Art. 38.
Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonche' al personale del servizio tecnico sportivo e' esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni. ((5)) ----------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 4 agosto 1987, n. 325 , convertito con modificazioni dalla
L. 3 ottobre 1987, n. 402 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che: "A decorrere dal 1 luglio 1986 e' soppressa l'indennita' di rischio di cui all' articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ".
Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonche' al personale del servizio tecnico sportivo e' esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni. ((5)) ----------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 4 agosto 1987, n. 325 , convertito con modificazioni dalla
L. 3 ottobre 1987, n. 402 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che: "A decorrere dal 1 luglio 1986 e' soppressa l'indennita' di rischio di cui all' articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ".