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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/2023 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. L. Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.2.2022, contenente anche domanda cautelare e depositato in riassunzione come da sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione emessa dal Tar Napoli in data
20.10.2021, la ricorrente esponeva: di essere stata inserita in GPS provincia di Napoli ed assunta Per presso l'I.C. “2° CASTALDO – NOSENGO - AFRAGOLA” presso il quale era rimasta titolare, con contratto a tempo determinato (sostegno classe ADEE), presso il quale svolgeva regolarmente la supplenza su sostegno;
che la domanda di inserimento in GPS veniva compilata con tutti i titoli richiamati e i servizi già svolti che allo stato della domanda risultavano essere validi ed attuali non esistendo alcun provvedimento di annullamento che ne potesse inficiarne la validità; che ciononostante la P.A. aveva aperto un procedimento che sfociava in un decreto di esclusione della ricorrente dalle graduatoria, la cui motivazione tuttavia non consentiva affatto alla stessa ricorrente di poter intendere il motivo del depennamento, limitandosi la P.A. genericamente a richiamare la mancata risposta dell'Istituto e la conseguente impossibilità di riscontro con l'Associazione San Pantaleone di verificare il titolo. Il Tar di Napoli, con sentenza del 20.10.2021, declinava poi la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Tutto ciò premesso la ricorrente, avanzata domanda di tutela cautelare in corso di causa ed formulava le seguenti richieste anche in via d'urgenza: “ANNULLARE e/o disapplicare il Decreto di Convalida punteggio GPS, prot.n. 183/VII.1, datato 13 gennaio 2021, annullamento recante il n. di prot.
1953/VII.1 del 14/04/2021, a firma del D.S. dott.ssa del Sorbo, con pedissequo Per_2
riconoscimento giuridico per la conferma del punteggio fino al depennamento avvenuto;
RICONOSCERE il diritto della ricorrente a vedersi annullata la decurtazione del punteggio e ad essere reinserito nella posizione previgente il decreto impugnato;
CONDANNARE le resistenti in persona del legale rapp.te p.t, al risarcimento del danno per la mancata retribuzione delle mensilità non percepite fino alla ripresa del lavoro.
Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, sia in via cautelare che di merito, CP_1 evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 3554/2023 del Tribunale di Napoli Nord la domanda veniva rigettata.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il con atto depositato in data 12.12.2023 Pt_1 sostenendo che l'errore del giudice sarebbe consistito sia nel ritenere legittima una integrazione
“postuma” del provvedimento di depennamento sia nell'aver ritenuto provata l'assenza di conseguimento del titolo.
La Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
'E da evidenziare che il provvedimento di depennamento adottato dall'Amministrazione resistente è di natura strettamente vincolata.
Invero i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 stabiliscono che: “L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Il dirigente dell' con decreto dirigenziale Parte_2
prot. AOOUSPNA 11071 del 6 luglio 2020 , atteso che non si era potuto procedere alla verifica sull'autenticità del titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posto di sostegno
(TAB–7) di scuola dell'infanzia ( e scuola primaria (ADEE) conseguito presso Per_3
l'“Associazione San Pantaleone” di Nocera Inferiore (SA) e dichiarato dai docenti, per mancato riscontro alle richieste dell'Amministrazione da parte della citata “Associazione San Pantaleone”, ha proceduto all'esclusione, tra gli altri, della ricorrente in questione dalle GPS di 1° fascia per mancanza del titolo di accesso;
all'articolo 3 del predetto decreto è precisato, in conformità con quanto previsto dall'ordinanza ministeriale che ha istituito le GPS, che il servizio prestato su posto di sostegno dai docenti indicati nello stesso sono considerati validi ai fini economici in quanto prestazioni di fatto ma non considerati ai fini giuridici.
Dunque, a fronte della impossibilità di accertare il possesso del titolo, l'Amm.ne non ha tenuto conto del diploma conseguito presso l'Associazione San Pantaleone.
I successivi accertamenti compiuti dall'Amm.ne non costituiscono una “motivazione postuma” ma solo la conferma di quanto già emerso all'esito dell'istruttoria e, cioè, che il diploma presentato dalla docente non poteva essere tenuto in considerazione al fine dell'aggiornamento della graduatoria.
Infatti, l' di Napoli, chiedeva all' Parte_2 Parte_3
di Salerno, con nota dirigenziale, prot. AOOUSPNA 17366 del 21 settembre 2021
[...]
(all.to 3), di inviare copia del registro dei diplomi di specializzazione polivalente, conseguiti presso l'Istituto “S. Pantaleone” di Nocera Inferiore, nel biennio 1996/98, avendo ricevuto per le vie brevi la comunicazione del Lgt. , Comandante del gruppo Carabinieri della Procura della Controparte_2
Repubblica di Vallo della Lucania, relativa al ritrovamento del registro da parte del competente A. T. di Salerno.
L' ha riscontrato la predetta richiesta con Parte_4
nota dirigenziale, prot. AOOUSPSA 21486 in data 23 settembre 2021 (all.to 4); dalla consultazione della copia integrale del registro (all.ti 5, 6 e 7) si evince che l'interessata non ha conseguito il diploma di specializzazione polivalente su posto di sostegno della scuola primaria presso l'Associazione San
Pantaleone di Nocera Inferiore, a comprova della correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
Il reperimento di tale registro è circostanza determinate ai fini che qui interessano poiché dalla disamina del citato registro è stato possibile confermare che la ricorrente non risulta inserita nel novero dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1997, come invece dichiarato dalla stessa, nella domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
Infatti, il ritrovamento del predetto registro e la verifica che molti titoli presentati a corredo delle domande di inserimento nelle GPS non risultavano dal predetto registro, ha indotto i funzionari dell'Amm.ne a presentare formale denuncia alla Guardia di IN (all.to 8).
Ciò posto quanto dedotto da parte appellante – secondo cui il registro prodotto in atti indica i diplomi
“consegnati” e non quelli “conseguiti” – è frutto di una non attenta lettura della documentazione depositata in atti : a prescindere dalla questione lessicale se possa darsi rilievo alla dizione
“consegnati” anziché “conseguiti”, nell'epigrafe del registro si indica che esso è emesso in conformità alla circolare ministeriale del 1 dicembre 1954, n.4000, richiamata anche dall'appellante.
In detto registro erano annotati i nomi di tutti coloro che avevano conseguito in una determinata annualità i diplomi sia presso istituzioni statali sia comunque riconosciute e, tra esse, era ricompresa l' di Nocera Inferiore che operava nel distretto di competenza del Controparte_3
Provveditorato agli Studi di Salerno.
Come si evince dalla disamina del registro suddetto: - era annotato non solo il progressivo di pertinenza del Provveditorato (“numero progressivo” da 1 a 679) ma anche quello interno a ciascun
Ente che lo rilasciava (“numero del registro d'esame”); - era indicato espressamente quale fosse l'Istituzione scolastica statale o riconosciuta che aveva rilasciato il titolo (alla voce “NOTE” si ritrovano indicate i predetti soggetti tra cui, dal numero 356 al numero 393, l'Istituto San Pantaleone).
Ciò che rileva ai fini che qui interessano è proprio il progressivo di pertinenza del Provveditorato, poiché dimostra che ogni diploma doveva essere registrato con un numero progressivo che non poteva essere quello dei diplomi “consegnati” ma unicamente di quelli rilasciati, altrimenti si sarebbe creata una ingiustificabile sovrapposizione di protocolli che avrebbe solo ingenerato confusione.
Ad ogni modo, ove pure si volesse considerare le predette deduzioni come integrazione postuma,
l'originario provvedimento dell'Amm.ne non potrebbe comunque essere considerato carente di motivazione, posto che ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 per i provvedimenti vincolati – quali quello odierno – vale la prova di resistenza, nel caso di specie superata dalla circostanza che alla luce di tutta l'istruttoria svolta, non è stato possibile accertare l'effettivo conseguimento del diploma da parte della docente.
Ciò vale anche per la lamentata omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.
241/1990 in quanto è evidente che parte appellante non avrebbe potuto apportare alcun elemento istruttorio: si consideri che la produzione in originale del titolo, è stata dal primo giudice ritenuta incontestatamente ininfluente ai fini decisori proprio in virtù delle argomentazioni sottese alla falsità ideologica dello stesso.
Né, come ben rilevato dal giudice di prime cure, parte appellante ha apportato in giudizio nessun elemento probatorio a sostegno della dedotta validità del titolo.
Come già evidenziato, tale diploma appare essere falso, sulla scorta del raffronto con l'elenco dei diplomi registrati dal Provveditorato agli Studi di Salerno per l'anno 1996/1997: infatti, il numero di progressivo di riferimento posto in calce (in basso a destra sotto la firma del Provveditore) che si rinviene nel certificato prodotto dall'appellante non trova corrispondenza con quanto si rinviene al corrispondente numero del registro prodotto in atti.
L'appello va pertanto respinto.
La novità della questione giuridica trattata giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa per metà le spese del presente grado di giudizio;
condanna l'appellante al pagamento della parte residua che liquida in euro 1000,00.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/2023 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. L. Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.2.2022, contenente anche domanda cautelare e depositato in riassunzione come da sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione emessa dal Tar Napoli in data
20.10.2021, la ricorrente esponeva: di essere stata inserita in GPS provincia di Napoli ed assunta Per presso l'I.C. “2° CASTALDO – NOSENGO - AFRAGOLA” presso il quale era rimasta titolare, con contratto a tempo determinato (sostegno classe ADEE), presso il quale svolgeva regolarmente la supplenza su sostegno;
che la domanda di inserimento in GPS veniva compilata con tutti i titoli richiamati e i servizi già svolti che allo stato della domanda risultavano essere validi ed attuali non esistendo alcun provvedimento di annullamento che ne potesse inficiarne la validità; che ciononostante la P.A. aveva aperto un procedimento che sfociava in un decreto di esclusione della ricorrente dalle graduatoria, la cui motivazione tuttavia non consentiva affatto alla stessa ricorrente di poter intendere il motivo del depennamento, limitandosi la P.A. genericamente a richiamare la mancata risposta dell'Istituto e la conseguente impossibilità di riscontro con l'Associazione San Pantaleone di verificare il titolo. Il Tar di Napoli, con sentenza del 20.10.2021, declinava poi la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Tutto ciò premesso la ricorrente, avanzata domanda di tutela cautelare in corso di causa ed formulava le seguenti richieste anche in via d'urgenza: “ANNULLARE e/o disapplicare il Decreto di Convalida punteggio GPS, prot.n. 183/VII.1, datato 13 gennaio 2021, annullamento recante il n. di prot.
1953/VII.1 del 14/04/2021, a firma del D.S. dott.ssa del Sorbo, con pedissequo Per_2
riconoscimento giuridico per la conferma del punteggio fino al depennamento avvenuto;
RICONOSCERE il diritto della ricorrente a vedersi annullata la decurtazione del punteggio e ad essere reinserito nella posizione previgente il decreto impugnato;
CONDANNARE le resistenti in persona del legale rapp.te p.t, al risarcimento del danno per la mancata retribuzione delle mensilità non percepite fino alla ripresa del lavoro.
Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, sia in via cautelare che di merito, CP_1 evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 3554/2023 del Tribunale di Napoli Nord la domanda veniva rigettata.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il con atto depositato in data 12.12.2023 Pt_1 sostenendo che l'errore del giudice sarebbe consistito sia nel ritenere legittima una integrazione
“postuma” del provvedimento di depennamento sia nell'aver ritenuto provata l'assenza di conseguimento del titolo.
La Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
'E da evidenziare che il provvedimento di depennamento adottato dall'Amministrazione resistente è di natura strettamente vincolata.
Invero i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 stabiliscono che: “L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
Il dirigente dell' con decreto dirigenziale Parte_2
prot. AOOUSPNA 11071 del 6 luglio 2020 , atteso che non si era potuto procedere alla verifica sull'autenticità del titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posto di sostegno
(TAB–7) di scuola dell'infanzia ( e scuola primaria (ADEE) conseguito presso Per_3
l'“Associazione San Pantaleone” di Nocera Inferiore (SA) e dichiarato dai docenti, per mancato riscontro alle richieste dell'Amministrazione da parte della citata “Associazione San Pantaleone”, ha proceduto all'esclusione, tra gli altri, della ricorrente in questione dalle GPS di 1° fascia per mancanza del titolo di accesso;
all'articolo 3 del predetto decreto è precisato, in conformità con quanto previsto dall'ordinanza ministeriale che ha istituito le GPS, che il servizio prestato su posto di sostegno dai docenti indicati nello stesso sono considerati validi ai fini economici in quanto prestazioni di fatto ma non considerati ai fini giuridici.
Dunque, a fronte della impossibilità di accertare il possesso del titolo, l'Amm.ne non ha tenuto conto del diploma conseguito presso l'Associazione San Pantaleone.
I successivi accertamenti compiuti dall'Amm.ne non costituiscono una “motivazione postuma” ma solo la conferma di quanto già emerso all'esito dell'istruttoria e, cioè, che il diploma presentato dalla docente non poteva essere tenuto in considerazione al fine dell'aggiornamento della graduatoria.
Infatti, l' di Napoli, chiedeva all' Parte_2 Parte_3
di Salerno, con nota dirigenziale, prot. AOOUSPNA 17366 del 21 settembre 2021
[...]
(all.to 3), di inviare copia del registro dei diplomi di specializzazione polivalente, conseguiti presso l'Istituto “S. Pantaleone” di Nocera Inferiore, nel biennio 1996/98, avendo ricevuto per le vie brevi la comunicazione del Lgt. , Comandante del gruppo Carabinieri della Procura della Controparte_2
Repubblica di Vallo della Lucania, relativa al ritrovamento del registro da parte del competente A. T. di Salerno.
L' ha riscontrato la predetta richiesta con Parte_4
nota dirigenziale, prot. AOOUSPSA 21486 in data 23 settembre 2021 (all.to 4); dalla consultazione della copia integrale del registro (all.ti 5, 6 e 7) si evince che l'interessata non ha conseguito il diploma di specializzazione polivalente su posto di sostegno della scuola primaria presso l'Associazione San
Pantaleone di Nocera Inferiore, a comprova della correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
Il reperimento di tale registro è circostanza determinate ai fini che qui interessano poiché dalla disamina del citato registro è stato possibile confermare che la ricorrente non risulta inserita nel novero dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1997, come invece dichiarato dalla stessa, nella domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
Infatti, il ritrovamento del predetto registro e la verifica che molti titoli presentati a corredo delle domande di inserimento nelle GPS non risultavano dal predetto registro, ha indotto i funzionari dell'Amm.ne a presentare formale denuncia alla Guardia di IN (all.to 8).
Ciò posto quanto dedotto da parte appellante – secondo cui il registro prodotto in atti indica i diplomi
“consegnati” e non quelli “conseguiti” – è frutto di una non attenta lettura della documentazione depositata in atti : a prescindere dalla questione lessicale se possa darsi rilievo alla dizione
“consegnati” anziché “conseguiti”, nell'epigrafe del registro si indica che esso è emesso in conformità alla circolare ministeriale del 1 dicembre 1954, n.4000, richiamata anche dall'appellante.
In detto registro erano annotati i nomi di tutti coloro che avevano conseguito in una determinata annualità i diplomi sia presso istituzioni statali sia comunque riconosciute e, tra esse, era ricompresa l' di Nocera Inferiore che operava nel distretto di competenza del Controparte_3
Provveditorato agli Studi di Salerno.
Come si evince dalla disamina del registro suddetto: - era annotato non solo il progressivo di pertinenza del Provveditorato (“numero progressivo” da 1 a 679) ma anche quello interno a ciascun
Ente che lo rilasciava (“numero del registro d'esame”); - era indicato espressamente quale fosse l'Istituzione scolastica statale o riconosciuta che aveva rilasciato il titolo (alla voce “NOTE” si ritrovano indicate i predetti soggetti tra cui, dal numero 356 al numero 393, l'Istituto San Pantaleone).
Ciò che rileva ai fini che qui interessano è proprio il progressivo di pertinenza del Provveditorato, poiché dimostra che ogni diploma doveva essere registrato con un numero progressivo che non poteva essere quello dei diplomi “consegnati” ma unicamente di quelli rilasciati, altrimenti si sarebbe creata una ingiustificabile sovrapposizione di protocolli che avrebbe solo ingenerato confusione.
Ad ogni modo, ove pure si volesse considerare le predette deduzioni come integrazione postuma,
l'originario provvedimento dell'Amm.ne non potrebbe comunque essere considerato carente di motivazione, posto che ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 per i provvedimenti vincolati – quali quello odierno – vale la prova di resistenza, nel caso di specie superata dalla circostanza che alla luce di tutta l'istruttoria svolta, non è stato possibile accertare l'effettivo conseguimento del diploma da parte della docente.
Ciò vale anche per la lamentata omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.
241/1990 in quanto è evidente che parte appellante non avrebbe potuto apportare alcun elemento istruttorio: si consideri che la produzione in originale del titolo, è stata dal primo giudice ritenuta incontestatamente ininfluente ai fini decisori proprio in virtù delle argomentazioni sottese alla falsità ideologica dello stesso.
Né, come ben rilevato dal giudice di prime cure, parte appellante ha apportato in giudizio nessun elemento probatorio a sostegno della dedotta validità del titolo.
Come già evidenziato, tale diploma appare essere falso, sulla scorta del raffronto con l'elenco dei diplomi registrati dal Provveditorato agli Studi di Salerno per l'anno 1996/1997: infatti, il numero di progressivo di riferimento posto in calce (in basso a destra sotto la firma del Provveditore) che si rinviene nel certificato prodotto dall'appellante non trova corrispondenza con quanto si rinviene al corrispondente numero del registro prodotto in atti.
L'appello va pertanto respinto.
La novità della questione giuridica trattata giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa per metà le spese del presente grado di giudizio;
condanna l'appellante al pagamento della parte residua che liquida in euro 1000,00.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone