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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/05/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGATO EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENTURIN FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in vicolo M. Buonarroti, n. 2 int. 3, 35135 – Padova (PD); contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio degli avvocati MIAZZI MARIA LUISA, RAMPAZZO Controparte_2
ANGELA, BISCARO VALENTINA e GIANESINI IRENE, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Corso Garibaldi, n. 5;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via pregiudiziale presentare ex art. 267 TFUE e art.19, par.3 lettera b, TUE domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui seguenti quesiti:
1. Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere Parte favorevole dell' relativi ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati Membri ( ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt.3 e 35 della Carta di Nizza;
2. Dica la Corte di Giustizia se, nel caso della categorie lavorative per le quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del Regolamento n.507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell'autorizzazione, gli i medesimi possano opporsi all'inoculazione, quanto meno fintantoché l'autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall'altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell'art. 41 della carta di Nizza;
pagina 1 di 7 3. Dica la Corte di Giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l'eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del lavoratore nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione del posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità;
4. Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di repecage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contradittorio ai sensi e agli effetti dell'art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto.
-in via preliminare sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del d.l. 44/2021 nella parte in cui, imponendo l'obbligo vaccinale come condizione per poter svolgere la propria attività lavorativa, di fatto viola l'art. 32 della Cost. per le motivazioni esposte in narrativa.
-ancora, in via preliminare sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del d.l.44/2021 nella parte in cui, non prevedendo alcuna forma di remunerazione, compenso e/o di emolumento nei confronti di coloro che non si sottopongono alla vaccinazione, di fatto viola gli artt. 1,
2, 3, 4 e 117 Cost in correlazione agli artt.8 e 14 Corte EDU per le motivazioni esposte.
-in via principale dichiarare, nulli, illegittimi e/o comunque di nessun effetto il provvedimento di comunicazione ex art. 4 co. 6 e sospensione del 17.09.2021 per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Belluno (BL) – 32100 - Via Feltre n. 57 , c.f. e p. i.v.a: al pagamento, in P.IVA_2 favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
- disapplicare l'art.
4-ter d.l.44/2021 nella parte in cui imponendo l'obbligo vaccinale di fatto viola il Considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953; -In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari e distrazione delle spese in favore dei procuratori.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“Rigettarsi il ricorso perché inammissibile e infondato, previa, ove ritenuto, declaratoria di difetto di giurisdizione;
- in via subordinarsi, limitarsi il credito della ricorrente al solo periodo 18.09.2021 al 25.11.2021 o al diverso periodo ritenuto di giustizia, per le ragioni di cui al punto III lett. B;
- Spese, diritti ed onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 24/07/2022 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una infermiera dipendente dell' , di non Controparte_1
essersi vaccinata contro il COVID 19, di essere stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione a far data dal a17.09.2021 a motivo dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4, d.l. n. 44/2021, protrattasi sino al 21.01.2022, ovvero fino alla riammissione in servizio a seguito pagina 2 di 7 di infezione da Covid-19 e successiva guarigione.
Chiedeva che la convenuta fosse - previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dal servizio del 17.09.2021 – condannata a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, contestando la legittimità costituzionale della vaccinazione contro il COVID 19, in quanto contraria agli artt. 2, 3, 4, 9, 21, 32, 33 e 35 della
Costituzione, contrastante con la normativa europea ed inoltre inefficace ed insicura.
Infine, la ricorrente si doleva del mancato adempimento dell'obbligo di repechage da parte della convenuta.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio l come sopra rappresentata, che Controparte_1
resisteva al ricorso e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale, affidata al dottor , al quale è Persona_1
stato chiesto di stabilire se la vaccinazione anti Covid 19 fosse pregiudizievole per la ricorrente, se vi fossero vaccini alternativi per detta patologia o altre valide terapie. Infine la causa veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le doglianze preliminari.
Esaminando in via preliminare le asserite violazioni dei principi costituzionali ed eurounitari attribuite da parte ricorrente all'obbligo vaccinale, e facendo proprie la osservazioni contenute in altre proprie decisioni ( tra altre, Tribunale di Rovigo, sentenza n. 114/2022, ) Controparte_3
deve rammentarsi, con riferimento al carattere sperimentale dei vaccini e alla incostituzionalità ed alla contrarietà alla normativa eurounitaria dell'art. 4 del DL n. 44/2021, che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7045/2021, ha condivisibilmente argomentato che i vaccini contro la malattia da SARS-
CoV-2 non sono farmaci sperimentali e la loro autorizzazione proviene dalle autorità regolatorie europea (EMA) e nazionale (AIFA), in base alla disciplina dei Regolamenti europei n. 726/2004 e n.
507/2006; la valutazione di natura tecnica svolta dalle due autorità non è assoggettabile ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo, alla luce delle allegazioni attoree in ordine ai dati asseritamente falsi diffusi dalle autorità scientifiche, anche considerando che il principale argomento del ricorrente è la maggiore idoneità alla prevenzione del virus da parte dei tamponi antigenici, che non risulta – in forza delle stesse allegazioni attoree- supportata da alcuna compiuta argomentazione scientifica.
pagina 3 di 7 Dalla stessa documentazione allegata al ricorso, proveniente delle autorità sanitarie (AIMA, AIFA) emerge che, se la vaccinazione non esclude la possibilità di contrarre la malattia da SARS-CoV-2, i vaccini riducono fortemente tale possibilità ed in ogni caso proteggono dallo sviluppo di forme gravi di malattia e dal decesso, e ciò appare sufficiente a ritenere gli stessi un valido presidio contro la malattia e la sua diffusione.
Quanto all'asserita discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, che deriverebbe dalla violazione da parte della normativa sopra ricordata del D.LGS. 216/2003, deve rammentarsi come al tema della possibile discriminazione si riferiscano sia la risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa, contenente appunto indicazioni relative alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il
COVID-19 in Europa, sia il Regolamento UE n. 953/2021, in particolare laddove il considerando n. 36 prevede la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate.
Deve però sul punto rammentarsi che non può essere chiesta al Giudice la disapplicazione di norme dello Stato italiano sulla base di pretese difformità da atti convenzionali quali quelli appena richiamati, non rientrando la materia concernente gli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione
Europea, da ciò derivando l'impossibilità di un'applicazione diretta del diritto dell'Unione, legittimata esclusivamente per materie rientranti nelle attribuzioni dell'Unione, come statuito sul punto dalla
Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 23272 del 27/09/2018):
“Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa.”
Alla luce di tale condivisibile pronuncia, deve altresì ritenersi insussistente anche la violazione da parte della legislazione impositiva dell'obbligo vaccinale dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, rammentandosi sul punto come la mancata adesione alla vaccinazione contro la malattia COVID-19 non rientri in nessuna delle categorie tutelate, non potendo essere riconducibile ad “opinione politica o di qualsiasi altra natura” una scelta in materia sanitaria, come in precedenza esposto esclusa dalla competenza pagina 4 di 7 esclusiva e concorrente dell'Unione.
Quanto alle asserite violazioni da parte della legislazione che ha imposto l'obbligo vaccinale delle direttive n. 2000/54/CE, 2000/78/CE e 2000/43/CE, deve evidenziarsi come la prima risulta essere stata modificata dalla Commissione con la direttiva n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020, nell'allegato III, con l'inserimento del virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva, tanto che la stessa direttiva risulta recepita nel Decreto legislativo n. 81/2008, e quanto alle due direttive sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, ovvero accesso all'occupazione ed al lavoro e condizioni dello stesso, quali retribuzione, carriera e licenziamento, deve rammentarsi – oltre a quanto sopra argomentato riguardo l'asserita violazione da parte del DL n. 44/2021 del D.LGS. 216/2003, come le stesse vietino discriminazioni tra lavoratori nelle medesime condizioni ovvero in condizioni assimilabili, certamente non ravvisabili tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
Venendo quindi all'esame della compatibilità della normativa contestata con i principi costituzionali della Repubblica, deve rammentarsi come il Consiglio di Stato, nella decisione sopra ricordata (Sezione
Terza, 20 ottobre 2021, n. 7045) ha condivisibilmente evidenziato come la previsione del D.L. n.
44/2021 risponda non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, già desumibile in fase emergenziale dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.), interesse questo che deve ritenersi sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost.
Ancora, occorre rammentare che la Corte Costituzionale, con le note decisioni n. 307/1990 e n.
107/2012, ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Quanto alla scelta legislativa di adottare la misura dell'obbligo vaccinale, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere censurata in questa sede e che si fonda su valutazioni degli organi pubblici competenti alla base della dichiarazione di emergenza sanitaria disposta il 31.1.2020 dal pagina 5 di 7 Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) D. Lgs. 1/2018, prorogata con D.L. n.
105/2021 al 31.12.2021 mentre, con il D.L. n. 1/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022, ed successivamente al 31.12.2022, il che ulteriormente porta a ritenere che il diritto della ricorrente alla libera scelta terapeutica trovi un contemperamento nell'interesse della collettività alla tutela della salute e nella temporaneità della sospensione, che non sacrifica in misura definitiva il diritto al lavoro dell'attrice, sicché conclusivamente va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente in ordine alla normativa introduttiva dell'obbligo vaccinale.
