinuncia, in forza della procura alle liti rilasciata dalla parte, depositava la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione; in pari data il difensore della controparte, munito del relativo potere, dichiarava di accettare la rinuncia avversaria, dichiarando altresì di voler essa stessa rinunciare al procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.
- All'udienza cartolare del 6.3.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio;
preso atto della rinuncia agli atti del giudizio del ricorrente e dell'accettazione della controparte;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in data 7.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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