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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/10/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 449/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Tassone (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Sapri (SA) alla via Umberto I n. 21,
PEC e fax 0973391164 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Manzolillo (C.F. ), C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia in Padula (Sa) alla Via Volta Cammino n.
11, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax 0975.574095 e/o all'indirizzo mail e/o all'indirizzo Email_2
di posta elettronica certificata Email_3
RICORRENTE
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 18/09/2011, con atto trascritto nel registro atti matrimonio del Comune di ET AN (SA), anno 2011 Numero 3, parte
2, serie A;
che il regime patrimoniale della famiglia era quello della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale era nato il figlio nato a [...] il Per_1
12/09/2012, di anni 12; che i coniugi avevano fissato la residenza familiare presso l'immobile sito in Santa Marina (SA), alla Contrada Salise n. 107, di proprietà di entrambi in ragione del 50%; che tra i coniugi, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, gli stessi erano pervenuti alla decisione di separarsi;
che la ricorrente, disoccupata, non percepiva redditi e viveva di aiuti familiari;
che il ricorrente, dipendente del Ministero della
Difesa, percepiva un reddito mensile pari ad € 2.700,00 circa;
che i coniugi erano titolari, in ragione del 50%, dell'immobile sito in Santa Marina (SA) alla Contrada
Salise n. 107, censito al Catasto fabbricati al Foglio 22 particella 638 sub 30, in uno a locale autorimessa censito al Foglio 22 particella 638 sub 8, ove era stata fissata la residenza anagrafica della famiglia;
che detto immobile era gravato da mutuo a tasso variabile con rateo mensile pari ad € 500,00 circa;
che il ricorrente era proprietario dell'autovettura Peugeot 2008 tg. GK840ES; che la ricorrente era proprietaria di due autovetture, una Hyundai Tucson tg. GR236WR ed una Opel Agila tg. BR930PR; che la ricorrente non produceva alcun reddito mentre il ricorrente, negli ultimi tre anni di imposta antecedenti al deposito del ricorso, aveva dichiarato un reddito lordo pari ad €
40.299,00 nell'anno 2023, € 37.810,00 nell'anno 2022 ed € 30.841,00 nell'anno 2021; che il figlio minore frequentava la scuola dell'obbligo e durante il tempo libero praticava lo sport del calcio il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00 ed il sabato pomeriggio pratica lo sport del tennis in Sapri (SA).
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi pagina 2 di 7 vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) L'affidamento del figlio minore
è condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, quali Per_1
l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni relative alla ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 3) resterà collocato presso la madre nella Per_1
abitazione sita in Santa Marina (SA) alla Contrada Scalise, n. 107, di proprietà di entrambi i ricorrenti come sopra meglio argomentato, la quale verrà assegnata a quest'ultima in uno ai mobili che la arredano e la residenza anagrafica resterà ivi fissata. 4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza CP_1
anagrafica e ad asportare dalla abitazione coniugale, ove è fissato il domicilio della famiglia, tutti i propri beni ed effetti personali ancora ivi custoditi, entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 5) Il padre potrà vedere il figlio minore ogni qual volta vorrà e/o potrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore nonché con gli impegni di lavoro del padre medesimo e tenendo in considerazione la circostanza che lo stesso in determinati periodi dell'anno si reca fuori per lavoro anche per lungo tempo
(missioni all'estero, servizi militari che richiedono permanenze settimanali lontano dal domicilio del minore). Si stabilisce che in caso di disaccordo venga riconosciuto il seguente contenuto minimo del diritto di visita in favore del padre: potrà Per_1 trascorrere con il padre weekend mensili alternati, segnatamente dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:00, nonché un giorno infrasettimanale, che dovrà essere concordato tra i genitori di volta in volta, in ragione dei turni di servizio cui è subordinata la disponibilità del padre, con l'obbligo dello stesso di prelevare e riaccompagnare il figlio presso la casa materna;
si precisa che nel caso in cui il padre non possa trascorrere con il figlio i weekend di spettanza, compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso, i weekend potranno essere sostituiti da due giorni infrasettimanali, da stabilirsi di volta in volta tra i genitori e con congruo anticipo. 6) durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori che dovrà intervenire entro il
30 maggio, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio 2 Per_1
settimane non consecutive in un periodo ricompreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre, ad anni alterni il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre ovvero pagina 3 di 7 l'1 gennaio, ad anni alterni potrà trascorrere con un genitore Pasqua ovvero Per_1
Lunedì in Albis;
i genitori potranno trascorrere, altresì, con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché il giorno rispettivamente della festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno di i genitori organizzeranno i festeggiamenti Per_1
insieme e vi parteciperanno contribuendo anche in termini economici nella misura indicata con riguardo alla disciplina delle spese straordinarie. 7) Le parti convengono che le comunicazioni che riguardano il figlio minore devono sempre essere veicolate tra i genitori senza il coinvolgimento del minore medesimo che deve rimanere estraneo a dinamiche eventualmente conflittuali che possano arrecargli nocumento. 8)
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra mensilmente la somma di € CP_1 Pt_1
400,00 (Euro quattrocento/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore che sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e Per_1
che sarà versata alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su
Poste Pay Evolution intestata alla sig.ra IBAN Controparte_2
5333171218408025 9) Entrambi i coniugi si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a far percepire l'assegno unico per il figlio alla sig.ra nella Pt_1
misura del 100%, di guisa che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo quest'ultima potrà presentare domanda all'Istituto/Ente competente ovvero compiere tutti gli atti formali necessari ad ottenere in via integrale la liquidazione dell'assegno unico. 10) Oltre al contributo al mantenimento in favore del figlio saranno a carico del padre anche le spese straordinarie, nella misura del 60%. Si riporta di seguito le elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina: SPESE
SANITARIE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE
SANITARIE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio
Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso pagina 4 di 7 strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste compleanno del figlio. Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, dovranno sempre essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsate alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia)
11) Entrambi i coniugi rinunciano al contributo al proprio mantenimento intendendo provvedervi in via autonoma, essendo economicamente autosufficienti. 12) Per quanto concerne il mutuo acceso per la casa coniugale di cui sopra i coniugi si impegnano a corrispondere i ratei mensili dello stesso nella misura del 50% ciascuno fino all'estinzione. 13) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere in via esclusiva al CP_1
comune di Santa Marina (SA) la imposta TARI (tassa sui rifiuti), con riguardo alla casa coniugale in comproprietà ed assegnata alla sig.ra , nella misura stabilita Pt_1 pagina 5 di 7 annualmente dal medesimo Ente. 14) Saranno a carico della sig.ra le spese per Pt_1
le utenze domestiche della casa coniugale assegnata nonché le spese ordinarie relative al condominio “Residence Sole Mare” di cui la unità immobiliare de qua è parte. Resta inteso che le spese straordinarie sia condominiali che afferenti alla manutenzione dell'immobile saranno a carico dei ricorrenti in ragione della metà. 15)
Le parti convengono che il sig. si impegna sin d'ora a garantire la propria CP_1
disponibilità a prendersi cura del figlio minore qualora la sig.ra Per_1 Pt_1
dovesse aver bisogno di supporto per motivi di lavoro ovvero per qualsivoglia altra necessità, fermo restando che il sig. sarà informato di tale evenienza con il CP_1
dovuto anticipo e che, in caso di impossibilità a garantire la propria pronta disponibilità, autorizza sin d'ora la presa in custodia del minore da parte di persone di fiducia della sig.ra (con onere di successiva pronta comunicazione al sig. Pt_1
. 16) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non CP_1
ritengono necessario l'ascolto del minore. 17) Le su estese condizioni troveranno applicazione a far data dalla sottoscrizione del presente atto. 18) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto valido anche per l'espatrio. 19) Si ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza da emettersi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 20)
Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 14/06/2025 rendeva parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, le parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. pagina 6 di 7 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara, secondo le condizioni di separazione riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07.04.1988 e , nato a [...], il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in ET AN (SA) il 18/09/2011;
2. nulla per le spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ET AN (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 18/09/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 3, P. 2, S. A, anno 2011.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 08/10/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/05/2025
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Tassone (C.F. ), C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Sapri (SA) alla via Umberto I n. 21,
PEC e fax 0973391164 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Manzolillo (C.F. ), C.F._4
presso il cui studio elettivamente domicilia in Padula (Sa) alla Via Volta Cammino n.
11, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax 0975.574095 e/o all'indirizzo mail e/o all'indirizzo Email_2
di posta elettronica certificata Email_3
RICORRENTE
pagina 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 19/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 18/09/2011, con atto trascritto nel registro atti matrimonio del Comune di ET AN (SA), anno 2011 Numero 3, parte
2, serie A;
che il regime patrimoniale della famiglia era quello della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale era nato il figlio nato a [...] il Per_1
12/09/2012, di anni 12; che i coniugi avevano fissato la residenza familiare presso l'immobile sito in Santa Marina (SA), alla Contrada Salise n. 107, di proprietà di entrambi in ragione del 50%; che tra i coniugi, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, era venuta meno l'affectio coniugalis e, pertanto, gli stessi erano pervenuti alla decisione di separarsi;
che la ricorrente, disoccupata, non percepiva redditi e viveva di aiuti familiari;
che il ricorrente, dipendente del Ministero della
Difesa, percepiva un reddito mensile pari ad € 2.700,00 circa;
che i coniugi erano titolari, in ragione del 50%, dell'immobile sito in Santa Marina (SA) alla Contrada
Salise n. 107, censito al Catasto fabbricati al Foglio 22 particella 638 sub 30, in uno a locale autorimessa censito al Foglio 22 particella 638 sub 8, ove era stata fissata la residenza anagrafica della famiglia;
che detto immobile era gravato da mutuo a tasso variabile con rateo mensile pari ad € 500,00 circa;
che il ricorrente era proprietario dell'autovettura Peugeot 2008 tg. GK840ES; che la ricorrente era proprietaria di due autovetture, una Hyundai Tucson tg. GR236WR ed una Opel Agila tg. BR930PR; che la ricorrente non produceva alcun reddito mentre il ricorrente, negli ultimi tre anni di imposta antecedenti al deposito del ricorso, aveva dichiarato un reddito lordo pari ad €
40.299,00 nell'anno 2023, € 37.810,00 nell'anno 2022 ed € 30.841,00 nell'anno 2021; che il figlio minore frequentava la scuola dell'obbligo e durante il tempo libero praticava lo sport del calcio il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00 ed il sabato pomeriggio pratica lo sport del tennis in Sapri (SA).
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi pagina 2 di 7 vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) L'affidamento del figlio minore
è condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, quali Per_1
l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni relative alla ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. 3) resterà collocato presso la madre nella Per_1
abitazione sita in Santa Marina (SA) alla Contrada Scalise, n. 107, di proprietà di entrambi i ricorrenti come sopra meglio argomentato, la quale verrà assegnata a quest'ultima in uno ai mobili che la arredano e la residenza anagrafica resterà ivi fissata. 4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza CP_1
anagrafica e ad asportare dalla abitazione coniugale, ove è fissato il domicilio della famiglia, tutti i propri beni ed effetti personali ancora ivi custoditi, entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 5) Il padre potrà vedere il figlio minore ogni qual volta vorrà e/o potrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore nonché con gli impegni di lavoro del padre medesimo e tenendo in considerazione la circostanza che lo stesso in determinati periodi dell'anno si reca fuori per lavoro anche per lungo tempo
(missioni all'estero, servizi militari che richiedono permanenze settimanali lontano dal domicilio del minore). Si stabilisce che in caso di disaccordo venga riconosciuto il seguente contenuto minimo del diritto di visita in favore del padre: potrà Per_1 trascorrere con il padre weekend mensili alternati, segnatamente dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:00, nonché un giorno infrasettimanale, che dovrà essere concordato tra i genitori di volta in volta, in ragione dei turni di servizio cui è subordinata la disponibilità del padre, con l'obbligo dello stesso di prelevare e riaccompagnare il figlio presso la casa materna;
si precisa che nel caso in cui il padre non possa trascorrere con il figlio i weekend di spettanza, compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso, i weekend potranno essere sostituiti da due giorni infrasettimanali, da stabilirsi di volta in volta tra i genitori e con congruo anticipo. 6) durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori che dovrà intervenire entro il
30 maggio, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio 2 Per_1
settimane non consecutive in un periodo ricompreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre, ad anni alterni il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre ovvero pagina 3 di 7 l'1 gennaio, ad anni alterni potrà trascorrere con un genitore Pasqua ovvero Per_1
Lunedì in Albis;
i genitori potranno trascorrere, altresì, con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché il giorno rispettivamente della festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno di i genitori organizzeranno i festeggiamenti Per_1
insieme e vi parteciperanno contribuendo anche in termini economici nella misura indicata con riguardo alla disciplina delle spese straordinarie. 7) Le parti convengono che le comunicazioni che riguardano il figlio minore devono sempre essere veicolate tra i genitori senza il coinvolgimento del minore medesimo che deve rimanere estraneo a dinamiche eventualmente conflittuali che possano arrecargli nocumento. 8)
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra mensilmente la somma di € CP_1 Pt_1
400,00 (Euro quattrocento/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore che sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e Per_1
che sarà versata alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su
Poste Pay Evolution intestata alla sig.ra IBAN Controparte_2
5333171218408025 9) Entrambi i coniugi si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a far percepire l'assegno unico per il figlio alla sig.ra nella Pt_1
misura del 100%, di guisa che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo quest'ultima potrà presentare domanda all'Istituto/Ente competente ovvero compiere tutti gli atti formali necessari ad ottenere in via integrale la liquidazione dell'assegno unico. 10) Oltre al contributo al mantenimento in favore del figlio saranno a carico del padre anche le spese straordinarie, nella misura del 60%. Si riporta di seguito le elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina: SPESE
SANITARIE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE
SANITARIE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio
Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso pagina 4 di 7 strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste compleanno del figlio. Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, dovranno sempre essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsate alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia)
11) Entrambi i coniugi rinunciano al contributo al proprio mantenimento intendendo provvedervi in via autonoma, essendo economicamente autosufficienti. 12) Per quanto concerne il mutuo acceso per la casa coniugale di cui sopra i coniugi si impegnano a corrispondere i ratei mensili dello stesso nella misura del 50% ciascuno fino all'estinzione. 13) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere in via esclusiva al CP_1
comune di Santa Marina (SA) la imposta TARI (tassa sui rifiuti), con riguardo alla casa coniugale in comproprietà ed assegnata alla sig.ra , nella misura stabilita Pt_1 pagina 5 di 7 annualmente dal medesimo Ente. 14) Saranno a carico della sig.ra le spese per Pt_1
le utenze domestiche della casa coniugale assegnata nonché le spese ordinarie relative al condominio “Residence Sole Mare” di cui la unità immobiliare de qua è parte. Resta inteso che le spese straordinarie sia condominiali che afferenti alla manutenzione dell'immobile saranno a carico dei ricorrenti in ragione della metà. 15)
Le parti convengono che il sig. si impegna sin d'ora a garantire la propria CP_1
disponibilità a prendersi cura del figlio minore qualora la sig.ra Per_1 Pt_1
dovesse aver bisogno di supporto per motivi di lavoro ovvero per qualsivoglia altra necessità, fermo restando che il sig. sarà informato di tale evenienza con il CP_1
dovuto anticipo e che, in caso di impossibilità a garantire la propria pronta disponibilità, autorizza sin d'ora la presa in custodia del minore da parte di persone di fiducia della sig.ra (con onere di successiva pronta comunicazione al sig. Pt_1
. 16) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non CP_1
ritengono necessario l'ascolto del minore. 17) Le su estese condizioni troveranno applicazione a far data dalla sottoscrizione del presente atto. 18) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto valido anche per l'espatrio. 19) Si ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza da emettersi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 20)
Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71
c.p.c. al P.M., il quale in data 14/06/2025 rendeva parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, le parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. pagina 6 di 7 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara, secondo le condizioni di separazione riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07.04.1988 e , nato a [...], il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in ET AN (SA) il 18/09/2011;
2. nulla per le spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ET AN (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 18/09/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 3, P. 2, S. A, anno 2011.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 08/10/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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