Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.4.2025 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata a IL (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Ulivi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Sig. Parte_2
Nato a Vimercate (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Silvia Colombo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IL
(anno 2005 atto n. 1267 parte 2 serie A)
In comunione legale
, nato a [...] il [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
29.4.2025 e depositato in data 5.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella cui abitazione manterranno il loro contesto principale di vita e residenza abituale;
2) La casa familiare sita in IL, via Mosè Bianchi n. 29, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla madre con tutto quanto l'arreda. I coniugi concordano sin d'ora che l'immobile sarà messo in vendita, con conferimento di mandato a primaria agenzia immobiliare, trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, con possibilità per la signora di indicare Pt_1 al momento del conferimento dell'incarico, una data di rilascio successiva, secondo le necessità familiari, in caso di difficoltà nel reperire altra unità abitativa e/o organizzare il trasloco, non superiore ad un anno dal momento del conferimento dell'incarico.
3) il padre terrà con sé i figli durante l'anno secondo il seguente schema:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera, ore 20.00, al lunedì mattina;
si precisa che egli si occuperà di prendere e di riportarlo poi a scuola lunedì mattina, mentre si recherà Per_2 Per_1 in autonomia presso di lui, il venerdì sera – prima o dopo cena secondo i suoi impegni sociali – e così andrà a scuola il lunedì mattina sempre in autonomia, come già avviene attualmente;
b) nei giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pernotteranno presso di lui, inoltre, secondo impegni e/o interessi sportivi dei ragazzi, li vedrà per una cena insieme;
c) le festività natalizie saranno divise in 2 parti: la Vigilia con il padre fino alle ore 24.00 e Natale con la madre e questo ad anni alterni. In prosecuzione, i minori rimarranno con uno dei genitori fino al 30/12, alternandosi poi per il periodo successivo di anno in anno, salvo diversi migliori accordi;
d) le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con uno o l'altro genitore, già concordato che per il 2025 il periodo pasquale verrà trascorso dai minori con il padre;
e) il periodo di Carnevale verrà organizzato seguendo le richieste dei figli, anche in base al calendario scolastico, considerando eventuali settimane bianche, sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
f) durante il periodo estivo, dalla conclusione delle attività scolastiche alla ripresa della scuola, verrà concordato tra i genitori un calendario delle rispettive vacanze - in autonomia - con ciascuno di loro, che terrà conto dei campus estivi e dell'utilizzo della casa familiare in Versilia, comunque prevedendo che ciascun genitore permanga 2 o 3 settimane, anche non consecutive con loro. Il tutto da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno. Quando i minori saranno nella casa in Versilia i genitori continueranno ad alternare il fine settimana e il padre avrà la disponibilità dell'immobile a fine settimana alterni, recandosi presso tale abitazione che la madre lascerà a sua disposizione.
4) i genitori concorreranno al mantenimento ordinario dei figli in pari misura, versando mensilmente sul conto corrente cointestato, acceso presso Banca CO l'importo di €. 3.000,00 ciascuno, che verrà integrato in caso di necessità. Su tale conto, di cui ciascun genitore avrà facoltà di prelievo con carta di credito salvo verifica previa esibizione dei relativi giustificativi, verranno addebitati a tale titolo i seguenti acquisti e relativi costi, nonché le spese di cui al successivo punto 6) che segue a) Abbigliamento e accessori diversi per il vestiario;
b) Spese per la cura personale (es. parrucchiere, estetista, cosmetici, ecc.)
c) Iscrizioni in palestra o altre attività sportive e relativi indumenti e attrezzature necessarie nonché attività ricreative;
d) Libri e materiale scolastico richiesti dalla scuola e/o necessari allo studio a casa;
e) ripetizioni;
f) Ripetizioni con pagamento a presentazione di normale ricevuta anche non fiscale.
5) il sig. terrà, invece, a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative Parte_2 alle rette scolastiche sino al termine della scuola secondaria di secondo grado da parte di ciascun figlio, nonché i costi per le future spese universitarie sino all'importo massimo della spesa attualmente prevista per la scuola secondarie e quindi di €. 20.000,00 annui complessivi. Inoltre, sosterrà i costi dei campus estivi e viaggi studio dei figli sino all'importo massimo di €. 10.000,00 annui. Così anche sosterrà, in via anticipata, le visite specialistiche e cure medico – dentistiche presso professionisti privati già utilizzati per i minori, ciò in ragione del fatto che il padre ha l'assicurazione integrativa FASDAC che sostiene buona parte di tali spese. Saranno suddivise al 50% le altre spese extra relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di IL e dalla Corte d'appello di IL in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, il sig. si impegna a Parte_2 sostenere il 50% delle seguenti spese:
a) tutti gli oneri relativi alla Colf che viene utilizzata da tempo dalla famiglia:
b) spese condominiali della casa di IL di comune proprietà;
c) Spese Utenze della casa familiare di IL;
d) Spese Utenze Casa Mare in Versilia;
e) Spese Giardinieri casa di IL e mare;
f) Spese assicurazione casa di IL e casa mare.
