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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4050/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Leone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca P.IVA_2
IFIS S.P.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS
S.p.A., e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, Persona_1
registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T (DOC. 2) – la mandataria (già denominata Controparte_2 CP_3
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165) (C.F. e Partita P.IVA_3
IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , giusta Controparte_4
procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio Per_1
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il
[...]
giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, detta società interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, Controparte_1
giusta procura depositata in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020, con cui gli veniva intimato il pagamento della cifra di euro 5.231,05, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto di apertura di conto corrente stipulato con la Controparte_5
fusa per incorporazione in
[...] Controparte_6
.
[...]
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Nel merito, parte opponente contestava l'infondatezza dell'avversa pretesa per mancanza della prova scritta da cui deriva il credito vantato dall'opposta.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva della società opposta.
In atti, è presente il contratto di apertura di credito debitamente sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 2 – fascicolo monitorio).
Parte opponente rileva, inoltre, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. . Parte_1
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. atto di cessione in blocco registrato in data 05.07.2018 (prod.
opposta);
2. raccomandata a/r del 23.12.2016 (prod. opposta) inviata al sig.
con cui si comunicava che la Banca aveva esercitato Parte_1
il recesso, con effetto immediato, dal contratto di apertura di credito,
regolato nel conto corrente n. 632070 presso la Filiale di NAPOLI AG. 5 della e la chiusura, in data Controparte_6
17/10/16, del c/c medesimo;
3. raccomandata A/R del 28.12.2018 recapitata al sig. Parte_1
con cui veniva comunicato che, in data 28.12.2018,
[...] [...]
aveva ceduto a Controparte_6 CP_1
il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a
[...] € 5.252,79 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs.
1.09.1993, n. 385, di cui era stata data pubblica notizia sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 17.01.2019, con codice redazionale n. TX19AAB421 (cfr. all. 4 e 5 fascicolo monitorio);
4. revoca affidamenti del 16.09.2016 inviata con raccomandata A/R (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
5. visura camerale di (prod. opposta). CP_1
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla legittimazione della parte opposta, con Gazzetta Ufficiale II
n. 7 del 17.01.2019, con codice redazionale n. TX19AAB421, è stato pubblicato un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo
58 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, con effetto economico a partire dalla data del 30 giugno 2018, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_6
.
[...]
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da
[...]
nei confronti del sig. Controparte_6 Parte_1
, la risulta legittimata a far valere in giudizio ogni
[...] CP_1 situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla garanzia prestata dall'opponente.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale,
interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre
caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e, da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione,
che si riporta di seguito:
- i contratti di cessione (cfr. prod. opposta);
- la visura camerale di e la relativa iscrizione nel registro delle CP_1
imprese della cessione dei crediti pro soluto (cfr. prod. opposta);
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 4 e 5 - fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale, i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente in merito al presunto decorso della prescrizione del credito vantato dall'opposta.
Il dies a quo del termine di prescrizione coincide, nel caso di specie, con la data di revoca degli affidamenti avvenuta in data 16.09.2016 (cfr. doc. 7
fascicolo monitorio).
Va precisato, invero, che, per giurisprudenza costante, “L'azione di
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con
riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati,
ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati – che allorché si discuta della prescrizione nella suddetta
materia occorra distinguere, tra i conti correnti passivi, i contratti a servizio dei quali sia prevista la messa a disposizione del cliente di un certa somma a mezzo di un
parallelo contratto di apertura di credito (conti affidati) dai contratti di conto corrente che di tale servizio non fruiscono (conti non affidati).
Mentre in relazione a questi ultimi le rimesse hanno tutte funzione solutoria in quanto, essendo dirette a colmare le passività maturate (scoperto), comportano un
pagamento operando uno spostamento patrimoniale in favore della banca, in relazione ai primi le rimesse possono avere tanto natura solutoria allorché siano dirette a
colmare le passività conseguenti all'utilizzazione della provvista in misura superiore al consentito (sconfinamento), quanto natura ripristinatoria se le rimesse siano volte
invece a ripristinare la provvista nei limiti dell'accordato” (Cass. civ. sez. I,
05.03.2020, n.6195).
È evidente, pertanto, che il diritto di credito non può ritenersi prescritto, in quanto la chiusura del conto è avvenuta in data 16.09.2016 e il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 27.05.2020 (cfr. prod. opposta). Va inoltre evidenziato che la decorrenza del termine di prescrizione è
stata interrotta:
1) con la lettera di messa in mora del 23.12.2016 (cfr. doc. 4 – prod.
opposta);
2) con la lettera di notifica della cessione e contestuale messa in mora del 26.04.2019 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della documentazione prodotta da : Controparte_1
1 - copia del contratto di apertura di credito (doc. 2 – fascicolo monitorio);
2 – estratto conto al 28.12.2018 con certificazione ex art. 50 TUB (doc. 6
– fascicolo monitorio).
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c.,
comma 2, delle clausole relative agli interessi applicati e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che
intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte
dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Per tali motivi il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica attesa la genericità delle contestazioni e la natura meramente esplorativa della stessa.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di Nola va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4050/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di Nola,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4050/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Felice Leone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca P.IVA_2
IFIS S.P.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS
S.p.A., e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, Persona_1
registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T (DOC. 2) – la mandataria (già denominata Controparte_2 CP_3
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165) (C.F. e Partita P.IVA_3
IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , giusta Controparte_4
procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio Per_1
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il
[...]
giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, detta società interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, Controparte_1
giusta procura depositata in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020, con cui gli veniva intimato il pagamento della cifra di euro 5.231,05, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto di apertura di conto corrente stipulato con la Controparte_5
fusa per incorporazione in
[...] Controparte_6
.
[...]
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Nel merito, parte opponente contestava l'infondatezza dell'avversa pretesa per mancanza della prova scritta da cui deriva il credito vantato dall'opposta.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva della società opposta.
In atti, è presente il contratto di apertura di credito debitamente sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 2 – fascicolo monitorio).
Parte opponente rileva, inoltre, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dal sig. . Parte_1
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti sono depositati una serie di documenti che attestano l'avvenuta comunicazione della suddetta cessione:
1. atto di cessione in blocco registrato in data 05.07.2018 (prod.
opposta);
2. raccomandata a/r del 23.12.2016 (prod. opposta) inviata al sig.
con cui si comunicava che la Banca aveva esercitato Parte_1
il recesso, con effetto immediato, dal contratto di apertura di credito,
regolato nel conto corrente n. 632070 presso la Filiale di NAPOLI AG. 5 della e la chiusura, in data Controparte_6
17/10/16, del c/c medesimo;
3. raccomandata A/R del 28.12.2018 recapitata al sig. Parte_1
con cui veniva comunicato che, in data 28.12.2018,
[...] [...]
aveva ceduto a Controparte_6 CP_1
il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a
[...] € 5.252,79 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs.
1.09.1993, n. 385, di cui era stata data pubblica notizia sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 17.01.2019, con codice redazionale n. TX19AAB421 (cfr. all. 4 e 5 fascicolo monitorio);
4. revoca affidamenti del 16.09.2016 inviata con raccomandata A/R (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
5. visura camerale di (prod. opposta). CP_1
In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve essere considerato come comunicazione dell'avvenuta cessione, come statuito da giurisprudenza costante (cfr., tra le altre, Cass., 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Quanto alla legittimazione della parte opposta, con Gazzetta Ufficiale II
n. 7 del 17.01.2019, con codice redazionale n. TX19AAB421, è stato pubblicato un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi dell'articolo
58 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la rendeva noto che, CP_1
ai sensi di un contratto di cessione di crediti, con effetto economico a partire dalla data del 30 giugno 2018, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_6
.
[...]
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del Codice civile”.
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da
[...]
nei confronti del sig. Controparte_6 Parte_1
, la risulta legittimata a far valere in giudizio ogni
[...] CP_1 situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti al credito stesso e alla garanzia prestata dall'opponente.
Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di cassazione: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale,
interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre
caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891 e, da ultimo, Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione,
che si riporta di seguito:
- i contratti di cessione (cfr. prod. opposta);
- la visura camerale di e la relativa iscrizione nel registro delle CP_1
imprese della cessione dei crediti pro soluto (cfr. prod. opposta);
- la raccomandata A/r di cessione (doc. 4 e 5 - fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la ha pienamente provato la propria CP_1
legittimazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti oggetto di causa.
Va evidenziato, inoltre, che nel documento pubblicato in Gazzetta
ufficiale, i crediti oggetto dell'atto di trasferimento vengono individuati sulla base della data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, del tipo di operazione di finanziamento bancario, nonché sulla base dell'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
L'indicazione di tali criteri rende agevole l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, fonda la legittimazione di . CP_1
Nello stesso senso si è espressa in maniera costante la Corte di cassazione, nei termini sopra evidenziati.
Di conseguenza, vanno considerate prive di pregio le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata accettazione della cessione, in quanto la disciplina in oggetto è disciplinata dalle norme del Testo unico bancario sopra riportate, sulla base delle quali non è necessaria alcuna accettazione in ipotesi di cessione in blocco dei crediti del debitore ceduto.
Invero, come anticipato, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente in merito al presunto decorso della prescrizione del credito vantato dall'opposta.
Il dies a quo del termine di prescrizione coincide, nel caso di specie, con la data di revoca degli affidamenti avvenuta in data 16.09.2016 (cfr. doc. 7
fascicolo monitorio).
Va precisato, invero, che, per giurisprudenza costante, “L'azione di
ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con
riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati,
ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati – che allorché si discuta della prescrizione nella suddetta
materia occorra distinguere, tra i conti correnti passivi, i contratti a servizio dei quali sia prevista la messa a disposizione del cliente di un certa somma a mezzo di un
parallelo contratto di apertura di credito (conti affidati) dai contratti di conto corrente che di tale servizio non fruiscono (conti non affidati).
Mentre in relazione a questi ultimi le rimesse hanno tutte funzione solutoria in quanto, essendo dirette a colmare le passività maturate (scoperto), comportano un
pagamento operando uno spostamento patrimoniale in favore della banca, in relazione ai primi le rimesse possono avere tanto natura solutoria allorché siano dirette a
colmare le passività conseguenti all'utilizzazione della provvista in misura superiore al consentito (sconfinamento), quanto natura ripristinatoria se le rimesse siano volte
invece a ripristinare la provvista nei limiti dell'accordato” (Cass. civ. sez. I,
05.03.2020, n.6195).
È evidente, pertanto, che il diritto di credito non può ritenersi prescritto, in quanto la chiusura del conto è avvenuta in data 16.09.2016 e il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 27.05.2020 (cfr. prod. opposta). Va inoltre evidenziato che la decorrenza del termine di prescrizione è
stata interrotta:
1) con la lettera di messa in mora del 23.12.2016 (cfr. doc. 4 – prod.
opposta);
2) con la lettera di notifica della cessione e contestuale messa in mora del 26.04.2019 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Quanto al credito vantato da parte opposta, questo deve essere considerato pienamente provato, sulla base della documentazione prodotta da : Controparte_1
1 - copia del contratto di apertura di credito (doc. 2 – fascicolo monitorio);
2 – estratto conto al 28.12.2018 con certificazione ex art. 50 TUB (doc. 6
– fascicolo monitorio).
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c.,
comma 2, delle clausole relative agli interessi applicati e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che
intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte
dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Per tali motivi il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica attesa la genericità delle contestazioni e la natura meramente esplorativa della stessa.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e il decreto ingiuntivo n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di Nola va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4050/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 652/2020, emesso in data 19.03.2020 dal Tribunale di Nola,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura