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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Istruttore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta nel R.G. n. 366/2024 promosso da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, rappresentati e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 difesi dall'avv. Andrea RUOCCO;
– parte appellante – contro
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, CP_1 geom. , rappresentata e difesa dagli avv. Renato MARTORELLI e Alessandro CP_2
BOLLA;
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“a) Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
L'appellante, a norma della L. 488/99 e succ. mod., dichiara che il valore del presente giudizio è €
27.437,04 ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 777,00”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, pagina 1 di 6 previe le declaratorie del caso,
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di prime cure.
IN SUBORDINE, SALVO GRAVAME: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria impugnazione, liquidare le spese di primo grado in applicazione dello scaglione corretto di cui al D.M. 55/2014, in relazione all'attività effettivamente svolta.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, rimborso forfettario spese generali, spese accessorie e/o successive all'emananda sentenza, C.P.A. 4 % ed I.V.A. 22 % sugli importi imponibili come per legge”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c depositato in data 06.07.2022, i ricorrenti, dopo aver riferito di aver concluso molteplici rapporti di finanziamento con la società poi estinti CP_1 anticipatamente, prospettavano, sulla base di quanto statuito dalla sentenza c.d. e CP_3 quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB all'esito delle modifiche apportate dal D.L 73/2021, il loro diritto alla restituzione, secondo il criterio del pro rata temporis, delle spese e delle commissioni bancarie e di intermediazione. Con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.2022, si costituiva che eccepiva il mancato esperimento della CP_1 mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità e la genericità delle domande attoree;
nel merito, parte convenuta esaminava i singoli rapporti e deduceva che ciascun soggetto aveva ricevuto i rimborsi dovuti in conformità alla condizioni generali di contratto.
Tentata una soluzione conciliativa e disposta la mediazione obbligatoria, con l'ordinanza n.
1919/24, emessa il 23.02.2024 e comunicata in pari data dalla Cancelleria, il Tribunale riconosceva ai ricorrenti il diritto ex art. 125 sexies TUB alla restituzione, in ragione dell'anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, della quota parte dei costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicati in contratto ad esclusione delle imposte e delle tasse e compensava integralmente le spese del giudizio.
provvedeva, in conformità alla provvisoria esecutività dell'ordinanza CP_1 suddetta, a corrispondere ai ricorrenti un importo pari ad euro 17.947,45 corrispondente al totale dei costi dovuti a titoli di commissioni e di assicurazione, con esclusione delle imposte e delle tasse ed al netto dei rimborsi già effettuati.
1.1. Per quanto qui interessa, il Tribunale – che tracciava un quadro riepilogativo circa la normativa vigente evolutasi per effetto di sentenze della CGE, della Corte di Costituzionale e della Corte di Cassazione e anche di recenti disposizioni legislative (d.l. 13.6.2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla l. 2023 n. 103 e d.l. 2023 n. 104 convertito dalla l. 2023 n.
169) – compensava integralmente le spese del giudizio “avuto riguardo al tenore generico delle domande promosse e all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni in caso di estinzione anticipata”.
pagina 2 di 6 2. Avverso detta ordinanza proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , il sig. , la sig.ra , il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
il sig. la sig.ra , il sig. e la sig.ra
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea RUOCCO, chiedendo la riforma
[...] dell'ordinanza limitatamente al capo riguardante la compensazione integrale delle spese di lite.
2.1. Con il primo ed unico motivo di appello, parte appellante lamenta l'erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c relativa alla compensazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento integrale della domanda formulata dagli odierni appellanti, attori in primo grado.
Ad avviso di parte appellante il giudice di primo grado non aveva applicato le disposizioni relative alle modifiche del regime di compensazione delle spese di lite apportate dalla L.
