Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Assenza del beneficio consortile

    Il giudice rileva che, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, l'onere probatorio grava sull'amministrazione resistente. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, anche a causa della mancata costituzione del Consorzio di Bonifica.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    Il giudice accoglie il ricorso sulla base del difetto di prova della pretesa da parte dell'amministrazione, assorbendo tale motivo ogni ulteriore valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 111
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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