Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 13/03/2025, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6988 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Simona Potenza, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, elettivamente domiciliati presso l'ufficio dell'Avvocatura di Napoli sita in via Alcide De CP_1
Gasperi, n.55 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere titolare di pensione categoria AS n. con decorrenza dal maggio 2010 ; di Numer_1
essersi accorto, nel novembre 2022, che sulla pensione in godimento veniva trattenuto l'importo di euro 132,36 a titolo di recupero indebiti;
che, non comprendendo le ragioni sottese alla richiesta di pagamento, si era recato presso gli sportelli del convenuto CP_2 apprendendo che l'indebito si riferiva al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015; che la
“Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E'stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
”; di aver proposto in data 02/06/2023, ricorso amministrativo al Comitato provinciale , senza CP_1
ottenere alcun riscontro;
che nei provvedimenti di riliquidazione della pensione, emessi successivamente al provvedimento d'indebito, l convenuto non ha mai comunicato la CP_1
presenza di un indebito.
Tanto premesso, evidenziando l'illegittimità del provvedimento d'indebito , la sua contraddittorietà oltre che la genericità della richiesta;
rappresentando che l'indebito è senza dubbio ascrivibile ad un errore dell'istituto convenuto;
evidenziando in ogni caso il proprio affidamento incolpevole nel percepire quanto erogato dall'Istituto, ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente a titolo di indebito richiesto con provvedimento opposto nell'odierno giudizio;
2) Condannare l alla CP_1 restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla pensione in godimento” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che l'indebito di cui si discute riguarda il periodo 01\2015 -
12\2015, in ragione della mancata dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, evidenziando che l'assegno sociale, in quanto misura assistenziale, necessita della dichiarazione annuale dei redditi, anche laddove i redditi dovessero essere nulli. In mancanza di detto adempimento, ne deriva la sospensione della prestazione per l'annualità non dichiarata rendendo dunque ripetibile l'indebito percepito dal ricorrente.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va rilevato che il ricorrente è titolare di pensione categoria AS n. 04031773 con decorrenza dal maggio 2010 e che nel novembre 2022 lo stesso ha appreso che sulla pensione in godimento veniva trattenuto l'importo di euro 132,36 a titolo di recupero indebiti.
Risulta pacifico in causa che l non ha notificato al ricorrente il provvedimento con cui CP_1 ha disposto la restituzione dell'asserito indebito, recante la data del 23.11.2017.
Nella copia di questo provvedimento, acquisita dal su propria iniziativa, si legge la Pt_1 seguente motivazione:” “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
” con la previsione di una trattenuta sul rateo mensile pari al 20% della prestazione erogata ( cfr doc in atti)
Nel presente giudizio l , secondo una prospettazione fattuale diversa, ha dedotto che CP_1
l'indebito oggetto del presente ricorso, riguarda il periodo 01\2015 - 12\2015, in ragione della mancata dichiarazione dei redditi per l'anno 2014.
La controversia può essere risolta sulla base dei numerosi e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Chiarisce la Suprema Corte che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Di contro restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito; ove la fattispecie si collochi invece all'interno del 'settore assistenziale' si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina quindi il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Per poter qui verificare in definitiva se vi sia o meno la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta è utile fare riferimento – ancora una volta nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. 13223/2020) - all'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1
dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui consegue che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, gli importi erogati al titolare dell'assegno di invalidità civile non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito ( comunicazione citata), dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere' ( cfr Cass CP_1
citata).
In altri termini nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'
[...]
al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_3
accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr Cass cit in motivazione).
D'altro canto l' , non ha allegato prima ancora che provato la sussistenza di circostanze CP_1
che possano configurare la presenza di intenzionali omissioni nelle dichiarazioni obbligatorie poste a carico della titolare dell'assegno, non avendo depositato alcuna documentazione a fondamento della pretesa restituzione.
Di contro il ricorrente ha versato agli atti la domanda di pensione on-line dell'8.6.2015 con la quale ha comunicato all'istituto di non avere conseguito redditi nell'anno 2014 così come per gli anni successivi ( cfr doc in atti).
Conclusivamente, alla luce degli atti di cui si dispone, della motivazione riportata nel provvedimento d'indebito e in assenza di specifici elementi di giudizio documentali a supporto dell'asserito indebito, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente per importi percepiti pari ad € 7.727,51.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza maggiorazione ex articolo 4 co.
1-bis del D.M. n.55/2014, dal momento che nella fattispecie in esame i collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso non hanno agevolato lo studio della controversia ( cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022) in quanto i documenti su cui si è fondata essenzialmente la presente motivazione sono stati depositati in corso di giudizio ( cfr verbale d'udienza e note per la trattazione scritta).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del recupero dell'indebito comunicato disposto dall' sull'assegno sociale n. 04031773 di cui è titolare il ricorrente;
CP_1
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
2.600,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 13.03.2025
Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)