Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.392 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024 , udienza di discussione del , vertente TRA
, nato [...] elettivamente AR domiciliato\a in Via Fontana Angelica n.1 83031 Ariano Irpino (AV) ITALIA presso lo studio dell'Avv.ARTURO SPINAZZOLA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente E
rappresentato\a e Controparte_1 difeso\a dall'Avv. Emilia Conrotto ( ), ), in C.F._1 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n. Persona_1
Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in AR giudizio impugnando Controparte_1
l'avviso di addebito n. 312 2019 00008726 17 000 notificato in data 07.03.2023 e relativo a contributi gestione commercianti anni di imposta 04.2014/08.2018 per complessivi €. 24.197,46. Esponeva di essere socio-amministratore unico della società
[...] costituita in data 05.03.2014 ed iscritta al registro di CP_2
Gestione Ordinaria il 13.03.2014, e di aver svolto per tale società
1
che la società aveva sempre avuto dipendenti;
che l' non aveva assolto all'onere della CP_1 prova e, in ogni caso, il credito azionato era prescritto. Concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur e, per l'effetto, pronunciare la nullità/annullamento/revoca:
- dell'avviso di addebito n. 312 2019 00008726 17 000 del 24.06.2019, notificato il 07.03.2023, con cui l' chiede in CP_1 pagamento al deducente la somma di €. 24.197,46 per omesso adempimento dell'obbligo contributivo relativo agli anni di imposta 04/2014-08/2018 a titolo di gestione commercianti;
- nonché l'annullamento/revoca di ogni ulteriore atto a essa nota presupposto o successiv anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
b) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto alcun contributo preteso dall' per il periodo 04/2014 al 08/2018 con contestuale CP_1 cancellazione dell'illegittima iscrizione disposta da parte avversa con la precitata decorrenza;
c) in via meramente gradata, accertare la prescrizione dei crediti riferiti al periodo oggetto di accertamento, oggi vantati dall'
[...]
, riducendo/revocando (parzialmente) l'opposto avviso CP_3 di addebito;
d) conseguentemente sospendere il pagamento degli importi richiesti al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per il ricorrente;
• Con vittoria di spese e competenze (diritti ed onorari) ed accessori di legge (CPA e IVA) con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;
Regolarmente costituito l' rilevava di aver proceduto CP_1 all'iscrizione a seguito di verbale di accertamento e notificazione n.2017013391 del 04/12/2017, notificato al ricorrente il 09/01/2018 dal quale emergeva, come risultante dalle dichiarazioni raccolte, che il svolgeva attività lavorativa consistente nel AR supervisionare l'attività del negozio e selezionare il personale, tenere rapporti con i fornitori e approvvigionarsi della merce da porre in vendita prelevandola personalmente con un furgone bianco dando indicazioni al personale sul prezzo e sulla scontistica da applicare, ricoprire il ruolo di referente dei dipendenti del negozio per le richieste di ferie e permessi. Concludeva chiedendo "rigettare il ricorso proposto perché infondato;
- in via meramente subordinata, si chiede in ogni caso all'Ill.mo Giudice del Lavoro di accertare il credito così come quantificato per
2 sorte contributiva e sanzioni nell'allegato avviso di addebito, oltre sanzioni ulteriori dal momento dell'iscrizione a ruolo al dì del soddisfo secondo il regime già contenuto nel titolo e, conseguentemente, di condannare il ricorrente al pagamento delle somme così accertate;
- spese vinte".
Dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale di Avellino in favore del tribunale di Benevento, ammessa ed espletata prova testimoniale, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Nel merito, l'odierna controversia attiene alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e soggezione all'assicurazione obbligatoria IVS prevista dalla legge 613\96 e ss.mod., per il socio, anche se amministratore, che presta attività lavorativa in una società di capitali del settore terziario, obbligo previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1997 , possedendo i requisiti di cui all'art.29 L.n.160\1975 come sostituito dal comma 203 L.662\1996.
Detta norma ha subito, nel corso del tempo, numerosi interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno progressivamente ampliato il campo d'applicazione.
Difatti la norma estendeva l'obbligo assicurativo per gli esercizi commerciali, ai soci di responsabilità limitata che prestassero CP_4 attività lavorativa per conto delle medesime società. La ratio di una tale previsione normativa era evidentemente quella di non creare disparità di trattamento tra ditte individuali e società, assoggettando all'obbligo contributivo chi prestasse attività lavorativa stabile e prevalente, anche ove rivestisse la qualità di socio, e ciò al manifesto scopo di evitare che la creazione di una società avente personalità giuridica, potesse costituire uno schermo finalizzato ad aggirare la contribuzione obbligatoria.
Con l'art.12 comma 11 del D.L. 31.05.2010 n.78, il legislatore è tornato sulla vicenda stabilendo che “L'art.1 comma 208 della L. 23 dicembre 1996 n.662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitare in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art.1, CP_1 comma 208, legge n.662\96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, legge 16 agosto 1995 n.335”.
3 Detta previsione normativa di natura interpretativa, nel circoscrivere l'iscrizione per attività prevalente esclusivamente alle attività svolte in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori, automaticamente consente la doppia iscrizione per tutti gli altri.
La S.C. sul punto si è nuovamente espressa con le sentenze a sez.un. nn. 17074 e 17076 dell'08.08.2010, laddove, con riferimento all'ipotesi del socio amministratore di una s.r.l. che svolga anche attività lavorativa all'interno della società, ha affermato il principio di diritto secondo cui “…l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività commerciale, artigiana agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione nella relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività CP_1 prevalente;
rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa”.
Detta pronunzia chiude in maniera definitiva la questione, imponendo a chi svolga, oltre che l'attività di socio amministratore, anche attività lavorativa, di iscriversi anche alla gestione commercianti indipendentemente dal criterio di prevalenza.
Ciò nondimeno è evidente che la doppia iscrizione può avvenire solo laddove susssista un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella svolta come amministratore (gestione della società intesa come organizzazione e coordinamento dei fattori di produzione, che si estrinseca sia in un momento decisionale che attuativo delle determinazioni assunte); in altre parole è necessario che alla mera attività gestionale, si affianchi anche l'espletamento di un'attività lavorativa vera e propria, abituale e continuativa, di carattere più squisitamente esecutivo.
Nel caso oggi all'esame, l'iscrizione trae origine da verbale ispettivo che accertava lo svolgimento di attività lavorativa abituale di
, socio e amminsitratore unico della AR [...]
presso la sede legale e operativa, esercizio commerciale CP_2 per la vendita di capi di abbigliamento, sito in alla via IV CP_1
Novembre nn.2 e 4. A tali conclusioni gli ispettori pervenivano alla luce delle dichiarazioni raccolte.
In particolare , la quale dichiarava di aver fatto Persona_2 il colloquio per l'assunzione e di essere stata assunta da
, che le direttive venivano impartite da AR
4 che le riceveva da Parte_2 AR telefonicamente o in presenza quando si recava in negozio per scaricare la merce che portava lui stesso con il furgone;
che per assenze o necessità varie comunicava con il , presente in AR negozio 3\4 giorni a settimana per scaricare la merce e verificare l'andamento del negozio e la documentazione aziendale.
dichiarava di essersi presentata presso il Persona_3 negozio, che sapeva in cerca di personale, il 21.04.2014; che il la metteva alla prova quello stesso pomeriggio e, a fine AR giornata, le comunicava che poteva cominciare a lavorare l'indomani; che era presente in negozio occasionalmente AR quando consegnava la fornitura di merce che trasportava personalmente con un furgone bianco e scaricava in negozio, fornendo al personale i cartellini con codici a barre e prezzi.
dichiarava di aver parlato con Parte_3 AR
per l'assunzione e di essere stata chiamata al lavoro a far
[...] data dal 12.04.2024; che le faceva firmare la AR lettera di assunzione;
che per richieste o assenze, telefonava al
, molto presente in negozio nella fase iniziale e, AR successivamente, una volta a settimana per verificare l'andamento; che la retribuzione le veniva corrispsota in contanti dal . AR
dichiarava di aver presentato il curriculum al TE
, di aver fatto con lui il colloquio di assunzione e che AR sempre il la telefonava per comunicarle il giorno di AR inizio del rapporto. Che per ferie e permessi di rivolgeva al che vedeva in negozio almeno una, anche due volte a AR settimana, in occasione dello scarico merci.
riferiva di aver avuto come riferimento Parte_5
ma che in data 19.05.2016, in sede di Persona_4 sottoscrizione di verbale di concilaizione, riceveva da AR
copia del contratto e buste paga, con la promessa che
[...] sarebbe stata richiamata, cosa che non avveniva;
che lo aveva conosciuto dopo 15 giorni dalla sua assunzione perchè veniva in negozio con il furgone per scaricare la merce, che era lui a spiegare come prezzarla.
Appare, dunque, evidente che le dichiarazioni raccolte in sede di verbale ispettivo, indicano in maniera chiara ed univoca, lo svolgimento di un'attività lavorativa svolta da AR
, in maniera costante e continuativa per la società
[...] [...] attività che andava ben al di là della mera attività di Parte_6 rappresentanza e che si estrisecava nell'assunzione e gestione del personale, nella fornitura della merce e indicazione dei relativi prezzi nonché, evidentemente, nel contatto con i fornitori dai quali si riforniva personalmente, curando successivamente la consegna in negozio con il furgone.
Tali evidenze non sono state adeguatamente confutate dalla prova testi espletata nel presente giudizio.
In particolare dichiarava “ADR: conosco il sig. Persona_2
perché ho lavorato per lui dal settembre 2014 fino al AR
2016, ma non ricordo esattamente il mese. Preciso che ho lavorato alle dipendenze della CP_2
ADR: io lavoravo nel negozio e mi occupavo della sistemazione degli abiti e della gestione dei clienti, il non era sempre presente AR in negozio, ma veniva ogni tanto.
ADR: non so se il si occupasse del rifornimento della merce, AR perché io quando andavo, trovavo già in negozio la merce che avrei dovuto sistemare. Io non avevo rapporti diretti con e nulla AR posso dire in merito ai prezzi e agli sconti operati, perché non erano di mia competenza.
ADR: preciso che c'erano altri colleghi che mi davano disposizioni sul da farsi.
ADR: io non chiedevo le ferie e i permessi al ricorrente, ma al fratello
, che era presente in negozio. Persona_4
ADR: non ricordo con quale frequenza il ricorrente veniva in azienda”. La dichiarazione resa in giudizio appare sostanzialmente difforme da quella resa in sede di accesso ispettivo. La teste appare meno puntuale e animata dall'intento di smentire quanto precedentemente dichiarato in ordine alla fornitura di merce ed all'attività di controllo del sull'andamento del negozio e sul personale. AR
Ciò nondimeno le dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, appaiono prive di condizionamenti e, pertanto, più genuine oltre che assolutamente omogenee e coerenti nel contenuto. Quanto alle dichiarazioni rese da non appaiono Parte_3 dirimenti, posto che nulla dice con riferimento a quanto riferito in sede di verbale ispettivo, né per smentire né per confermare. Dichiarava, infatti, “ADR capo 1: no, non è vero;
ho visto e conosciuto il sig. prima dell'assunzione; Parte_7 successivamente all'assunzione ho avuto rapporti di lavoro prima solo
6 con e poi solo con , i quali erano i NT Persona_4 miei unici riferimenti;
ADR capo 2; no, non è vero;
l'unico soggetto che indicava i prezzi e sconti da effettuare era prima e poi NT [...]
. Non ho mai visto il compiere attività Per_4 AR all'interno del negozio o fornire materiali al negozio, almeno in mia presenza. ADR capo 3: no, io personalmente ho chiesto permessi e ferie prima ad e poi ad e mai a ”. NT Persona_4 Pt_1
Infine sono state raccolte le dichairazioni di e NT
, conviventi, che in quanto legati, il Persona_4 secondo, a da stretto vincolo di parentela, AR non appaiono particolarmente rilevanti né idonee a smentire le numerose e concordanti dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Nel dettaglio dichiarava “ADR capo 1: si è NT vero, il sig. ha sempre ricoperto solo la carica di AR amministratore della società; a gestire il negozio sito in CP_1 ero io insieme ai dipendenti e subentratomi Persona_4 successivamente. ADR capo 2: si è vero, per tutte le attività di gestione del negozio ero io in qualità di responsabile e successivamente;
Persona_4
ADR capo 3: si è vero, la gestione del negozio avveniva con collaboratori interni ed esterni, compreso consulenti;
ADR dell'avv. : conosco , il quale era all'epoca CP_6 AR
l'amministratore della società si recava qualche volta in CP_2 negozio per poco tempo, circa mezz'ora, per chiedere se andava tutto bene;
chiedeva come andava la gestione del negozio e come si comportavano le commesse in quanto ero prima io la responsabile e punto di riferimento del negozio e poi . Per_4
dichiarava “Sono il fratello di Persona_4 AR
ed ex dipendente della Il teste viene escusso sui
[...] CP_2 capitoli 1, 2, 3 di cui al ricorso introduttivo. ADR capo 1: si è vero, ha sempre ricoperto solo la carica di Pt_1 amministratore unico della società; ADR capo 2: si è vero;
inizialmente il negozio è stato gestito dalla direttrice alla quale sono successivamente subentrato NT io;
ADR capo 3: si è vero, per quanto riguardava gli acquisti provvedevo io, mentre per quanto riguardava le fatture provvedevo io a rimetterle al commercialista;
le dipendenti si rivolgevano direttamente a me sia per permessi che per ferie;
7 ADR dell'avv. : per quanto riguarda la teste era già nel CP_6 Pt_3 negozio quando sono arrivato, poi sono stato io a gestire le sue attività; per quanto riguarda le altre dipendenti sono stato io a decidere chi assumere;
ADR dell'avv. : mio fratello si recava in negozio due, tre volte al CP_6 mese circa, per poco tempo;
a gestire il negozio ero io, tanto che successivamente ho rilevato l'attività”. Dette dichiarazioni appaiono volte a smentire gli esiti dell'ispezione ma, per quanto innanzi esposto, non appaiono veritiere, dovendosi ritenere più attendibili le numerose e assolutamente concordi dichiarazioni raccolte in sede ispettiva che evidenziavano una presenza costante ed un ruolo lavorativo attivo di AR
nell'attività dell'esercizio commerciale.
[...]
Peraltro è noto, quanto al valore degli accertamenti ispettivi, che la giurisprudenza é consolidata nell'affermare che i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati (Cass. 17555/2002; conformi le successive Cass. 10128/2003 e Cass. 13449/2004).
Difatti, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo preteso sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'ente la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. sez. lav., 18/05/2010, n.12108).
8 Ne consegue che il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso relativamente alle dichiarazioni raccolte dall'ispettore sul luogo di lavoro: la piena prova, ovviamente, é limitata al fatto che le dichiarazioni raccolte dall'ispettore siano proprio quelle rese dai soggetti interrogati, non certamente sulla veridicità di queste ultime.
Ma, come innanzi esposto, nel caso in esame, l' ha fornito CP_1 adeguata prova mediante le dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo, dichiarazioni che nopn risultano smentite da quelle raccolte in giudizio, attesa la maggiore verosimiglianza e attendibilità di quanto dichairato in sede di accesso perché dichairazioni rese nell'immediatezza dei fatti e prive di condizionamenti, pertanto, più genuine oltre che assolutamente omogene e coerenti nel contenuto. Ne consegue, in presenza di una prova convincente circa lo svolgimento dell'attività lavorativa, che correttamente l ha CP_1 proceduto all'iscrizione nella gestione commercianti e richiesto, con l'avviso di addebito impugnato, il pagamento della relativa contribuzione, Pertanto la domanda dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza, AR dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei AR confronti di , ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese AR processuali in favore di , che liquida in complessivi €5.391, CP_1 oltre rimb.forf. 15% I.V.A. e CPA. Benevento 09/04/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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