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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1264/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice tra
, cod. CUI cod. VESTANET Parte_1 C.F._1 C.F._2
C.F._3 eso dall'avv. PALADINI FILIPPO;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente in esito all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 sentito il giudice relatore;
ha pronunziato il seguente
ORDINANZA La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data
05/03/2025 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ritenendo il narrato del ricorrente non declinabile alla stregua della normativa sulla protezione internazionale.
Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs.
n.251/07 e, infine, del diritto alla protezione speciale.
La Commissione non si costituiva..
Era fissata l'udienza del 9.4.2025 a trattazione scritta con termine per note sulla tempestività del ricorso che risultava proposto oltre il termine di 30 gg. previsto dalla legge.
Nessuna nota era depositata
1 Il ricorso appare tardivo essendo stato depositato in data 4.3.2025 quando la notifica del provvedimento di diniego della risulta essere stata pacificamente Controparte_1 effettuata in data 29.1.2025.
Nulla per le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in quanto tardivo dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
Cosi deciso all'esito della Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente rel.
Roberto Sereni Lucarelli
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice tra
, cod. CUI cod. VESTANET Parte_1 C.F._1 C.F._2
C.F._3 eso dall'avv. PALADINI FILIPPO;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente in esito all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 sentito il giudice relatore;
ha pronunziato il seguente
ORDINANZA La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data
05/03/2025 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ritenendo il narrato del ricorrente non declinabile alla stregua della normativa sulla protezione internazionale.
Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs.
n.251/07 e, infine, del diritto alla protezione speciale.
La Commissione non si costituiva..
Era fissata l'udienza del 9.4.2025 a trattazione scritta con termine per note sulla tempestività del ricorso che risultava proposto oltre il termine di 30 gg. previsto dalla legge.
Nessuna nota era depositata
1 Il ricorso appare tardivo essendo stato depositato in data 4.3.2025 quando la notifica del provvedimento di diniego della risulta essere stata pacificamente Controparte_1 effettuata in data 29.1.2025.
Nulla per le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: dichiara improcedibile il ricorso in quanto tardivo dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1
Cosi deciso all'esito della Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente rel.
Roberto Sereni Lucarelli
2