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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4842/2019 R.G., promossa da:
a ES (ME) il 22.02.1969 e residente in [...]Parte_1
Calabria alla Via Roma 6, rappresentato e difeso dall'avv. Pia Maria
Gullì ) C.F._1
• Appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (P.E.C. . Email_1
• Appellata -
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Via del Controparte_2
Municipio, 16 - 31100 (P.E.C. reviso.it). CP_1 Email_2 CP_2
• Appellato contumace -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 529/2018. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, Parte_1 impugnava la sentenza n. 529/2018 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, che aveva integralmente rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Treviso n. dell'11.05.2016, con CodiceFiscale_2 la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 596,33 relativa ai verbali n. R697974 del 20.03.2015 (violazione art. 142 c. 8 CdS) e n.
Y26409 del 20.08.2015 (violazione art. 126 bis CdS per omessa comunicazione dati conducente).
L'appellante riproponeva in questa sede i motivi già dedotti in primo grado:
1. Vizio di omessa motivazione dell'ordinanza prefettizia, per non aver esaminato il ricorso amministrativo riguardo al verbale n. R697974.
2. Nullità della notifica del verbale n. R697974 e conseguente nullità del verbale stesso, nonché del successivo verbale n. Y26409.
3. Altre contestazioni relative alla taratura e alla sottoscrizione autografa dei verbali. (Nota: i motivi 1 e 3, sebbene presenti nelle fonti, non rientrano nella specifica richiesta dell'utente di basare la sentenza unicamente sulla mancata prova della notifica del primo verbale).
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio la , resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. La CP_1 eccepiva l'irregolarità formale dell'atto di appello proposto come atto di citazione e la sua irrituale notifica. Nel merito, ribadiva l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto al verbale n. R697974, la affermava che il ricorso CP_1 amministrativo era pervenuto tardivamente (in data 21.10.2015, oltre i 60 giorni dalla notifica asserita), e che pertanto in sede amministrativa era stato considerato solo il verbale n. Y26409. Sosteneva che la notifica del verbale n. R697974 si era perfezionata in data 08.06.2015 a mezzo servizio postale per compiuta giacenza.
Affermava che tale notifica era stata eseguita dai funzionari del Controparte_2 tramite l'ufficio postale di Bologna con il "Servizio Postel", procedura ritenuta rituale e conforme alla legge, e che la notifica aveva raggiunto il suo scopo.
In via preliminare, l'eccezione della circa l'irregolarità formale e la CP_1 notifica dell'atto di appello appare superata dalla costituzione in giudizio della stessa e dalla regolare instaurazione del contraddittorio. CP_1
Passando al merito, l'appellante lamenta che il Giudice di Pace abbia omesso di considerare e valutare la specifica contestazione relativa all'omessa notifica del verbale n. R697974. Tale contestazione verte sulla regolarità della notifica asseritamente avvenuta per "compiuta giacenza" il 08.06.2015.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la legge (art. 8 L. n. 890/1982, come modificato) e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione stabiliscono che, in caso di temporanea assenza del destinatario e conseguente deposito del piego presso l'ufficio postale, l'agente postale deve dare notizia di ciò al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito). La notificazione si perfeziona solo decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata o dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
La giurisprudenza richiede espressamente che la parte che invoca il
2 perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale per compiuta giacenza fornisca la prova del l'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito. Parte Questa prova, costituita dalla ricevuta di spedizione della , è considerata un elemento necessario ad integrare il procedimento di notifica.
Nel caso di specie, la ha affermato che la notifica del verbale n. CP_1
R697974 si è perfezionata il 08.06.2015 a mezzo servizio postale per compiuta giacenza. Tuttavia, l'appellante contesta la circostanza .
Dagli atti emerge che la non ha fornito la prova dell'invio della CP_1 raccomandata A/R (CAD) che avrebbe dovuto notiziare il destinatario dell'avvenuto deposito.
La mera affermazione della , anche se accompagnata dalla dicitura CP_1
"vedasi allegati" nella comparsa di primo grado, è insufficiente in mancanza della documentazione probatoria specifica.
Anche la documentazione telematica inviata dalla Polizia Municipale di , CP_1 secondo quanto dedotto dall'appellante, risultava illeggibile e non provava l'avvenuto deposito né l'invio della CAD.
Pertanto, in assenza della prova richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza per il perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale con deposito, la notifica del verbale n. R697974 del 20.03.2015 deve ritenersi nulla.
Dalla nullità della notifica del verbale n. R697974 discende la nullità del verbale stesso.
Come correttamente sostenuto dall'appellante, il verbale n. Y26409 del
20.08.2015, elevato per la violazione dell'art. 126 bis CdS (omessa comunicazione dati conducente), ha come presupposto essenziale l'effettiva conoscenza e/o conoscibilità del verbale originario che imponeva tale comunicazione.
L'illecito di cui all'art. 126-bis si basa sulla mancata comunicazione dei dati "entro
60 giorni dalla notifica del verbale".
La prova di tale illecito richiede pertanto la prova della notifica corretta del verbale originario con l'avviso dell'obbligo di comunicazione.
Poiché la notifica del verbale n. R697974 è nulla, tale verbale non è mai stato validamente portato a conoscenza del Sig. nei termini di legge. Di Pt_1 conseguenza, l'obbligo di comunicare i dati del conducente in riferimento a tale verbale non è mai sorto in modo efficace nei suoi confronti. La contestazione di cui all'art. 126 bis CdS relativa a un verbale la cui notifica è nulla non può quindi configurarsi validamente. Pertanto, anche il verbale n. Y26409 del 20.08.2015 risulta nullo o illegittimo in quanto privo del suo necessario presupposto logico e
3 giuridico.
La ha giustificato la propria ordinanza affermando che, in sede CP_1 amministrativa, il ricorso relativo al verbale R697974 era tardivo.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il giudice ha piena cognizione del rapporto sanzionatorio e deve valutare le deduzioni difensive relative ai presupposti della sanzione, anche se non esaminate o motivate in sede amministrativa. La nullità della notifica è un vizio radicale che incide sulla legittimità dell'intero procedimento e sulla validità della pretesa sanzionatoria, rendendo irrilevante la questione della tempestività del ricorso amministrativo relativo a un atto mai validamente notificato.
Alla luce della accertata nullità della notifica del verbale n. R697974 e della conseguente nullità di entrambi i verbali e dell'ordinanza prefettizia che su di essi si fonda, l'appello deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'appellante nei confronti della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 529/2018, ogni diversa domanda, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
o Dichiara la nullità della notifica del verbale n. R697974 del 20.03.2015.
o Dichiara la nullità del verbale n. R697974 del 20.03.2015.
o Dichiara la nullità/illegittimità del verbale n. Y26409 del 20.08.2015.
o Dichiara la nullità e/o annulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di
Treviso n. MITPRTVSPC00011056 dell'11.05.2016.
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'appellante , che si liquidano in euro 1700,00 oltre Parte_1 spese generali, contributo unificato iva e cpa
Il Giudice dott. Deli LUCA
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4842/2019 R.G., promossa da:
a ES (ME) il 22.02.1969 e residente in [...]Parte_1
Calabria alla Via Roma 6, rappresentato e difeso dall'avv. Pia Maria
Gullì ) C.F._1
• Appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (P.E.C. . Email_1
• Appellata -
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Via del Controparte_2
Municipio, 16 - 31100 (P.E.C. reviso.it). CP_1 Email_2 CP_2
• Appellato contumace -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 529/2018. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, Parte_1 impugnava la sentenza n. 529/2018 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, che aveva integralmente rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Treviso n. dell'11.05.2016, con CodiceFiscale_2 la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 596,33 relativa ai verbali n. R697974 del 20.03.2015 (violazione art. 142 c. 8 CdS) e n.
Y26409 del 20.08.2015 (violazione art. 126 bis CdS per omessa comunicazione dati conducente).
L'appellante riproponeva in questa sede i motivi già dedotti in primo grado:
1. Vizio di omessa motivazione dell'ordinanza prefettizia, per non aver esaminato il ricorso amministrativo riguardo al verbale n. R697974.
2. Nullità della notifica del verbale n. R697974 e conseguente nullità del verbale stesso, nonché del successivo verbale n. Y26409.
3. Altre contestazioni relative alla taratura e alla sottoscrizione autografa dei verbali. (Nota: i motivi 1 e 3, sebbene presenti nelle fonti, non rientrano nella specifica richiesta dell'utente di basare la sentenza unicamente sulla mancata prova della notifica del primo verbale).
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio la , resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. La CP_1 eccepiva l'irregolarità formale dell'atto di appello proposto come atto di citazione e la sua irrituale notifica. Nel merito, ribadiva l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto al verbale n. R697974, la affermava che il ricorso CP_1 amministrativo era pervenuto tardivamente (in data 21.10.2015, oltre i 60 giorni dalla notifica asserita), e che pertanto in sede amministrativa era stato considerato solo il verbale n. Y26409. Sosteneva che la notifica del verbale n. R697974 si era perfezionata in data 08.06.2015 a mezzo servizio postale per compiuta giacenza.
Affermava che tale notifica era stata eseguita dai funzionari del Controparte_2 tramite l'ufficio postale di Bologna con il "Servizio Postel", procedura ritenuta rituale e conforme alla legge, e che la notifica aveva raggiunto il suo scopo.