162/14 alla luce delle quali, il giudice poteva disporre la compensazione nei soli casi di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata”, di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate” o ancora a fronte di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”: nel caso di specie, invece, non ricorreva alcuna delle suddette situazioni, non potendo in nessun modo costituire grave ed eccezionale motivo di compensazione la presunta genericità della domanda, essendo stato accolto il ricorso in primo grado ed avendo lo stesso intermediario adempiuto spontaneamente dopo l'ordinanza. Il Tribunale, inoltre, aveva motivato la compensazione delle spese di lite con l'evoluzione assai complessa della questione trattata seppure, per parte appellante, non rilevasse l'ipotesi di assoluta novità della questione dal momento che era assolutamente pacifico nel caso di specie ed in linea con la giurisprudenza di merito prevalente che l'intermediario fosse tenuto a restituire le commissioni bancarie recurring e, dal 2019, anche quelle up front (parte appellante richiama in occasione della sua comparsa conclusionale proprio una sentenza prodotta in giudizio del Tribunale di
Milano in data 21.03.2024 sul punto). Infine, la Corte di Cassazione aveva in molteplici occasioni chiarito che le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimavano la compensazione dovessero riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con una formula generica ed inidonea a consentirne il necessario controllo. Il
Tribunale di Torino si era discostato da tali principi, avendo compensato le spese del primo grado con un generico richiamo alla “particolarità della situazione”. Parte appellante ha quantificato le spese di primo grado in euro 27.437,04, da distrarsi a favore del procuratore antistatario come quelle del grado.
3. , costituitasi in giudizio come in epigrafe rappresentata e difesa, ha chiesto CP_1 alla Corte, in via principale, (i) di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine in caso di accoglimento dell'avversaria impugnazione, (ii) di liquidare le spese di primo grado in applicazione dello scaglione corretto di cui al D.M 55/2014 e, in ogni caso,
(iii) con vittoria di spese, rimborso forfettario spese generali, spese accessorie e/o successive all'emananda sentenza, C.P.A. 4 % ed I.V.A. 22 % sugli importi imponibili come per legge.
pagina 3 di 6 3.1.Parte appellata contrasta il motivo di impugnazione ex adverso proposto con riferimento sia all'an che al quantum richiesto.
Quanto all'an, – ricordata la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle CP_1 spese di lite - evidenzia la genericità della domanda (carente di una qualsiasi indicazione specifica relativa alle singole posizioni contrattuali, agli importi già percepiti, all'ammontare delle somme richieste ed alle specifiche clausole di cui si richiedeva la declaratoria di nullità),
l'evoluzione complessiva della vicenda con l'articolato e contraddittorio quadro giurisprudenziale e normativo che si è succeduto dopo la sentenza e sottolinea il CP_3 comportamento preconcetto ed ostativo di parte appellante durante i tentativi di risoluzione bonaria e di mediazione ai fini della valutazione di compensazione delle spese.
Quanto al quantum, contesta la quantificazione operata dall'appellante sia sotto il CP_1 profilo dello scaglione utilizzato, sia sotto il profilo dell'aumento preteso per pluralità di parti attesa la sostanziale omogeneità delle posizioni attoree.
4. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
4.1. Come ricordano anche le parti da contrapposte posizioni, l'art. 92 comma 2 cpc – nel testo modificato dal d.l. 2014 n. 132 convertito nella l. 2014 n. 162 e integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 2018 n. 77 – il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di soccombenza reciproca, in caso di assoluta novità della questione trattata, in caso di mutamento delle giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, il Tribunale – che ha accolto la domanda di accertamento formulata dagli odierni appellanti ma ha compensato le spese “avuto riguardo al tenore generico delle domande proposte e all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni nel caso di estinzione anticipata” – ha fatto buon governo delle regole sopra riportate, specificamente motivando sul punto.
Il primo giudice, infatti - oltre a dare atto della genericità della domanda attorea quando ha osservato che “parte ricorrente non ha svolto alcun specifico conteggio per ciascun contratto avente ad oggetto l'ammontare di spese dovute in restituzione e neppure risulta formulata domanda di condanna, essendosi i ricorrenti limitati a promuovere domanda di accertamento circa il diritto al rimborso. Nessun rilievo è stato poi svolto circa la divergenza tra quanto erogato in sede di estinzione, per ciascun contratto, e quanto invece si ritiene pretendibile, ancora osservando che non è stata indicata quale specifica previsione negoziale sarebbe stata inficiata da nullità. Quanto al metodo pro rata temporis, al di là della mera indicazione del criterio liquidatorio che si afferma preferibile, va rilevato che gli stessi moduli SECCI riportanti le informazioni al finanziato, per il profilo in trattazione operano un richiamo ad un metodo di calcolo del rimborso riferito alla vita residua del contratto, che quindi parte declinare verso il criterio del pro rata;
spettava peraltro ai ricorrenti fornire in merito difese assai più specifiche” - ha dato conto della evoluzione giurisprudenziale e normativa avvenuta sul punto oggetto di causa.
pagina 4 di 6 4.2. L'evoluzione giurisprudenziale e normativa e le vicende della presente controversia possono infatti essere sintetizzate come segue:
●dopo la sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea (cd sentenza Lexitor), il legislatore nazionale è intervenuto con il dl 2021 n 73, convertito nella l. 2021 n. 106 che, con l'art. 11 octies comma 1, lett. c, ha modificato l'art. 125 Sexies del TUB recependo gli approdi interpretativi della
CGE ma limitandone l'applicabilità ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della normativa
(fra cui non rientravano quelli degli odierni appellanti);
●il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
●nel luglio 2022 gli odierni appellanti hanno introdotto la causa davanti al Tribunale e l'odierna parte appellata si è costituita in primo grado in data 15/16 dicembre 2022.
Al momento della introduzione della controversia e delle difese della parte convenuta, la cornice normativa era dunque ancora del tutto fluida e suscettibile di differenti interpretazioni e solo il
22.12.22, con la sentenza n. 263, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 1 citato limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Nel corso del giudizio di primo grado, e il Tribunale ne dà puntualmente atto, il legislatore nazionale è ancora intervenuto sulla questione, prima con il dl. 2023 n. 69 convertito con modificazioni nella l. 2023 n. 103 e successivamente con il d.l. 2023 n. 104 convertito nella l.
9.10.23 n. 169 e anche la CGE, con la sentenza 9.2.23 , ha introdotto ulteriori Controparte_4 spunti argomentativi.
In questo contesto, ritiene dunque la Corte che anche il richiamo “all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni nel caso di estinzione anticipata” operato dal primo giudice per motivare la compensazione delle spese sia del tutto coerente con le regole che governano il sistema e di cui al precedente punto 4.1. e conseguentemente non suscettibile di alcuna censura.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 26.001 ad euro 52 mila, valori minimi atteso il valore della controversia indicato da parte appellante, riduzione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico solidale di , Parte_1 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...]
6. State l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
pagina 5 di 6
pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e e, per l'effetto, conferma CP_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
l'ordinanza 23.2.24 del Tribunale di Torino;
Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5 Pt_6
e a rimborsare a , in persona del legale
[...] Parte_7 Parte_8 CP_1 rappresentante pro tempore, le spese del grado, che liquida in euro 4.200,00, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Istruttore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta nel R.G. n. 366/2024 promosso da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, rappresentati e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 difesi dall'avv. Andrea RUOCCO;
– parte appellante – contro
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, CP_1 geom. , rappresentata e difesa dagli avv. Renato MARTORELLI e Alessandro CP_2
BOLLA;
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“a) Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
L'appellante, a norma della L. 488/99 e succ. mod., dichiara che il valore del presente giudizio è €
27.437,04 ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 777,00”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione, pagina 1 di 6 previe le declaratorie del caso,
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di prime cure.
IN SUBORDINE, SALVO GRAVAME: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria impugnazione, liquidare le spese di primo grado in applicazione dello scaglione corretto di cui al D.M. 55/2014, in relazione all'attività effettivamente svolta.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, rimborso forfettario spese generali, spese accessorie e/o successive all'emananda sentenza, C.P.A. 4 % ed I.V.A. 22 % sugli importi imponibili come per legge”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c depositato in data 06.07.2022, i ricorrenti, dopo aver riferito di aver concluso molteplici rapporti di finanziamento con la società poi estinti CP_1 anticipatamente, prospettavano, sulla base di quanto statuito dalla sentenza c.d. e CP_3 quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB all'esito delle modifiche apportate dal D.L 73/2021, il loro diritto alla restituzione, secondo il criterio del pro rata temporis, delle spese e delle commissioni bancarie e di intermediazione. Con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.2022, si costituiva che eccepiva il mancato esperimento della CP_1 mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità e la genericità delle domande attoree;
nel merito, parte convenuta esaminava i singoli rapporti e deduceva che ciascun soggetto aveva ricevuto i rimborsi dovuti in conformità alla condizioni generali di contratto.
Tentata una soluzione conciliativa e disposta la mediazione obbligatoria, con l'ordinanza n.
1919/24, emessa il 23.02.2024 e comunicata in pari data dalla Cancelleria, il Tribunale riconosceva ai ricorrenti il diritto ex art. 125 sexies TUB alla restituzione, in ragione dell'anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, della quota parte dei costi dovuti a titolo di commissioni e di assicurazione indicati in contratto ad esclusione delle imposte e delle tasse e compensava integralmente le spese del giudizio.
provvedeva, in conformità alla provvisoria esecutività dell'ordinanza CP_1 suddetta, a corrispondere ai ricorrenti un importo pari ad euro 17.947,45 corrispondente al totale dei costi dovuti a titoli di commissioni e di assicurazione, con esclusione delle imposte e delle tasse ed al netto dei rimborsi già effettuati.
1.1. Per quanto qui interessa, il Tribunale – che tracciava un quadro riepilogativo circa la normativa vigente evolutasi per effetto di sentenze della CGE, della Corte di Costituzionale e della Corte di Cassazione e anche di recenti disposizioni legislative (d.l. 13.6.2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla l. 2023 n. 103 e d.l. 2023 n. 104 convertito dalla l. 2023 n.
169) – compensava integralmente le spese del giudizio “avuto riguardo al tenore generico delle domande promosse e all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni in caso di estinzione anticipata”.
pagina 2 di 6 2. Avverso detta ordinanza proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , il sig. , la sig.ra , il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
il sig. la sig.ra , il sig. e la sig.ra
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea RUOCCO, chiedendo la riforma
[...] dell'ordinanza limitatamente al capo riguardante la compensazione integrale delle spese di lite.
2.1. Con il primo ed unico motivo di appello, parte appellante lamenta l'erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c relativa alla compensazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento integrale della domanda formulata dagli odierni appellanti, attori in primo grado.
Ad avviso di parte appellante il giudice di primo grado non aveva applicato le disposizioni relative alle modifiche del regime di compensazione delle spese di lite apportate dalla L.
162/14 alla luce delle quali, il giudice poteva disporre la compensazione nei soli casi di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata”, di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate” o ancora a fronte di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”: nel caso di specie, invece, non ricorreva alcuna delle suddette situazioni, non potendo in nessun modo costituire grave ed eccezionale motivo di compensazione la presunta genericità della domanda, essendo stato accolto il ricorso in primo grado ed avendo lo stesso intermediario adempiuto spontaneamente dopo l'ordinanza. Il Tribunale, inoltre, aveva motivato la compensazione delle spese di lite con l'evoluzione assai complessa della questione trattata seppure, per parte appellante, non rilevasse l'ipotesi di assoluta novità della questione dal momento che era assolutamente pacifico nel caso di specie ed in linea con la giurisprudenza di merito prevalente che l'intermediario fosse tenuto a restituire le commissioni bancarie recurring e, dal 2019, anche quelle up front (parte appellante richiama in occasione della sua comparsa conclusionale proprio una sentenza prodotta in giudizio del Tribunale di
Milano in data 21.03.2024 sul punto). Infine, la Corte di Cassazione aveva in molteplici occasioni chiarito che le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimavano la compensazione dovessero riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con una formula generica ed inidonea a consentirne il necessario controllo. Il
Tribunale di Torino si era discostato da tali principi, avendo compensato le spese del primo grado con un generico richiamo alla “particolarità della situazione”. Parte appellante ha quantificato le spese di primo grado in euro 27.437,04, da distrarsi a favore del procuratore antistatario come quelle del grado.
3. , costituitasi in giudizio come in epigrafe rappresentata e difesa, ha chiesto CP_1 alla Corte, in via principale, (i) di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine in caso di accoglimento dell'avversaria impugnazione, (ii) di liquidare le spese di primo grado in applicazione dello scaglione corretto di cui al D.M 55/2014 e, in ogni caso,
(iii) con vittoria di spese, rimborso forfettario spese generali, spese accessorie e/o successive all'emananda sentenza, C.P.A. 4 % ed I.V.A. 22 % sugli importi imponibili come per legge.
pagina 3 di 6 3.1.Parte appellata contrasta il motivo di impugnazione ex adverso proposto con riferimento sia all'an che al quantum richiesto.
Quanto all'an, – ricordata la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle CP_1 spese di lite - evidenzia la genericità della domanda (carente di una qualsiasi indicazione specifica relativa alle singole posizioni contrattuali, agli importi già percepiti, all'ammontare delle somme richieste ed alle specifiche clausole di cui si richiedeva la declaratoria di nullità),
l'evoluzione complessiva della vicenda con l'articolato e contraddittorio quadro giurisprudenziale e normativo che si è succeduto dopo la sentenza e sottolinea il CP_3 comportamento preconcetto ed ostativo di parte appellante durante i tentativi di risoluzione bonaria e di mediazione ai fini della valutazione di compensazione delle spese.