Il Tribunale vorrà PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) quanto allo scioglimento della comunione dei beni si dà atto che gli investimenti in essere, che verranno divisi al 50%, con relativo bonifico e/o ordine di disposizione a chi gestisce e detiene il patrimonio familiare, che il sig. effettuerà entro e non oltre 3 giorni dal deposito del Parte_2 ricorso, sono così composti: banca CO c/c cointestato con la moglie (saldo degli ultimi 3 anni):
Estratto conto al 31.12.2022 €. 428.162,85 Estratto conto al 31.12.2023 €. 7.049,73 Estratto conto al 31.12.2024 €. 9.356,68 banca IN intestato a saldo attuale €. 2.670.850,00; Parte_2 banca conto corrente €. 9.159,00 CP_1
• Conto deposito titoli cointestato con la moglie (saldo degli ultimi 3 anni):
• Saldo al 31.12.2022 €. 1.025.822,80 + 332.067,60
• Saldo al 31.12.2023 €.1.713.893,34 + 213.889,72
• saldo al 31.12.2024 €. 1.399.640.93 +353.378,19
Le sopra indicate somme includono investimenti obbligazionari (BTP + BOT+ Fondo Fara GMA) e investimenti azionari. I Bot + le azioni rappresentano il fondo speculativo oggi pari a €. 635.000,00;
- investimenti in debito privato presso IM €. 625.000,00;
- fondo immobiliare GMA 24.397,00;
- 50.000,00 debito . Persona_3
Saranno pertanto trasferiti alla sig.ra i seguenti titoli Parte_1
-- 712.500,00 valore nominale dei BTP (2.8%) 2029;
-- €. 1.335.425,00 derivanti dalla vendita titoli , ai quali si dovranno aggiungere €. CP_1
4.574,00 circa, che si libereranno a giugno 2025
- €. 154.620,00 di cui al fondo azionario speculativo gestito da o comunque la diversa Parte_2 somma che risulterà al 30 aprile 2025.
8) Le parti danno atto che il Signor è stato autorizzato a trattenere per sé: Pt_2
- in sua esclusiva proprietà l'importo di €. 350.000,00 in quanto denaro personale a suo tempo utilizzato per l'acquisto dell'immobile di IL.
- l'importo di €. 337.368,00 che rappresenta il controvalore di investimenti effettuati dal Signor
in nome e per conto della sua famiglia d'origine (madre, padre e sorella). Circostanza ben Pt_2 nota alla Signora Pt_1
Entrambi gli importi di cui alla presente clausola sono già stati conteggiati al fine della quantificazione delle somme che saranno corrisposte alla Signora sub clausola n.
7. Allo Pt_1 stesso modo, sono già stati conteggiati, imputandoli a favore della Signora, le spese effettuate da dal conto comune per un totale di €. 39.843,00, così composte: €. 4.632,00 Parte_2 provvigione agenzia immobiliare;
€. 8.700,00 cauzione affitto;
€. 10.261,00 onorario avv. Colombo
e . 16.250,00 affitto da dicembre 2024 ad aprile 2025 inclusi.
9) Le parti danno atto che rimarranno cointestate le Obbligazioni Intermonte AT1 2026 del valore di €. 600.000,00 la cui cedola annuale è pari a €. 28.860,00 e viene utilizzata per il pagamento del rateo di mutuo acceso presso WeBank a scadenza 31.03.2046. Poiché i frutti delle obbligazioni non coprono l'intero importo annuo del mutuo, la differenza in eccesso sarà pagata dalle parti al 50%. Alla scadenza dell'investimento, le parti valuteranno se reinvestire il capitale in altro strumento finanziario comune che servirà a pagare il mutuo come sopra, ovvero se suddividere al 50% il capitale conseguito, che sarà trasferito sui rispettivi conti, impegnandosi la sig.ra Parte_1
a indicare le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. Nel secondo caso, il mutuo, sino alla sua estinzione, graverà conseguentemente sulle parti al 50%, impegnandosi ciascuna delle parti a versare sul conto di riferimento l'importo pari alla metà della rata maturata.
10) Le parti si impegnano a vendere a terzi, decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del presente l'immobile sito in Pietrasanta, già sopra individuato, conferendo all'uopo mandato a primaria agenzia immobiliare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in IL, il 17.9.2005. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in IL, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG