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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2546/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ASCOLESE VERONICA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della CP_1
indennità di disoccupazione
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di aver provveduto alla corresponsione CP_1
della Naspi nei seguenti termini: in data 24/04/2025 per euro 912,17 su conto corrente ING BANK
[doc. B.1]. INDENNITA NASPI N. 64 GIORNI DA 8/07/2024 A 10/09/2024 euro 912,17 (INDENNITA
+1.184,64 IRPEF - 272,47)., concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Va, al riguardo, osservato che le somme richieste erano spettanti, tuttavia ai fini delle spese va anche tenuto conto che del fatto che l'istituto si è attivato nell'immediatezza della presentazione del ricorso e a provveduto immediatamente alla liquidazione ed al pagamento.
Alla luce di quanto sopra, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto con immediatezza appena dopo la notifica del CP_1
ricorso, la restante metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' e si liquida in euro 500,00 in base dei parametri minimi di cui al DM CP_1
55/2014, tenuto conto della rapida definizione del giudizio, nello scaglione di riferimento, per le cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2546/2025 così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere al CP_1
ricorrente la restante metà, liquidata in euro 500,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
22/05/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2546/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ASCOLESE VERONICA
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della CP_1
indennità di disoccupazione
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di aver provveduto alla corresponsione CP_1
della Naspi nei seguenti termini: in data 24/04/2025 per euro 912,17 su conto corrente ING BANK
[doc. B.1]. INDENNITA NASPI N. 64 GIORNI DA 8/07/2024 A 10/09/2024 euro 912,17 (INDENNITA
+1.184,64 IRPEF - 272,47)., concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Va, al riguardo, osservato che le somme richieste erano spettanti, tuttavia ai fini delle spese va anche tenuto conto che del fatto che l'istituto si è attivato nell'immediatezza della presentazione del ricorso e a provveduto immediatamente alla liquidazione ed al pagamento.
Alla luce di quanto sopra, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto con immediatezza appena dopo la notifica del CP_1
ricorso, la restante metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' e si liquida in euro 500,00 in base dei parametri minimi di cui al DM CP_1
55/2014, tenuto conto della rapida definizione del giudizio, nello scaglione di riferimento, per le cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2546/2025 così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere al CP_1
ricorrente la restante metà, liquidata in euro 500,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
22/05/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli