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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 115/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
Altri istituti e leggi e difesi dall'avv. BERTONI ENRICO ( ), CORSETTO C.F._1 speciali SANT'AGATA 22 25100 BRESCIA;
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Bertoni Enrico, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI Controparte_3
PIERLUIGI e dall'avv. PICCINELLI MASSIMILIANO
( ) PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 3 25121 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 15 25019
SIRMIONE presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: rinvio ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In accoglimento degli atti di appello proposti per le parti civili CP_1
e e salvo quant'altro d'ufficio, in parziale
[...] Controparte_2
riforma della sentenza del Tribunale penale di Brescia - sezione terza – n.
2721 del 15.9.2022, condannare (c.f. ), CP_3 C.F._3
residente in [...]del Garda Vicolo del Monte 7, al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali da lui cagionati nei loro rispettivi confronti,
da liquidare in via equitativa nelle rispettive somme di € 2.000,00 e € 1.000,00
o nelle diverse somme che riterrà il giudice;
condannare inoltre il medesimo
al pagamento in loro favore delle spese di costituzione e CP_3
rappresentanza, per il primo grado di giudizio e per quello di appello, come
da nota scritta, in atti per quello di primo grado, oltre a iva, cpa e accessori, pagina 2 di 9 dal fatto al saldo, e salve le eventuali successive occorrende. Condannare i
medesimi al rimborso anche delle spese del presente grado anche nella sua
fase procedurale civile”
Dell'appellato
“In via preliminare: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa
di costituzione e risposta di data 21/04/2023 in prosecuzione del giudizio
avanti codesta Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, nonché
nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26/04/2023, depositate
nell'interesse del sig. , dichiararsi l'inammissibilità Controparte_3
della ex adverso proposta impugnazione nonché dei successivi “nuovi motivi
d'appello per i soli interessi civili” di cui al doc.5 della comparsa di
costituzione di nuovo difensore di data 19/04/2023 depositata nell'interesse
degli appellanti sig.ri e , giusto il Controparte_1 Controparte_2
combinato disposto degli artt.591 c.p.p. e 581, comma 1 lett.d), c.p.p..Nel
merito: per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta di
data 21/04/2023 in prosecuzione del giudizio avanti codesta Corte d'Appello
di Brescia, Sezione Seconda Civile, nonché nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 26/04/2023, depositate nell'interesse del sig. CP_3
, rigettare perché destituiti di ogni fondamento giuridico e fattuale
[...]
l'appello e le domande tutte in esso formulate come proposti per i soli
interessi civili ex artt.573 e 576 c.p.p. dai sig.ri e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione CP_2 pagina 3 di 9 Terza Penale, in composizione monocratica, n.2721 di data 15/09/2022.In
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compenso professionale
del presente procedimento di impugnazione, oltre a rimborso forfettario 15%,
iva e c.p.a., in applicazione di quanto disposto dall'art.592, 4° comma c.p.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2721/22 il Tribunale di Brescia dichiarava non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. l'imputato tratto a giudizio per CP_3
rispondere del delitto di cui agli articoli 81, comma primo, e 610 c.p. perché,
con violenza consistita nel parcheggiare la propria autovettura immediatamente dietro l'autovettura di costringeva Controparte_1
quest'ultima, unitamente a , a non riprendere la marcia. Controparte_2
Riqualificati giuridicamente i fatti di cui all'imputazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità del fatto, il tribunale assolveva in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. CP_3
A seguito dell'appello proposto da e Controparte_1 [...]
, già costituiti parti civili, la Corte d'Appello penale rimetteva gli CP_2
atti al Presidente della Corte d'Appello perché la causa fosse assegnata alla sezione civile competente.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto da e Controparte_1 CP_2
che hanno insistito per la condanna di al risarcimento
[...] CP_3
pagina 4 di 9 del danno, patrimoniale e morale, e al rimborso delle spese sostenute per la costituzione e la rappresentanza in giudizio.
