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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4458/2021 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla Via Verdi n° 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ciampi (C.F.:
- P.E.C.: e dall'Avv. Michele Di Vito C.F._1 Email_1
(C.F.: - P.E.C.: , C.F._2 Email_2
APPELLANTE contro
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Chiusano San Domenico (AV) alla loc. Saudoni, P. IVA.: , rappresentata P.IVA_2
e difesa degli Avv.ti Giuseppe Pagnotta (C.F.: ) e Federico Siconolfi (C.F.: C.F._3
), i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo C.F._4
P.E.C.: Email_3
APPELLATO
*** per la riforma della sentenza n. 1506/2021del Giudice di Pace di Avellino, depositata il 24.06.2021, resa nel giudizio iscritto al RGN 577/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo P.E.C. il 05.11.2021 la proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 1506/2021 con la quale il Giudice di Pace di Avellino, in accoglimento pagina 1 di 5 dell'opposizione spiegata dalla ditta di Controparte_2 CP_2
aveva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 731/2020 emesso in favore della per il Controparte_3 pagamento della somma di € 2.000,01 a titolo di corrispettivo per l'attività di elaborazione dati prestata relativamente al periodo dell'anno 2015 portato dalla fattura n. FPR 1/20 del 12.08.2020.
L'appellante censurava la sentenza per vizio di ultrapetizione, illogicità e contradditorietà nella parte in cui il Giudice di prime cure non valutato attentamente che la fattura n. 16/2016 del 21/07/2016 prodotta dall'odierna appellata risultava inesistente agli atti della contabilità dell'odierna appellante, considerando anche il fatto che la stessa risulta palesemente distinta e difforme dalla fattura n. FPR
1/20 del 12/08/2020 avente oggetto diverso in quanto emessa a titolo di saldo-avere in favore di
per non aver considerato il Giudice di prime cure che l'importo indicato nel Controparte_4 bonifico depositato dall'appellata nel Giudizio di primo grado doveva essere inteso come un acconto rispetto al totale pattuito dalle parti, pari ad € 4.000,00 annui; oltre ad eccepire l'insussistenza e nullità della sentenza e del pedissequo atto di precetto notificati, che non poteva essere notificata, munita di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto alla parte soccombente prima di essere divenuta cosa giudicata;
così concludeva: “A- Per l'accoglimento del presente atto di appello con integrale riforma della sentenza n. 1506/2021 del Giudice di Pace di Avellino e del suo annullamento unitamente al pedissequo atto di precetto notificato in data 08/10/2021 per tutte le argomentazioni su esposte;
B- Per la conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 731/2020 del Giudice di Pace di
Avellino opposto in primo grado;
C- Per la dichiarazione di nullità della notifica e del pedissequo atto di precetto in quanto resi in totale difformità rispetto al combinato disposto di cui agli art.li 170,325 e
327 c.p.c., per essere prefati atti azionati anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
D- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori;
”
Si costituiva nel giudizio di appello la che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto gravame, per violazione degli artt. 342 cpc e
348 bis cpc, che rilevava l'infondatezza dei motivi di appello e concludeva per sentir: “a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in applicazione degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., per i motivi sopra illustrati;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla CP_5
con consequenziale conferma del contenuto della sentenza n. 1506/2021 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Avellino;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. alla corresponsione di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellato”.
pagina 2 di 5 Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
L'appello proposto, seppur ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199 /2017), è infondato e, pertanto, va rigettato, essendo la pronuncia appellata condivisibile nelle ragioni di fatto e di diritto.
§ I primi due motivi di appello, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
Giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Conseguentemente spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, onere che nella specie risulta assolto dall'opponente
Invero, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto”
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n.
712/2018).
È altresì principio condiviso in giurisprudenza che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
pagina 3 di 5 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione operata dalla nel successivo giudizio ex art. 645 cpc. CP_2
Nel caso di specie l'opponente, odierno appellato, riguardo al rapporto intercorso tra le parti, qualificato come “servizio di prestazione di elaborazione dati e contabilità 2015”, ha contestato la idoneità della fattura al fine dell'emissione del provvedimento monitorio, per non essere corredata del necessario parere di congruità da parte del competente consiglio dell'ordine; ha altresì contestato la fattura posta alla base del provvedimento monitorio, eccependo un fatto estintivo della pretesa avanzata da parte dell'odierno appellante, quale l'avvenuto pagamento del servizio oggetto della richiesta di pagamento in lite.
In particolare, l'appellato ha dedotto di non aver mai ricevuto la fattura azionata in sede monitoria e, comunque, di aver provveduto al pagamento delle prestazioni per l'attività fiscale svolta dalla odierna appellante per “servizio di elaborazione dati e contabilità anno 2015” con bonifico del 10.10.2016 a saldo della fattura n. 16/2016 del 21.07.2016, emessa dalla e versata in atti Controparte_4
unitamente alla prova del pagamento, avente la medesima causale della fattura azionata in sede monitoria di “servizio di elaborazione dati e contabilità anno 2015”.
A fronte di siffatta eccezione, l' opposto, odierno appellante, nel dedurre che la fattura n. 16/2016 del
21/07/2016 prodotta dall'appellato “risultava inesistente agli atti della contabilità dell'odierna appellante”, si è limitato ad asserire che tanto era evincibile dal fatto che “la stessa risulta palesemente distinta e difforme dalla fattura n. FPR 1/20 del 12/08/2020 avente oggetto diverso in quanto emessa a titolo di saldo-avere in favore di , senza però documentare il proprio assunto. Controparte_4
Non è stata offerta alcuna idonea prova contraria rispetto alla documentazione prodotta da parte opponente, non avendo l'appellante, originaria opposta, né in primo grado né in fase di gravame, versato in atti il registro delle fatture dell'anno 2016 o il proprio documento di contabilità.
Considerato, altresì, che di tale pagamento non era stata data contezza in sede di ricorso monitorio, ove si qualifica come “globale” il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria, di pari importo a quella già pagata ed avente medesima causale, a fronte di tali specifiche e comprovate contestazioni mosse dalla parte opponente, la odierna appellante non ha fornito la dimostrazione della entità della pretesa azionata, ovvero del maggior importo dovuto quale il corrispettivo annuo dell'attività di elaborazione dati e contabilità o di ulteriori somme pattuite per l'attività contabile relativa all'anno
2015, venendosi così ad inficiare l'idoneità della prova del fatto costitutivo del credito.
pagina 4 di 5 Pertanto, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente accolto l'opposizione e revocato il d.i. opposto.
§ Riguardo l'ultima doglianza è appena il caso di ricordare che l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado è prevista dall'art. 282 c.p.c., nel testo così sostituito dall'art. 33, L. 26 novembre 1990,
n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato.
Non è desumibile dalla mera infondatezza della domanda di pagamento la mala fede della parte ricorrente, di talché va disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di legge di cui al DM
55/2014, aggiornati al DM 147/2022, scaglione fino ad € 5.200,00, minimo di tariffa, come da dispositivo.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata n. 1506/2021 del GDP di Avellino;
-condanna l'appellante a rifondere le spese di lite all'appellato, che liquida in € 1.458,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti;
-condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
AVELLINO, 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4458/2021 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t., P. IVA: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Avellino alla Via Verdi n° 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ciampi (C.F.:
- P.E.C.: e dall'Avv. Michele Di Vito C.F._1 Email_1
(C.F.: - P.E.C.: , C.F._2 Email_2
APPELLANTE contro
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Chiusano San Domenico (AV) alla loc. Saudoni, P. IVA.: , rappresentata P.IVA_2
e difesa degli Avv.ti Giuseppe Pagnotta (C.F.: ) e Federico Siconolfi (C.F.: C.F._3
), i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo C.F._4
P.E.C.: Email_3
APPELLATO
*** per la riforma della sentenza n. 1506/2021del Giudice di Pace di Avellino, depositata il 24.06.2021, resa nel giudizio iscritto al RGN 577/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo P.E.C. il 05.11.2021 la proponeva appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 1506/2021 con la quale il Giudice di Pace di Avellino, in accoglimento pagina 1 di 5 dell'opposizione spiegata dalla ditta di Controparte_2 CP_2
aveva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 731/2020 emesso in favore della per il Controparte_3 pagamento della somma di € 2.000,01 a titolo di corrispettivo per l'attività di elaborazione dati prestata relativamente al periodo dell'anno 2015 portato dalla fattura n. FPR 1/20 del 12.08.2020.
L'appellante censurava la sentenza per vizio di ultrapetizione, illogicità e contradditorietà nella parte in cui il Giudice di prime cure non valutato attentamente che la fattura n. 16/2016 del 21/07/2016 prodotta dall'odierna appellata risultava inesistente agli atti della contabilità dell'odierna appellante, considerando anche il fatto che la stessa risulta palesemente distinta e difforme dalla fattura n. FPR
1/20 del 12/08/2020 avente oggetto diverso in quanto emessa a titolo di saldo-avere in favore di
per non aver considerato il Giudice di prime cure che l'importo indicato nel Controparte_4 bonifico depositato dall'appellata nel Giudizio di primo grado doveva essere inteso come un acconto rispetto al totale pattuito dalle parti, pari ad € 4.000,00 annui; oltre ad eccepire l'insussistenza e nullità della sentenza e del pedissequo atto di precetto notificati, che non poteva essere notificata, munita di formula esecutiva e pedissequo atto di precetto alla parte soccombente prima di essere divenuta cosa giudicata;
così concludeva: “A- Per l'accoglimento del presente atto di appello con integrale riforma della sentenza n. 1506/2021 del Giudice di Pace di Avellino e del suo annullamento unitamente al pedissequo atto di precetto notificato in data 08/10/2021 per tutte le argomentazioni su esposte;
B- Per la conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 731/2020 del Giudice di Pace di
Avellino opposto in primo grado;
C- Per la dichiarazione di nullità della notifica e del pedissequo atto di precetto in quanto resi in totale difformità rispetto al combinato disposto di cui agli art.li 170,325 e
327 c.p.c., per essere prefati atti azionati anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
D- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori;
”
Si costituiva nel giudizio di appello la che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto gravame, per violazione degli artt. 342 cpc e
348 bis cpc, che rilevava l'infondatezza dei motivi di appello e concludeva per sentir: “a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in applicazione degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., per i motivi sopra illustrati;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla CP_5
con consequenziale conferma del contenuto della sentenza n. 1506/2021 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Avellino;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. alla corresponsione di una somma equitativamente determinata in favore dell'appellato”.
pagina 2 di 5 Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
L'appello proposto, seppur ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199 /2017), è infondato e, pertanto, va rigettato, essendo la pronuncia appellata condivisibile nelle ragioni di fatto e di diritto.
§ I primi due motivi di appello, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
Giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Conseguentemente spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa, onere che nella specie risulta assolto dall'opponente
Invero, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., così come interpretato dal giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove, segnatamente, è stato affermato che “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti del giudizio contenzioso, in quanto ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto”
(Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19738/2017; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n.
712/2018).
È altresì principio condiviso in giurisprudenza che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
pagina 3 di 5 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione operata dalla nel successivo giudizio ex art. 645 cpc. CP_2
Nel caso di specie l'opponente, odierno appellato, riguardo al rapporto intercorso tra le parti, qualificato come “servizio di prestazione di elaborazione dati e contabilità 2015”, ha contestato la idoneità della fattura al fine dell'emissione del provvedimento monitorio, per non essere corredata del necessario parere di congruità da parte del competente consiglio dell'ordine; ha altresì contestato la fattura posta alla base del provvedimento monitorio, eccependo un fatto estintivo della pretesa avanzata da parte dell'odierno appellante, quale l'avvenuto pagamento del servizio oggetto della richiesta di pagamento in lite.
In particolare, l'appellato ha dedotto di non aver mai ricevuto la fattura azionata in sede monitoria e, comunque, di aver provveduto al pagamento delle prestazioni per l'attività fiscale svolta dalla odierna appellante per “servizio di elaborazione dati e contabilità anno 2015” con bonifico del 10.10.2016 a saldo della fattura n. 16/2016 del 21.07.2016, emessa dalla e versata in atti Controparte_4
unitamente alla prova del pagamento, avente la medesima causale della fattura azionata in sede monitoria di “servizio di elaborazione dati e contabilità anno 2015”.
A fronte di siffatta eccezione, l' opposto, odierno appellante, nel dedurre che la fattura n. 16/2016 del
21/07/2016 prodotta dall'appellato “risultava inesistente agli atti della contabilità dell'odierna appellante”, si è limitato ad asserire che tanto era evincibile dal fatto che “la stessa risulta palesemente distinta e difforme dalla fattura n. FPR 1/20 del 12/08/2020 avente oggetto diverso in quanto emessa a titolo di saldo-avere in favore di , senza però documentare il proprio assunto. Controparte_4
Non è stata offerta alcuna idonea prova contraria rispetto alla documentazione prodotta da parte opponente, non avendo l'appellante, originaria opposta, né in primo grado né in fase di gravame, versato in atti il registro delle fatture dell'anno 2016 o il proprio documento di contabilità.
Considerato, altresì, che di tale pagamento non era stata data contezza in sede di ricorso monitorio, ove si qualifica come “globale” il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria, di pari importo a quella già pagata ed avente medesima causale, a fronte di tali specifiche e comprovate contestazioni mosse dalla parte opponente, la odierna appellante non ha fornito la dimostrazione della entità della pretesa azionata, ovvero del maggior importo dovuto quale il corrispettivo annuo dell'attività di elaborazione dati e contabilità o di ulteriori somme pattuite per l'attività contabile relativa all'anno
2015, venendosi così ad inficiare l'idoneità della prova del fatto costitutivo del credito.
pagina 4 di 5 Pertanto, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente accolto l'opposizione e revocato il d.i. opposto.
§ Riguardo l'ultima doglianza è appena il caso di ricordare che l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado è prevista dall'art. 282 c.p.c., nel testo così sostituito dall'art. 33, L. 26 novembre 1990,
n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato.
Non è desumibile dalla mera infondatezza della domanda di pagamento la mala fede della parte ricorrente, di talché va disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di legge di cui al DM
55/2014, aggiornati al DM 147/2022, scaglione fino ad € 5.200,00, minimo di tariffa, come da dispositivo.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata n. 1506/2021 del GDP di Avellino;
-condanna l'appellante a rifondere le spese di lite all'appellato, che liquida in € 1.458,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti;
-condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
AVELLINO, 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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