Al medesimo riguardo occorre rammentare la natura pubblicistica della previsione dell'obbligo vaccinale, la cui compatibilità con i principi costituzionali della Repubblica e dell'Unione Europea è stata valutata – tra i primi - dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, n. 7045, il quale ha condivisibilmente evidenziato come detta previsione risponda non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, già desumibile in fase emergenziale dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.), interesse questo che deve ritenersi sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost.
Devono pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenersi insussistenti le violazioni alla normativa di rango costituzionale interna ed europea lamentate dall'attore, né appare necessario sollevare questione pregiudiziale avanti la CGUE ovvero di costituzionalità avanti la Corte
Costituzionale.
5. Il merito della domanda.
Venendo agli accertamenti condotti nell'ambito del presente procedimento, deve rilevarsi che il CTU nominato, professor , ha concluso il proprio accertamento stabilendo che la vaccinazione contro Per_1
il COVID 19 non fosse pregiudizievole per la salute dalla ricorrente ed ha precisato che anche le terapie disponibili alla data odierna non erano succedanee del vaccino anti Covid-19 e potevano essere somministrate esclusivamente dopo l'infezione del virus o dopo aver contratto la patologia da SARS-
COV-2, sicché non vi erano alternative valide alla somministrazione del vaccino.
Deve dunque ritenersi legittima la sospensione da servizio e retribuzione disposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice, che è risultata essersi sottratta all'adempimento dell'obbligo vaccinale senza valida giustificazione.
pagina 6 di 7 Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di repechage da parte della convenuta, deve rilevarsi che quest'ultima ha fornito prova della insussistenza nel suo organico di mansioni equivalenti o inferiori non comportanti rischio da esposizione al virus SARS COV-2, né invero parte ricorrente ha per parte sua indicato a quali mansioni non comportanti l'esposizione al virus poteva essere adibita. Sicché anche su tale punto la domanda va rigettata.
6. Le spese di lite.
La complessità della materia trattata e l'esistenza di decisioni di tenore diverso dalla presente suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Va confermata l'attribuzione a parte ricorrente delle spese per CTU, come disposta in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 90/2022 promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese di lite fra le parti;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per CTU.
Così deciso in Belluno, in data 20/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGATO EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENTURIN FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in vicolo M. Buonarroti, n. 2 int. 3, 35135 – Padova (PD); contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio degli avvocati MIAZZI MARIA LUISA, RAMPAZZO Controparte_2
ANGELA, BISCARO VALENTINA e GIANESINI IRENE, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Corso Garibaldi, n. 5;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via pregiudiziale presentare ex art. 267 TFUE e art.19, par.3 lettera b, TUE domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui seguenti quesiti:
1. Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere Parte favorevole dell' relativi ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati Membri ( ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt.3 e 35 della Carta di Nizza;
2. Dica la Corte di Giustizia se, nel caso della categorie lavorative per le quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del Regolamento n.507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell'autorizzazione, gli i medesimi possano opporsi all'inoculazione, quanto meno fintantoché l'autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall'altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell'art. 41 della carta di Nizza;
pagina 1 di 7 3. Dica la Corte di Giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l'eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del lavoratore nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione del posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità;
4. Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di repecage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contradittorio ai sensi e agli effetti dell'art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto.
-in via preliminare sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del d.l. 44/2021 nella parte in cui, imponendo l'obbligo vaccinale come condizione per poter svolgere la propria attività lavorativa, di fatto viola l'art. 32 della Cost. per le motivazioni esposte in narrativa.
-ancora, in via preliminare sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter del d.l.44/2021 nella parte in cui, non prevedendo alcuna forma di remunerazione, compenso e/o di emolumento nei confronti di coloro che non si sottopongono alla vaccinazione, di fatto viola gli artt. 1,
2, 3, 4 e 117 Cost in correlazione agli artt.8 e 14 Corte EDU per le motivazioni esposte.
-in via principale dichiarare, nulli, illegittimi e/o comunque di nessun effetto il provvedimento di comunicazione ex art. 4 co. 6 e sospensione del 17.09.2021 per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Belluno (BL) – 32100 - Via Feltre n. 57 , c.f. e p. i.v.a: al pagamento, in P.IVA_2 favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
- disapplicare l'art.
4-ter d.l.44/2021 nella parte in cui imponendo l'obbligo vaccinale di fatto viola il Considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953; -In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari e distrazione delle spese in favore dei procuratori.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“Rigettarsi il ricorso perché inammissibile e infondato, previa, ove ritenuto, declaratoria di difetto di giurisdizione;
- in via subordinarsi, limitarsi il credito della ricorrente al solo periodo 18.09.2021 al 25.11.2021 o al diverso periodo ritenuto di giustizia, per le ragioni di cui al punto III lett. B;
- Spese, diritti ed onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 24/07/2022 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una infermiera dipendente dell' , di non Controparte_1
essersi vaccinata contro il COVID 19, di essere stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione a far data dal a17.09.2021 a motivo dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4, d.l. n. 44/2021, protrattasi sino al 21.01.2022, ovvero fino alla riammissione in servizio a seguito pagina 2 di 7 di infezione da Covid-19 e successiva guarigione.
Chiedeva che la convenuta fosse - previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dal servizio del 17.09.2021 – condannata a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, contestando la legittimità costituzionale della vaccinazione contro il COVID 19, in quanto contraria agli artt. 2, 3, 4, 9, 21, 32, 33 e 35 della
Costituzione, contrastante con la normativa europea ed inoltre inefficace ed insicura.
Infine, la ricorrente si doleva del mancato adempimento dell'obbligo di repechage da parte della convenuta.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio l come sopra rappresentata, che Controparte_1
resisteva al ricorso e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale, affidata al dottor , al quale è Persona_1
stato chiesto di stabilire se la vaccinazione anti Covid 19 fosse pregiudizievole per la ricorrente, se vi fossero vaccini alternativi per detta patologia o altre valide terapie. Infine la causa veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le doglianze preliminari.
Esaminando in via preliminare le asserite violazioni dei principi costituzionali ed eurounitari attribuite da parte ricorrente all'obbligo vaccinale, e facendo proprie la osservazioni contenute in altre proprie decisioni ( tra altre, Tribunale di Rovigo, sentenza n. 114/2022, ) Controparte_3
deve rammentarsi, con riferimento al carattere sperimentale dei vaccini e alla incostituzionalità ed alla contrarietà alla normativa eurounitaria dell'art. 4 del DL n. 44/2021, che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7045/2021, ha condivisibilmente argomentato che i vaccini contro la malattia da SARS-
CoV-2 non sono farmaci sperimentali e la loro autorizzazione proviene dalle autorità regolatorie europea (EMA) e nazionale (AIFA), in base alla disciplina dei Regolamenti europei n. 726/2004 e n.
507/2006; la valutazione di natura tecnica svolta dalle due autorità non è assoggettabile ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo, alla luce delle allegazioni attoree in ordine ai dati asseritamente falsi diffusi dalle autorità scientifiche, anche considerando che il principale argomento del ricorrente è la maggiore idoneità alla prevenzione del virus da parte dei tamponi antigenici, che non risulta – in forza delle stesse allegazioni attoree- supportata da alcuna compiuta argomentazione scientifica.
pagina 3 di 7 Dalla stessa documentazione allegata al ricorso, proveniente delle autorità sanitarie (AIMA, AIFA) emerge che, se la vaccinazione non esclude la possibilità di contrarre la malattia da SARS-CoV-2, i vaccini riducono fortemente tale possibilità ed in ogni caso proteggono dallo sviluppo di forme gravi di malattia e dal decesso, e ciò appare sufficiente a ritenere gli stessi un valido presidio contro la malattia e la sua diffusione.
Quanto all'asserita discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, che deriverebbe dalla violazione da parte della normativa sopra ricordata del D.LGS. 216/2003, deve rammentarsi come al tema della possibile discriminazione si riferiscano sia la risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa, contenente appunto indicazioni relative alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il
COVID-19 in Europa, sia il Regolamento UE n. 953/2021, in particolare laddove il considerando n. 36 prevede la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate.
Deve però sul punto rammentarsi che non può essere chiesta al Giudice la disapplicazione di norme dello Stato italiano sulla base di pretese difformità da atti convenzionali quali quelli appena richiamati, non rientrando la materia concernente gli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione
Europea, da ciò derivando l'impossibilità di un'applicazione diretta del diritto dell'Unione, legittimata esclusivamente per materie rientranti nelle attribuzioni dell'Unione, come statuito sul punto dalla
Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 23272 del 27/09/2018):
“Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa.”
Alla luce di tale condivisibile pronuncia, deve altresì ritenersi insussistente anche la violazione da parte della legislazione impositiva dell'obbligo vaccinale dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, rammentandosi sul punto come la mancata adesione alla vaccinazione contro la malattia COVID-19 non rientri in nessuna delle categorie tutelate, non potendo essere riconducibile ad “opinione politica o di qualsiasi altra natura” una scelta in materia sanitaria, come in precedenza esposto esclusa dalla competenza pagina 4 di 7 esclusiva e concorrente dell'Unione.
Quanto alle asserite violazioni da parte della legislazione che ha imposto l'obbligo vaccinale delle direttive n. 2000/54/CE, 2000/78/CE e 2000/43/CE, deve evidenziarsi come la prima risulta essere stata modificata dalla Commissione con la direttiva n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020, nell'allegato III, con l'inserimento del virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva, tanto che la stessa direttiva risulta recepita nel Decreto legislativo n. 81/2008, e quanto alle due direttive sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, ovvero accesso all'occupazione ed al lavoro e condizioni dello stesso, quali retribuzione, carriera e licenziamento, deve rammentarsi – oltre a quanto sopra argomentato riguardo l'asserita violazione da parte del DL n. 44/2021 del D.LGS. 216/2003, come le stesse vietino discriminazioni tra lavoratori nelle medesime condizioni ovvero in condizioni assimilabili, certamente non ravvisabili tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
Venendo quindi all'esame della compatibilità della normativa contestata con i principi costituzionali della Repubblica, deve rammentarsi come il Consiglio di Stato, nella decisione sopra ricordata (Sezione
Terza, 20 ottobre 2021, n. 7045) ha condivisibilmente evidenziato come la previsione del D.L. n.
44/2021 risponda non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, già desumibile in fase emergenziale dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.), interesse questo che deve ritenersi sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost.
Ancora, occorre rammentare che la Corte Costituzionale, con le note decisioni n. 307/1990 e n.
107/2012, ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Quanto alla scelta legislativa di adottare la misura dell'obbligo vaccinale, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere censurata in questa sede e che si fonda su valutazioni degli organi pubblici competenti alla base della dichiarazione di emergenza sanitaria disposta il 31.1.2020 dal pagina 5 di 7 Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) D. Lgs. 1/2018, prorogata con D.L. n.
105/2021 al 31.12.2021 mentre, con il D.L. n. 1/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022, ed successivamente al 31.12.2022, il che ulteriormente porta a ritenere che il diritto della ricorrente alla libera scelta terapeutica trovi un contemperamento nell'interesse della collettività alla tutela della salute e nella temporaneità della sospensione, che non sacrifica in misura definitiva il diritto al lavoro dell'attrice, sicché conclusivamente va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente in ordine alla normativa introduttiva dell'obbligo vaccinale.
Al medesimo riguardo occorre rammentare la natura pubblicistica della previsione dell'obbligo vaccinale, la cui compatibilità con i principi costituzionali della Repubblica e dell'Unione Europea è stata valutata – tra i primi - dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, n. 7045, il quale ha condivisibilmente evidenziato come detta previsione risponda non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, già desumibile in fase emergenziale dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.), interesse questo che deve ritenersi sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36 Cost.
Devono pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritenersi insussistenti le violazioni alla normativa di rango costituzionale interna ed europea lamentate dall'attore, né appare necessario sollevare questione pregiudiziale avanti la CGUE ovvero di costituzionalità avanti la Corte
Costituzionale.
5. Il merito della domanda.
Venendo agli accertamenti condotti nell'ambito del presente procedimento, deve rilevarsi che il CTU nominato, professor , ha concluso il proprio accertamento stabilendo che la vaccinazione contro Per_1
il COVID 19 non fosse pregiudizievole per la salute dalla ricorrente ed ha precisato che anche le terapie disponibili alla data odierna non erano succedanee del vaccino anti Covid-19 e potevano essere somministrate esclusivamente dopo l'infezione del virus o dopo aver contratto la patologia da SARS-
COV-2, sicché non vi erano alternative valide alla somministrazione del vaccino.
Deve dunque ritenersi legittima la sospensione da servizio e retribuzione disposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice, che è risultata essersi sottratta all'adempimento dell'obbligo vaccinale senza valida giustificazione.
pagina 6 di 7 Quanto all'asserita violazione dell'obbligo di repechage da parte della convenuta, deve rilevarsi che quest'ultima ha fornito prova della insussistenza nel suo organico di mansioni equivalenti o inferiori non comportanti rischio da esposizione al virus SARS COV-2, né invero parte ricorrente ha per parte sua indicato a quali mansioni non comportanti l'esposizione al virus poteva essere adibita. Sicché anche su tale punto la domanda va rigettata.
6. Le spese di lite.
La complessità della materia trattata e l'esistenza di decisioni di tenore diverso dalla presente suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Va confermata l'attribuzione a parte ricorrente delle spese per CTU, come disposta in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 90/2022 promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese di lite fra le parti;
3) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per CTU.
Così deciso in Belluno, in data 20/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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