Nel riassumere il giudizio e Controparte_1 Controparte_2
deducevano che, mentre nella parte motiva il giudice aveva dato atto che si sarebbe configurato il reato di cui all'art. 393 c.p.c., nel dispositivo tale articolo non era stato richiamato sicchè il dispositivo doveva essere riferito all'imputazione di cui all'art. 610 c.p.
Quanto ai danni subiti, assumevano di aver riportato danni sia patrimoniali che morali, inteso quest'ultimo come sofferenza interiore derivante dal reato, così
come era emerso dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti civili.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma
1 bis, c.p.p. è funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità.
La disciplina posta dallo stesso art. 573, comma 1 bis, c.p.p. in ordine al regime di utilizzazione delle prove conferma l'unicità del giudizio: da un lato continuano, per espressa disposizione, ad essere utilizzate in sede civile le prove già acquisite in sede penale e, dall'altro, confluiscono nello stesso giudizio le prove eventualmente acquisende nel giudizio di rinvio. pagina 5 di 9 Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale va rigettata in quanto nessuna allegazione e tanto meno alcuna prova è stata fornita della sua esistenza e della sua entità.
Quanto al danno morale, assumono gli attori che tale voce di danno doveva ritenersi provata attraverso le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio penale dalle quali poteva evincersi la paura che, in seguito all'episodio vissuto, era rimasta dentro di loro.
La domanda è infondata.
Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di danni non patrimoniali, per la loro risarcibilità non è sufficiente soltanto che il danno si sia verificato e che la sua risarcibilità sia prevista dalla legge (nella sua interpretazione letterale o costituzionalmente orientata), ma occorre anche che questo danno assuma una consistenza tale da poter essere definito “serio”, ossia in grado di giustificare l'intervento dell'attività del giudice.
Secondo la Suprema Corte la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone da un lato che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e dall'altro che il danno non sia “futile” (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi)
sicchè appare di immediata evidenza come, in base a questi due criteri, il giudice sia chiamato ad una valutazione in base alla quale, ai fini della pagina 6 di 9 risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre non solo verificare se il danno si sia effettivamente realizzato ma anche e soprattutto che esso abbia raggiunto una soglia minima di serietà (o, detto in altri termini ancora, che assuma una certa consistenza).
Più specificamente, si afferma che la “gravità della lesione” attiene al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà più predicarsi tale in presenza di una offensività solo minima della lesione stessa. La “serietà del danno” riguarda,
invece, il piano delle conseguenze della lesione e cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il c.d. danno-
conseguenza); il pregiudizio “non serio” esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività.
Tali principi valgono anche nel caso di danno non patrimoniale derivante da reato, stante l'operatività, sul piano civilistico, del principio di non risarcibilità
di tale voce di danno se di lieve entità in quanto espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost ( cfr. Cass. 3727/2016).
Nel caso di specie, veniva accertato in sede penale che l'offensività del fatto era stata assai scarsa, considerato il breve tempo entro il quale il fatto si era svolto, non oltre i venti minuti, mentre sotto il profilo delle conseguenze pagina 7 di 9 pregiudizievoli, alla mancanza assoluta di allegazioni gli attori hanno inteso supplire valorizzando il sentimento di paura – riferito, peraltro dalla sola
- seguito all'episodio, sentimento che non è dato sapere per quanto CP_1
tempo si sia protratto così come non è dato sapere se tale sentimento di paura sia sfociato in altri perturbamenti dell'animo, persistenti o meramente temporanei.
Avuto pertanto riguardo alla concretezza della vicenda materiale, la domanda risarcitoria non merita di essere accolta.
Il rigetto della domanda risarcitoria comporta il rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile.
Gli attori vanno condannati a rifondere a le spese di questa fase CP_3
del giudizio che si liquidano in complessivi euro 962 ( di cui euro 268 per la fase di studio, euro 268 per la fase introduttiva e euro 426 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge le domande proposte da e Controparte_1 Controparte_2
condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del giudizio, liquidate come in parte motiva;
CP_3
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 115/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
29/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
Altri istituti e leggi e difesi dall'avv. BERTONI ENRICO ( ), CORSETTO C.F._1 speciali SANT'AGATA 22 25100 BRESCIA;
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Bertoni Enrico, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI Controparte_3
PIERLUIGI e dall'avv. PICCINELLI MASSIMILIANO
( ) PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 3 25121 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 15 25019
SIRMIONE presso il difensore avv. BIANCHI PIERLUIGI, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: rinvio ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In accoglimento degli atti di appello proposti per le parti civili CP_1
e e salvo quant'altro d'ufficio, in parziale
[...] Controparte_2
riforma della sentenza del Tribunale penale di Brescia - sezione terza – n.
2721 del 15.9.2022, condannare (c.f. ), CP_3 C.F._3
residente in [...]del Garda Vicolo del Monte 7, al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali da lui cagionati nei loro rispettivi confronti,
da liquidare in via equitativa nelle rispettive somme di € 2.000,00 e € 1.000,00
o nelle diverse somme che riterrà il giudice;
condannare inoltre il medesimo
al pagamento in loro favore delle spese di costituzione e CP_3
rappresentanza, per il primo grado di giudizio e per quello di appello, come
da nota scritta, in atti per quello di primo grado, oltre a iva, cpa e accessori, pagina 2 di 9 dal fatto al saldo, e salve le eventuali successive occorrende. Condannare i
medesimi al rimborso anche delle spese del presente grado anche nella sua
fase procedurale civile”
Dell'appellato
“In via preliminare: per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa
di costituzione e risposta di data 21/04/2023 in prosecuzione del giudizio
avanti codesta Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, nonché
nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26/04/2023, depositate
nell'interesse del sig. , dichiararsi l'inammissibilità Controparte_3
della ex adverso proposta impugnazione nonché dei successivi “nuovi motivi
d'appello per i soli interessi civili” di cui al doc.5 della comparsa di
costituzione di nuovo difensore di data 19/04/2023 depositata nell'interesse
degli appellanti sig.ri e , giusto il Controparte_1 Controparte_2
combinato disposto degli artt.591 c.p.p. e 581, comma 1 lett.d), c.p.p..Nel
merito: per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta di
data 21/04/2023 in prosecuzione del giudizio avanti codesta Corte d'Appello
di Brescia, Sezione Seconda Civile, nonché nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 26/04/2023, depositate nell'interesse del sig. CP_3
, rigettare perché destituiti di ogni fondamento giuridico e fattuale
[...]
l'appello e le domande tutte in esso formulate come proposti per i soli
interessi civili ex artt.573 e 576 c.p.p. dai sig.ri e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione CP_2 pagina 3 di 9 Terza Penale, in composizione monocratica, n.2721 di data 15/09/2022.In
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compenso professionale
del presente procedimento di impugnazione, oltre a rimborso forfettario 15%,
iva e c.p.a., in applicazione di quanto disposto dall'art.592, 4° comma c.p.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2721/22 il Tribunale di Brescia dichiarava non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. l'imputato tratto a giudizio per CP_3
rispondere del delitto di cui agli articoli 81, comma primo, e 610 c.p. perché,
con violenza consistita nel parcheggiare la propria autovettura immediatamente dietro l'autovettura di costringeva Controparte_1
quest'ultima, unitamente a , a non riprendere la marcia. Controparte_2
Riqualificati giuridicamente i fatti di cui all'imputazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità del fatto, il tribunale assolveva in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. CP_3
A seguito dell'appello proposto da e Controparte_1 [...]
, già costituiti parti civili, la Corte d'Appello penale rimetteva gli CP_2
atti al Presidente della Corte d'Appello perché la causa fosse assegnata alla sezione civile competente.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto da e Controparte_1 CP_2
che hanno insistito per la condanna di al risarcimento
[...] CP_3
pagina 4 di 9 del danno, patrimoniale e morale, e al rimborso delle spese sostenute per la costituzione e la rappresentanza in giudizio.
Nel riassumere il giudizio e Controparte_1 Controparte_2
deducevano che, mentre nella parte motiva il giudice aveva dato atto che si sarebbe configurato il reato di cui all'art. 393 c.p.c., nel dispositivo tale articolo non era stato richiamato sicchè il dispositivo doveva essere riferito all'imputazione di cui all'art. 610 c.p.
Quanto ai danni subiti, assumevano di aver riportato danni sia patrimoniali che morali, inteso quest'ultimo come sofferenza interiore derivante dal reato, così
come era emerso dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti civili.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma
1 bis, c.p.p. è funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità.
La disciplina posta dallo stesso art. 573, comma 1 bis, c.p.p. in ordine al regime di utilizzazione delle prove conferma l'unicità del giudizio: da un lato continuano, per espressa disposizione, ad essere utilizzate in sede civile le prove già acquisite in sede penale e, dall'altro, confluiscono nello stesso giudizio le prove eventualmente acquisende nel giudizio di rinvio. pagina 5 di 9 Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale va rigettata in quanto nessuna allegazione e tanto meno alcuna prova è stata fornita della sua esistenza e della sua entità.
Quanto al danno morale, assumono gli attori che tale voce di danno doveva ritenersi provata attraverso le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio penale dalle quali poteva evincersi la paura che, in seguito all'episodio vissuto, era rimasta dentro di loro.
La domanda è infondata.
Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di danni non patrimoniali, per la loro risarcibilità non è sufficiente soltanto che il danno si sia verificato e che la sua risarcibilità sia prevista dalla legge (nella sua interpretazione letterale o costituzionalmente orientata), ma occorre anche che questo danno assuma una consistenza tale da poter essere definito “serio”, ossia in grado di giustificare l'intervento dell'attività del giudice.
Secondo la Suprema Corte la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone da un lato che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e dall'altro che il danno non sia “futile” (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi)
sicchè appare di immediata evidenza come, in base a questi due criteri, il giudice sia chiamato ad una valutazione in base alla quale, ai fini della pagina 6 di 9 risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre non solo verificare se il danno si sia effettivamente realizzato ma anche e soprattutto che esso abbia raggiunto una soglia minima di serietà (o, detto in altri termini ancora, che assuma una certa consistenza).
Più specificamente, si afferma che la “gravità della lesione” attiene al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà più predicarsi tale in presenza di una offensività solo minima della lesione stessa. La “serietà del danno” riguarda,
invece, il piano delle conseguenze della lesione e cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il c.d. danno-
conseguenza); il pregiudizio “non serio” esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività.
Tali principi valgono anche nel caso di danno non patrimoniale derivante da reato, stante l'operatività, sul piano civilistico, del principio di non risarcibilità
di tale voce di danno se di lieve entità in quanto espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost ( cfr. Cass. 3727/2016).
Nel caso di specie, veniva accertato in sede penale che l'offensività del fatto era stata assai scarsa, considerato il breve tempo entro il quale il fatto si era svolto, non oltre i venti minuti, mentre sotto il profilo delle conseguenze pagina 7 di 9 pregiudizievoli, alla mancanza assoluta di allegazioni gli attori hanno inteso supplire valorizzando il sentimento di paura – riferito, peraltro dalla sola
- seguito all'episodio, sentimento che non è dato sapere per quanto CP_1
tempo si sia protratto così come non è dato sapere se tale sentimento di paura sia sfociato in altri perturbamenti dell'animo, persistenti o meramente temporanei.
Avuto pertanto riguardo alla concretezza della vicenda materiale, la domanda risarcitoria non merita di essere accolta.
Il rigetto della domanda risarcitoria comporta il rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile.
Gli attori vanno condannati a rifondere a le spese di questa fase CP_3
del giudizio che si liquidano in complessivi euro 962 ( di cui euro 268 per la fase di studio, euro 268 per la fase introduttiva e euro 426 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge le domande proposte da e Controparte_1 Controparte_2
condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del giudizio, liquidate come in parte motiva;
CP_3
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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