In via preliminare, l'eccezione della circa l'irregolarità formale e la CP_1 notifica dell'atto di appello appare superata dalla costituzione in giudizio della stessa e dalla regolare instaurazione del contraddittorio. CP_1
Passando al merito, l'appellante lamenta che il Giudice di Pace abbia omesso di considerare e valutare la specifica contestazione relativa all'omessa notifica del verbale n. R697974. Tale contestazione verte sulla regolarità della notifica asseritamente avvenuta per "compiuta giacenza" il 08.06.2015.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la legge (art. 8 L. n. 890/1982, come modificato) e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione stabiliscono che, in caso di temporanea assenza del destinatario e conseguente deposito del piego presso l'ufficio postale, l'agente postale deve dare notizia di ciò al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito). La notificazione si perfeziona solo decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata o dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
La giurisprudenza richiede espressamente che la parte che invoca il
2 perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale per compiuta giacenza fornisca la prova del l'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito. Parte Questa prova, costituita dalla ricevuta di spedizione della , è considerata un elemento necessario ad integrare il procedimento di notifica.
Nel caso di specie, la ha affermato che la notifica del verbale n. CP_1
R697974 si è perfezionata il 08.06.2015 a mezzo servizio postale per compiuta giacenza. Tuttavia, l'appellante contesta la circostanza .
Dagli atti emerge che la non ha fornito la prova dell'invio della CP_1 raccomandata A/R (CAD) che avrebbe dovuto notiziare il destinatario dell'avvenuto deposito.
La mera affermazione della , anche se accompagnata dalla dicitura CP_1
"vedasi allegati" nella comparsa di primo grado, è insufficiente in mancanza della documentazione probatoria specifica.
Anche la documentazione telematica inviata dalla Polizia Municipale di , CP_1 secondo quanto dedotto dall'appellante, risultava illeggibile e non provava l'avvenuto deposito né l'invio della CAD.
Pertanto, in assenza della prova richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza per il perfezionamento della notifica a mezzo servizio postale con deposito, la notifica del verbale n. R697974 del 20.03.2015 deve ritenersi nulla.
Dalla nullità della notifica del verbale n. R697974 discende la nullità del verbale stesso.
Come correttamente sostenuto dall'appellante, il verbale n. Y26409 del
20.08.2015, elevato per la violazione dell'art. 126 bis CdS (omessa comunicazione dati conducente), ha come presupposto essenziale l'effettiva conoscenza e/o conoscibilità del verbale originario che imponeva tale comunicazione.
L'illecito di cui all'art. 126-bis si basa sulla mancata comunicazione dei dati "entro
60 giorni dalla notifica del verbale".
La prova di tale illecito richiede pertanto la prova della notifica corretta del verbale originario con l'avviso dell'obbligo di comunicazione.
Poiché la notifica del verbale n. R697974 è nulla, tale verbale non è mai stato validamente portato a conoscenza del Sig. nei termini di legge. Di Pt_1 conseguenza, l'obbligo di comunicare i dati del conducente in riferimento a tale verbale non è mai sorto in modo efficace nei suoi confronti. La contestazione di cui all'art. 126 bis CdS relativa a un verbale la cui notifica è nulla non può quindi configurarsi validamente. Pertanto, anche il verbale n. Y26409 del 20.08.2015 risulta nullo o illegittimo in quanto privo del suo necessario presupposto logico e
3 giuridico.
La ha giustificato la propria ordinanza affermando che, in sede CP_1 amministrativa, il ricorso relativo al verbale R697974 era tardivo.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il giudice ha piena cognizione del rapporto sanzionatorio e deve valutare le deduzioni difensive relative ai presupposti della sanzione, anche se non esaminate o motivate in sede amministrativa. La nullità della notifica è un vizio radicale che incide sulla legittimità dell'intero procedimento e sulla validità della pretesa sanzionatoria, rendendo irrilevante la questione della tempestività del ricorso amministrativo relativo a un atto mai validamente notificato.
Alla luce della accertata nullità della notifica del verbale n. R697974 e della conseguente nullità di entrambi i verbali e dell'ordinanza prefettizia che su di essi si fonda, l'appello deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'appellante nei confronti della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 529/2018, ogni diversa domanda, eccezione e CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
o Dichiara la nullità della notifica del verbale n. R697974 del 20.03.2015.
o Dichiara la nullità del verbale n. R697974 del 20.03.2015.
o Dichiara la nullità/illegittimità del verbale n. Y26409 del 20.08.2015.
o Dichiara la nullità e/o annulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di
Treviso n. MITPRTVSPC00011056 dell'11.05.2016.
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'appellante , che si liquidano in euro 1700,00 oltre Parte_1 spese generali, contributo unificato iva e cpa
Il Giudice dott. Deli LUCA
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
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