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Articolo 2 della Legge 7 agosto 1919, n. 1403
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Legge 7 agosto 1919, n. 1403
Articolo 2 della Legge 7 agosto 1919, n. 1403
Versione
3 settembre 1919
Art. 2.
Le attivita' e passivita', compresi i centesimi addizionali, saranno ripartiti in ragione di popolazione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1919
Vedi fonte istituzionale
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