Quanto al quantum, contesta la quantificazione operata dall'appellante sia sotto il CP_1 profilo dello scaglione utilizzato, sia sotto il profilo dell'aumento preteso per pluralità di parti attesa la sostanziale omogeneità delle posizioni attoree.
4. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
4.1. Come ricordano anche le parti da contrapposte posizioni, l'art. 92 comma 2 cpc – nel testo modificato dal d.l. 2014 n. 132 convertito nella l. 2014 n. 162 e integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 2018 n. 77 – il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite in caso di soccombenza reciproca, in caso di assoluta novità della questione trattata, in caso di mutamento delle giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, il Tribunale – che ha accolto la domanda di accertamento formulata dagli odierni appellanti ma ha compensato le spese “avuto riguardo al tenore generico delle domande proposte e all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni nel caso di estinzione anticipata” – ha fatto buon governo delle regole sopra riportate, specificamente motivando sul punto.
Il primo giudice, infatti - oltre a dare atto della genericità della domanda attorea quando ha osservato che “parte ricorrente non ha svolto alcun specifico conteggio per ciascun contratto avente ad oggetto l'ammontare di spese dovute in restituzione e neppure risulta formulata domanda di condanna, essendosi i ricorrenti limitati a promuovere domanda di accertamento circa il diritto al rimborso. Nessun rilievo è stato poi svolto circa la divergenza tra quanto erogato in sede di estinzione, per ciascun contratto, e quanto invece si ritiene pretendibile, ancora osservando che non è stata indicata quale specifica previsione negoziale sarebbe stata inficiata da nullità. Quanto al metodo pro rata temporis, al di là della mera indicazione del criterio liquidatorio che si afferma preferibile, va rilevato che gli stessi moduli SECCI riportanti le informazioni al finanziato, per il profilo in trattazione operano un richiamo ad un metodo di calcolo del rimborso riferito alla vita residua del contratto, che quindi parte declinare verso il criterio del pro rata;
spettava peraltro ai ricorrenti fornire in merito difese assai più specifiche” - ha dato conto della evoluzione giurisprudenziale e normativa avvenuta sul punto oggetto di causa.
pagina 4 di 6 4.2. L'evoluzione giurisprudenziale e normativa e le vicende della presente controversia possono infatti essere sintetizzate come segue:
●dopo la sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea (cd sentenza Lexitor), il legislatore nazionale è intervenuto con il dl 2021 n 73, convertito nella l. 2021 n. 106 che, con l'art. 11 octies comma 1, lett. c, ha modificato l'art. 125 Sexies del TUB recependo gli approdi interpretativi della
CGE ma limitandone l'applicabilità ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della normativa
(fra cui non rientravano quelli degli odierni appellanti);
●il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
●nel luglio 2022 gli odierni appellanti hanno introdotto la causa davanti al Tribunale e l'odierna parte appellata si è costituita in primo grado in data 15/16 dicembre 2022.
Al momento della introduzione della controversia e delle difese della parte convenuta, la cornice normativa era dunque ancora del tutto fluida e suscettibile di differenti interpretazioni e solo il
22.12.22, con la sentenza n. 263, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 1 citato limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Nel corso del giudizio di primo grado, e il Tribunale ne dà puntualmente atto, il legislatore nazionale è ancora intervenuto sulla questione, prima con il dl. 2023 n. 69 convertito con modificazioni nella l. 2023 n. 103 e successivamente con il d.l. 2023 n. 104 convertito nella l.
9.10.23 n. 169 e anche la CGE, con la sentenza 9.2.23 , ha introdotto ulteriori Controparte_4 spunti argomentativi.
In questo contesto, ritiene dunque la Corte che anche il richiamo “all'evoluzione assai complessa della vicenda relativa ai rimborsi delle spese e commissioni nel caso di estinzione anticipata” operato dal primo giudice per motivare la compensazione delle spese sia del tutto coerente con le regole che governano il sistema e di cui al precedente punto 4.1. e conseguentemente non suscettibile di alcuna censura.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 26.001 ad euro 52 mila, valori minimi atteso il valore della controversia indicato da parte appellante, riduzione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico solidale di , Parte_1 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 CP_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...]
6. State l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
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La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e e, per l'effetto, conferma CP_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
l'ordinanza 23.2.24 del Tribunale di Torino;
Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5 Pt_6
e a rimborsare a , in persona del legale
[...] Parte_7 Parte_8 CP_1 rappresentante pro tempore, le spese del grado, che liquida in euro 4.200,00, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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