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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Consorzio_2 Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042574590000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5208/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.094 2024 00425745 90/000, notificata via p. e.c. il 26 novembre 2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa alla Quota Consortile anno 2023 del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché il difetto di motivazione.
Specifica che i terreni per cui è chiesto “ … il contributo si trovano nel Comune di Gioia Tauro, in una zona urbanizzata che non ha mai visto alcun tipo di intervento, di nessun genere, da parte del Consorzio_1 “.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Consorzio_2 Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042574590000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5208/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.094 2024 00425745 90/000, notificata via p. e.c. il 26 novembre 2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa alla Quota Consortile anno 2023 del Consorzio_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, nonché il difetto di motivazione.
Specifica che i terreni per cui è chiesto “ … il contributo si trovano nel Comune di Gioia Tauro, in una zona urbanizzata che non ha mai visto alcun tipo di intervento, di nessun genere, da parte del Consorzio_1 “.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).